Sentenza — n. 14150/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 11014/2017 Numero sezionale 729/2022 avverso la SENTENZA di TRIBUNALE TRIESTE Numero di raccolta generale 14150/2022depositata iData pubblicazione 04/05/2022l 17/03/2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 702-ter c.p, art. 371 bis c.p, art. 291 c.p; Sentenza — n. 14150/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11014/2017 R.G. proposto da: JOVANOVIC VESELIN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO N 10, presso lo studio dell’avvocato PIACENTE MARIA VITTORIA (PCNMVT73A68M208S) rappresentato e difeso dall'avvocato FAZZINI MARCO (FZZMRC69P07L424C) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE -intimati- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :
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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere LORENZO ORILIA; Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe (accoglimento del ricorso);
RITENUTO IN FATTO
Jovanovic Veselin ha chiesto la cassazione dell'ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Trieste e depositata il 17.3.2017. Il ricorso si fonda su un unico motivo. La gravata decisione rigettava l'opposizione proposta dall'odierna ricorrente avverso il decreto del Giudice di pace di Trieste del 27 ottobre 2016, con il quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, già rigettata dal locale C.O.A. Si denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 75 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità della gravata ordinanza per avere affermato che l'espressa previsione legale della necessità di difesa tecnica non può assurgere a condizione unica di ammissibilità al beneficio de quo, né la mancanza di una previsione di tale genere può ritenersi elemento viziante della procedura e della normativa di ammissione al gratuito patrocinio ovvero di invalidità dei gravato provvedimento. Il ricorso, originariamente assegnato alla sesta sezione, è stato rimesso alla udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 18893/2018.
All’udienza pubblica del 22.4.2021, il Collegio, preso atto del mancato espletamento di attività difensiva da parte delle Amministrazioni intimate, aveva ordinato la notifica del ricorso - originariamente notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e all’Agenzia delle Entrate presso la Sede di Trieste - all’Avvocatura Generale dello F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :
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Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso.
Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (cfr. Sez. 1 - Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019 Rv. 653242; Sez. 1 - , Sentenza n. 1930 del 25/01/2017 Rv. 643503; Sez. 5, Ordinanza n. 13094 del 25/07/2012 Rv. 623718). Consegue inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese, non essendovi parti controricorrenti.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :
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Roma, 7.4.2022. Il Cons. est. Il Presidente Lorenzo Orilia Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
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