Cassation court dismisses claim for excessive length compensation in execution proceedings against an active debtor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claim for compensation due to excessive length in execution proceedings. The appellants, acting for their father, argued for damages based on a 25-year delay, while the Ministry of Justice contended that the debtor had an active role in the process and thus could not claim unjustified delay. The court ruled that the presumption of non-pecuniary damage does not apply to debtors who actively participate in execution, requiring them to prove specific interest in celerity and actual financial loss.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 115/2002; Art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002: The presumption of non-pecuniary damage from unreasonable length of execution proceedings does not apply to the executed debtor who actively participated in the procedure, as they derive a just damage from the outcome and must prove specific interest in celerity and actual financial loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21298/2021 proposto da: Bellone Valeria, nata a Palermo il 05.07.1983 (C.F.: DLL MVL 83L45 G273M), residente in Piana degli Albanesi, alla Via Beneficiali Sclafani n. 3, la quale agisce in nome e per conto del proprio genitore Bellone Giorgio, nato a Piana degli Albanesi il 27.07.1930 (C.F.: BLL GRG 30L27 G543R) ed ivi residente, alla Via Giorgio Kastriota n. 117, giusta procura per Notar La Spina del 25.07.2009 (Rep. 30494), e Lo Iacono Concetta, nata a Piana degli Albanesi il 25.03.1945 (C.F.: LCN CCT 45C65 G543Q), ed ivi residente, alla Via Giorgio Kastriota n. 117, rappresentate e difese dall’Avv.
Filippo Tortorici (C.F.: TRT FPP 47A17 G273Y) ed elettivamente domiciliate in Roma, al Viale Regina Margherita n. 1, presso lo studio dell’Avv. Edoardo De Stefano, giusta procura in foglio separato unito al ricorso; - ricorrente- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 21298/2020 Numero sezionale 577/2022 Numero di raccolta generale 14144/2022 contro Data pubblicazione 04/05/2022 Ministero della Giustizia (C.F.: 97591110586), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente – -avverso il decreto n. 530/2019 emesso dalla Corte d’appello di Palermo in data 18/11/2019 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto in fatto Con decreto n. 314/2019 del 2 luglio 2019 il Consigliere designato della Corte di Appello di Palermo rigettava il ricorso di Valeria Bellone e Lo Iacono Concetta volto ad ottenere l’indennizzo per la non ragionevole durata del processo civile di esecuzione promosso nei loro confronti, dinanzi al Tribunale di Palermo, con atto di pignoramento immobiliare in data 26.04.1994 e conclusosi, a distanza di 25 anni, con provvedimento del g.e. del 5 marzo 2019 dichiarativo della parziale estinzione della procedura esecutiva.
Avverso tale decisione proponevano opposizione i predetti debitori esecutati con ricorso depositato l’8.07.2019, chiedendone la riforma ed insistendo nelle originarie domande. Il Ministero, pur regolarmente citato, non si costituiva. Con decreto del 18.11.2019, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - il primo giudice aveva fatto corretta applicazione del costante e consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo cui “la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto, sicchè, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l’esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse "ab origine” tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa F i r m a t o D a :
T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 21298/2020 Numero sezionale 577/2022 Numero di raccolta generale 14144/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente"; - qualora il debitore abbia svolto un ruolo in qualche misura attivo nella procedura esecutiva che lo riguarda, non può escludersi un suo interesse ad una rapida definizione della stessa, diversamente dall'ipotesi in cui, avendo ivi mantenuto una posizione meramente passiva di attesa della liquidazione dei beni pignorati, non abbia palesato alcuna premura per il suo celere svolgimento, traendo, al contrario, vantaggio, dalla sua eccessiva durata; - tenuto conto di tali principi, la parte opponente non poteva vantare alcun indennizzo, non avendo provato, né chiesto di provare, che in partenza vi fossero concrete possibilità di soddisfare integralmente i debitori (e di coprire le spese della procedura) e che le spese e gli accessori fossero aumentati a causa dei ritardi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente, di talché la durata eccessiva della procedura le avesse procurato uno specifico pregiudizio.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Bellone Valeria, anche in nome e per conto del padre Bellone Giorgio, e Lo Iacono Concetta, sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e della legge n. 89/2001, per non aver la corte d’appello ritenuto che un processo esecutivo durato per 25 anni avesse superato notevolmente il termine di durata ragionevole. 1.1.
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1), c.p.c. Anche di recente questa Corte ha ribadito il principio, dal quale non vi è ragione, in assenza di elementi nuovi di segno contrario esposti dai ricorrenti, di discostarsi, secondo cui, in tema di equa riparazione, il F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 21298/2020 Numero sezionale 577/2022 Numero di raccolta generale 14144/2022 debitore esecutato rimasto inattivo non riporta, di regola, effetti negativi Data pubblicazione 04/05/2022 per l'irragionevole durata del processo esecutivo presupposto, preordinato al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del creditore e, pertanto, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, grava sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29139 del 11/11/2019; conf.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35239 del 18/11/2021). Da ciò consegue che il debitore esecutato - a differenza del contumace nell'ambito di un processo dichiarativo - è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 89 del 07/01/2016; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29139 del 11/11/2019).
In definitiva, qualora il debitore abbia svolto un ruolo in qualche misura attivo nella procedura esecutiva che lo riguarda, non può escludersi un suo interesse ad una rapida definizione della stessa; diversamente dall'ipotesi in cui, avendo ivi mantenuto una posizione meramente passiva di attesa della liquidazione dei beni pignorati, non abbia palesato alcuna premura per il suo celere svolgimento, traendo, al contrario, vantaggio, dalla sua eccessiva durata. Va altresì ribadito l’altro principio per cui la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto.
Pertanto, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :
M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 21298/2020 Numero sezionale 577/2022 Numero di raccolta generale 14144/2022 residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Sez. 6 Data pubblicazione 04/05/2022 - 2, Sentenza n. 14382 del 09/07/2015; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 523 del 14/01/2021). La deduzione, peraltro non risultante dal decreto impugnato, secondo cui, a fronte di un credito di euro 29.498,62, il patrimonio del soggetto esecutato ammontava ad oltre 300.000,00 euro (pag. 6 del ricorso), oltre che tardiva, integra gli estremi di una mera asserzione di parte, come tale priva di qualsivoglia fondamento probatorio.
2. In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001.
P.Q.M.
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. Il Presidente Dott. Felice Manna F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :