Cassation court quashes tribunal order for nullity due to collegial panel change during discussion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Consortium's appeal against the Tribunal of Livorno's order awarding attorney fees, ruling the lower court's decision null and void. The Tribunal had decided the case without two judges, including the president, who had not participated in the oral discussion. The Court held that under Article 276 of the Code of Civil Procedure, the deliberating panel must consist of the same judges who conducted the discussion, rendering the original order invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 c.p.c.; Art. 3 comma 2 d.lgs. 150/2011: The collegial panel that deliberates on a decision must be composed of the same judges who attended the discussion or conclusion of the case, and any change in composition renders the decision null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso 28418-20:6 proposto da: CONSORZIO UTENTI APPRODO TURISTICO COSTA CORAL-IINA IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADIA DI CAVA 36, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BULLITTA, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELE 2021 MONARCA, PIERLUIGI GIOVANNI AUSONIO CARTA; 2646 - ricorrente - contro VITTORIO P. CANEPA; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 19/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 il Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COP,RADO MISTRI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per guanto di ragione, con particolare riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso;
11. R.G. 28418/2016 FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'avvocato Vittorio Canepa conveniva in giudizio il Consorzio Utenti Approdo Turistico Costa Corallina, deducendo di avere ricevuto da quest'ultimo mandato per la proposizione di tre ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, di avere concluso l'intera controversia in maniera stragiudiziale nel maggio 2012 e di avere ricevuto acconti per l'attività professionale svolta per euro 30.000, oltre ad euro 25.000 all'atto della transazione. Per questo motivo, il ricorrente chiedeva la condanna del Consorzio al pagamento della somma di euro 52.702,69, di cui alla notula del 22 novembre 2012. Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda attorea, con ordinanza del 19 settembre 2016 condannava il Consorzio al pagamento della somma di euro 53.433,53.
2. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione il Consorzio Utenti Approdo Turistico Costa Corallina. L'intimato Vittorio Canepa non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
a) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e "in via assorbente", nullità del procedimento e del provvedimento per violazione degli artt. 276, comma 1, c.p.c., 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011 e 158 c.p.c., per avere il Tribunale deciso la controversia senza che due dei giudici componenti il collegio, tra cui il presidente, avessero partecipato alla discussione della causa. Il motivo è fondato. Il Tribunale è stato adito dall'avvocato Canepa ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (e va sottolineato che la scelta del rito non è stata contestata sotto il profilo dell'ambito amministrativo in cui l'attività è stata svolta).
Il Tribunale, a sua volta, ha deciso affermando di seguire il rito previsto dal d.lgs. n. 150/2011.È vero che l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, disposizione specificamente volta a disciplinare il rito delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, si limita a disporre al comma 2 che il Tribunale "decide in composizione collegiale", senza prescrivere la trattazione collegiale del procedimento (v., al riguardo Cass. n. 6012/2020). È però altrettanto vero che l'art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell'assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all'intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati "devono essere trattati in composizione collegiale").
Trova pertanto applicazione il comma 1 dell'art. 276 c.p.c. secondo il quale alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, che va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; il collegio che delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (in questi termini, in fattispecie corrispondente a quella in esame, v.
Cass. 11581/2016). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo che contestano, rispettivamente, il secondo, la quantificazione degli onorari liquidati per l'attività giudiziale e il terzo, l'omessa motivazione in ordine alla congruità della liquidazione dell'importo di euro 50.000 in relazione alla transazione.La sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno va conseguentemente cassata, con rinvio della causa al medesimo Tribunale, che provvederà alla rinnovazione, collegiale, della discussione della causa e della precisione delle conclusioni nonché della decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Livorno in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 9 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (Chi