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Ordinanza — n. 14132/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement agreement between parties extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14132/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a settlement agreement signed by the parties. Although the underlying property dispute involved claims of exclusive ownership and adverse possession, the parties mutually agreed to terminate the litigation with compensation for costs. The court ruled that this settlement agreement legally extinguished the subject matter of the ongoing proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; Art. 157 c.p.c.: A settlement agreement signed by the parties extinguishes the subject matter of the proceedings, leading to the dismissal of the appeal even without formal notification of withdrawal.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of proceedings cessazione materia contendere cassation appeal property dispute mutual settlement costs compensation fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10498-2017 proposto da: FERRANDINO GIOVAN GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. GIANPAOLO BUONO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro VERLINI MARIA ROSARIA e VERLINI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI PARIOLI n. 76, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO DEL VECCHIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANNUNZIATA PIRO - controricorrenti - nonchè contro F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10498/2017 BRIVIO ROSSELLA PAOLA e BRIVIO CARLO, elettivamente domiciliati Numero sezionale 379/2022Numero di raccolta generale 14132/2022 presso l’avv. MASSIMO LAURO in ROMA, VIA LUDOVISI n. 35, Data pubblicazione 04/05/2022 rappresentati e difesi dall’avv.

PASQUALE LAMBIASE - controricorrenti - avverso la sentenza n. 794/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 4.9.1997 Mariti Iolanda e Caterina evocavano in giudizio Ferrandino Giovan Giuseppe innanzi il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Ischia, invocando l’accertamento della loro proprietà esclusiva di un fondo in Casamicciola Terme e la condanna del convenuto al rilascio del cespite, abusivamente occupato, ed al ripristino dello stato di fatto anteriore all’occupazione.

Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda e spiegando, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in tesi della piena proprietà del fondo, ed in ipotesi del diritto di mantenervi una tubazione. Sempre in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi comunque le attrici al pagamento dell’indennità per le migliorie apportate al fondo. Con sentenza n. 34/2007 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettava la domanda principale, qualificandola come di rivendicazione e ritenendo non assolto l’onere probatorio a carico delle attrici.

Interponevano appello avverso detta decisione Verlini Maria Rosaria e Marco, qualificandosi eredi delle originarie attrici ed evidenziando che queste ultime avevano alienato il bene oggetto di causa a Brivio Rossella Paola e Brivio Carlo e giusta atto del 19.6.1997, ancor prima della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di prima istanza. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a :

M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10498/2017 Numero sezionale 379/2022 Con la sentenza impugnata, n. 794/2017, la Corte di Appello di Numero di raccolta generale 14132/2022Data pubblicazione 04/05/2022 Napoli, in riforma della decisione di primo grado, confermava il rigetto della domanda principale, perché le attrici non erano più titolari del bene al momento dell’introduzione del giudizio di rivendicazione, e rigettava le domande riconvenzionali proposte dal convenuto appellato.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza Ferrandino Giovan Giuseppe, affidandosi a sei motivi. Resistono con autonomi controricorsi, da un lato Brivio Rossella Paola e Brivio Carlo, e dall’altro lato Verlini Maria Rosaria e Verlini Marco. Con atto in data 22.12.2021 il ricorrente ha depositato scrittura transattiva intercorsa tra le parti in data 12.7.2021, invocando la cessazione della materia del contendere. In prossimità dell’adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria, con la quale ha aderito “… alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese”.

RAGIONI DELLA DECISIONE Pur in assenza di notificazione di formale rinuncia al ricorso, e di accettazione della stessa dalla parte controricorrente, il Collegio osserva che la scrittura transattiva depositata dalla parte ricorrente dà atto, in premessa (cfr. punto B, pag.

2) della pendenza del presente giudizio di legittimità, e ne prevede la rinunzia a spese compensate (cfr. punto III, pag. 4). La memoria depositata dalla parte controricorrente, a sua volta, contiene l’adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate. I due atti evidenziano la volontà, rispettivamente, della parte ricorrente di rinunciare al ricorso, e della parte controricorrente di accettare la rinuncia, a spese compensate. Il presente giudizio di legittimità, di conseguenza, va dichiarato estinto. F i r m a t o D a :

D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10498/2017 Numero sezionale 379/2022 Nulla per le spese. Numero di raccolta generale 14132/2022Data pubblicazione 04/05/2022 PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22 febbraio 2022. Il Presidente (F. Manna) F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G