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Ordinanza Interlocutoria — n. 13539/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding property servitudes and construction costs due to procedural notification defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13539/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by Alma Coltri and the Zardini family against the Second Instance Court's ruling on property servitudes and construction costs. The appellants argued for the removal of structures and the transfer of easements, while the respondents contested the validity of the claims and the allocation of litigation expenses. The court dismissed the appeals because the procedural requirements for perfecting service of process against certain heirs were not met, necessitating a public hearing to resolve these formal defects.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 2, c.p.c.; Art. 164, c.p.c.: When procedural defects regarding the perfection of service of process prevent the finality of a judgment, the case must be remanded for a public hearing to allow the parties to regularize the notification.

Parole chiave

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service of process perfection property servitudes litigation costs allocation public hearing requirement heirs notification defect opposizione di terzo controversie patrimoniali competenza concorrente

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 2, c.p.c.
CONSIDERATO che l'insieme di profili processuali e sostanziali sollevati dai due ricorsi riuniti rende opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell'art. 375, secondo comma, c.p.c.,
Art. 164, c.p.c.
art. 1068 c.c
b) in via subordinata e condizionata, di disporre il trasferimento della servitù ex art. 1068 c.c.; nei confronti della sola CINZIA COLTRI, di:
art. 111 c.p
Le domande di CINZIA COLTRI venivano poi fatte proprie da ALMA COLTRI, intervenuta volontariamente quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., essendosi resa acquirente dei beni dalla stessa convenuta.
art. 1146 c.c
Osservava la Corte d'Appello, in relazione all'appello di ALMA COLTRI: che infondate erano le doglianze dell'appellante circa l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 1146 c.c.
art. 91 c.p
9 di 10 - che andavano disattese le doglianze relative alla violazione dell'art. 91 c.p.c.
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Testo completo

uente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi riuniti iscritti al n. 10930/2016 R.G. proposto da: ALMA COLTRI (C.F. CLTLMA64H7OL.949E), rappresentata e difesa dall'Avv.to VITTORIO ENEA RIZZO in virtù di procura a margine del ricorso — ricorrente — contro RENATO ZARDINI (C.F. ZRDRNT58H16Z133K), MARIA TERESA TOMMASI (C.F. TMMMRA31C68F861C), ANTONELLA ZARDINI (C.F. ZRDNNL62A42L949T), rappresentati e difesi dall'Avv.to ALBERTO PATTARO in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Pescantina, alla Via Vezza, 1 — controricorrenti e ricorrenti incidentali— nonché contro FAUSTA MALAGNINI (C.F.

MLGFST40M68L949H), LUCA BONETTI (C.F. BNTLCU67P08E949N), ARMIDA BONETTI (C.F. u • l - (Th R 1 R.G. 10930/2016 Pagina nr. 2 di 10 BNTRMD28P51L949N), MARINO BONETTI (C.F. BNTMRN41R19L949B), MARIA BONETTI FU LUIGI (C.F. BNTMRA41R59L949S), rappresentati e difesi dall'Avv.to PIERINA MARIEFRANCE FAZZARI in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso la medesima in Verona, alla Via Leopardi, 2 - controricorrenti - nonché contro SILVANO BONETTI (C.F. BNTSVN47A10L9490), MARISA CASTIONI (C.F. CSTMRS49C50I826S), rappresentati e difesi dall'Avv.to NICOLA GRANI in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Villafranca di Verona, alla Via Zago, 13 - controrícorrenti - nonché contro IOLANDA PERIGOZZI, BRUNA MARINI, LOREDANA MARINI, LUIGIA o LUIGINA MARINI, MARIA MARINI, SECONDO MARINI, MIRIAM SCARSINI quale erede di MARIA BONETTI FU ERNESTO, DANIELE SCARSINI quale erede di MARIA BONETTI FU ERNESTO - intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, n. 288/2016, depositata in data 16 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; RILEVATO IN FATTO 1. Con atto di citazione 6 novembre 2001 RENATO ZARDINI, ANTONELLA ZARDINI e MARIA TERESA TOMMASI citavano innanzi al Tribunale di Verona FAUSTA MALAGNINI, LUCA BONETTI, ARMIDA 15k. R.G. 10930/2016 Pagina nr. 3 di 10 BONETTI, MARIA BONETTI (fu Ernesto), MARINO BONETTI, MARIA BON ETTI (fu Luigi) e CINZIA COLTRI, chiedendo: nei confronti di tutti i convenuti, di:

