Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court erred on servitude existence vs. constitution in property dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Luciana Puoti's cassation appeal against the Naples Court of Appeal's decision denying her claim for a right of way. While Puoti argued the lower court misinterpreted her request as focusing on constitution rather than mere existence, the Court upheld the appellate judgment's interpretation of the notarial deed. The decision affirmed that the appellate court correctly analyzed both the formal creation of the servitude and the implied recognition of a pre-existing right through the seller's participation in the transaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Artt. 1362 e ss. c.c.: The Court of Appeal's interpretation of a notarial deed regarding the existence or constitution of a servitude is binding unless clearly erroneous, as the court may consider both formal creation and implied recognition through party participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 11427-2016 proposto da: PUOTI LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALOIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO DELLA ROCCA; - ricorrente - contro PADUANO VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti '807 CIRO SITO, ALFONSO CAPOTORTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4181/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2022 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS; udito l'Avvocato SERGIO DELLA ROCCA che si riporta agli atti difensivi; udito l'Avvocato CIRO SITO che si riporta agli atti difensivi; sentito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che cha concluso per il rigetto del ricorso;
12. R.G. n. 11427/2016 FATTI DI CAUSA 1. Luciana Puoti, premesso di avere concluso un contratto di compravendita di alcuni terreni e che nello stesso atto era stata costituita una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del convenuto Vincenzo Paduano, deduceva che questi - che aveva partecipato all'atto e alla concessione della servitù - aveva posto ostacoli all'esercizio della medesima; l'attrice chiedeva quindi di accertare l'esistenza della servitù e di ordinare al convenuto la cessazione delle molestie e turbative all'esercizio del suo diritto. Il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda, ritenendo esistente la servitù a carico del fondo di proprietà del convenuto, che ha condannato al ripristino dello stato dei luoghi.
2. La sentenza è stata impugnata da Vincenzo Paduano. La Corte d'appello di Napoli - con sentenza 28 ottobre 2015, n. 4181 - ha accolto il primo motivo di gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta da Luciana Puoti.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello Luciana Puoti ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Vincenzo Paduano. Memoria è stata depositata dal controricorrente con "clausola di attribuzione ai procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c." delle spese del giudizio. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi e dei quali è pertanto opportuna la trattazione congiunta.
1) Il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.": la ricorrente aveva chiesto in primo grado di "accertare l'esistenza della servitù di passaggio costituita in favore dei fondi di proprietà dell'attore", così che la Corte d'appello, nel respingere la domanda, ha errato nel concentrare l'attenzione sulla costituzione della servitù di passaggio, quando la domanda proposta aveva invece ad oggetto l'accertamento dell'esistenza della servitù, il cui titolo esecutivo potrebbe avere natura diversa di cui non sarebbe dato conoscere nel presente giudizio.
2) Il secondo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.": in via subordinata, la Corte d'appello, nel sostenere che dalla lettura delle clausole del contratto non sia rinvenibile una manifestazione di volontà di Paduano volta a formalizzare la costituzione della servitù di passaggio, ha violato il senso letterale e logico del contratto, in particolare delle clausole 3, 4 e 9; la lettera del testo negoziale affermerebbe infatti espressamente il trasferimento e/o la costituzione della servitù di passaggio a favore del fondo della ricorrente e a carico del fondo di Paduano, né alcuna rilevanza potrebbero assumere le argomentazioni della Corte circa la carenza della previsione di un indennizzo a fronte della costituzione della servitù.
I motivi non possono essere accolti. Anzitutto, non si ravvisa il vizio di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Se è vero che nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado la ricorrente aveva chiesto di accertare l'esistenza della servitù di passaggio, è altrettanto vero che nel testo dell'atto aveva poi specificato che nell'atto di compravendita era stata "formalmente ed espressamente costituita una servitù attiva di passaggio" e che d'altro canto la sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda, ha accertato che nel procedersi, con il rogito notarile, all'alienazione dei fondi si era addivenuti alla contestuale costituzione della servitù attiva di passaggio, servitù di passaggio alla cui costituzione Paduano aveva espresso il proprio consenso, assoggettando il proprio fondo alla utilitas di quello dominante di proprietà dell'attrice.
Sul punto va poi, in ogni caso, precisato che la sentenza impugnata non si è limitata ad esaminare la questione della costituzione della servitù di passaggio mediante il rogito, ma ha anche analizzato - con autonoma ratio decidendi non censurata in ricorso - il profilo del riferimento, nella clausola 3 dell'atto, a un diritto assunto come preesistente, così considerando l'ipotesi della partecipazione all'atto da parte di Paduano quale riconoscimento dell'effettiva esistenza del diritto in oggetto. Quanto poi alla denuncia di violazione o falsa applicazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c., va sottolineato che la Corte d'appello - nell'escludere che dal tenore letterale delle clausole dell'atto, e in particolare della clausola 3, sia ricavabile una manifestazione di volontà proveniente da parte del titolare del fondo servente per la costituzione di un diritto di servitù in favore del fondo che veniva traferito alla ricorrente - ha interpretato il testo contrattuale con argomentazioni dettagliate e conclusioni plausibili e convincenti, così che tale ermeneutica è insindacabile da parte di questa Corte di legittimità (al riguardo cfr., ex multis, Cass. n. 28319/2017).
II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. I difensori del controricorrente hanno chiesto la distrazione delle spese, senza dichiarare di avere anticipato le medesime. L'istanza va - seguendo quanto puntualizzato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 31033/2019 - ritenuta validamente proposta, atteso che la dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione "può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione". Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Alfonso Capotorto e Ciro Sito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione II civile, in data 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presid