a) accertare e dichiarare l'assenza in capo ai medesimi di alcun diritto reale di servitù o altro onere o peso sull'appezzamento di terreno adibito a "selice" (area usata per l'essiccazione dei cereali) distinto al NCEU del Comune di Villafranca di Verona foglio 33, mapp. 64;

b) in via subordinata e condizionata, di disporre il trasferimento della servitù ex art. 1068 c.c.; nei confronti della sola CINZIA COLTRI, di:

a) accertare la contitolarità con la medesima di una porzione di cortile distinta al NCT di Villafranca di Verona foglio 33, mapp. 79 e 82, nonché dei fabbricati costruiti dalla medesima CINZIA COLTRI su quel sedime;

b) in via subordinata, di condannare la convenuta a procedere alla rimessione in pristino, mediante abbattimento e rimozione degli edifici. Si costituivano tutti i convenuti. CINZIA COLTRI deduceva di avere acquistato da SILVANO BONETTI e MARIA CASTIONI -con contrato di compravendita del 30 ottobre 1997- il fabbricato rurale distinto al NCT di Villafranca di Verona, foglio 33, mapp. 79, con diritto alle corti distinte ai mapp. 63 e 82 del medesimo foglio 33. Sulla scorta di tale deduzione, la convenuta: chiedeva -ed otteneva- di chiamare in causa SILVANO BONETTI e MARIA CASTIONI al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contrato di compravendita del 30 ottobre 1997, con condanna dei terzi chiamati alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno; - chiedeva, in via riconvenzionale nei confronti di tutte le parti in causa:

a) di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della parte di corte distinta al foglio 33 mapp. 82 e del sovrastante R.G. 10930/2016 Pagina nr. 4 di 10 manufatto per averla posseduta, con i propri danti causa, per oltre 80 anni;

b) di accertare la propria titolarità di un diritto di passo sulla corte mapp. 63 e 82 nonché sul "selice" di cui al mapp 64;

c) la condanna degli attori a cessare ogni turbativa. Le domande di CINZIA COLTRI venivano poi fatte proprie da ALMA COLTRI, intervenuta volontariamente quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., essendosi resa acquirente dei beni dalla stessa convenuta. Gli altri convenuti, invece, contestavano la domanda attorea, deducendo di essere comproprietari del c.d. "selice". Si costituivano altresì i terzi chiamati SILVANO BONETTI e MARIA CASTIONI, i quali, nel chiedere il rigetto delle domande formulate da CINZIA COLTRI, domandavano, in via riconvenzionale, di accertare che essi, al momento della stipula della compravendita del 30 ottobre 1997, erano proprietari, anche per intervenuta usucapione, dei beni alienati a CINZIA COLTRI. Nel corso del giudizio veniva disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del mapp. 82, JOLANDA PERIGOZZI, BRUNA MARINI, LOREDANA MARINI, LUIGIA o LUIGINA MARINI, MARIA MARINI, SECONDO MARINI. Con sentenza 1799/2012, il Tribunale di Verona:

a) accertava e dichiarava che "i mappali 63 e 82 nonché il "se/ice" insistente sul m.n. 64 sono comuni e promiscui anche ai fondi mm.nn. 62 e 79 già di proprietà di Coltri Cinzia ed ora incontestatamente di Coltri Alma - nonché di quelli di proprietà di Bonetti Luca" di cui ai mapp. 592 e 614;

b) condannava gli attori "a consentire ai predetti aventi diritto Bonetti Luca e Coltri Alma, avente causa di Coltri Cinzia, l'accesso ai fondi comuni e promiscui di cui al capo precedente e per l'effetto a consegnare loro le chiavi di apertura del cancello di accesso al selice";

c) rigettava la domanda risarcitoria proposta dai convenuti nei confronti degli attori;

d) rigettava la domanda di CINZIA COLTRI, e R.G. 10930/2016 Pagina nr. 5 di 10 dell'intervenuta ALMA COLTRI, di accertamento dell'usucapione delle porzioni di manufatto non censite catastalmente ed insistenti sulla corte comune mapp. 82;

d) condannava ALMA COLTRI alla demolizione e rimozione delle parti di manufatto occupanti la corte comune mapp. 82;

e) condannava gli attori "alla rimozione delle porzioni di pilastri verticali rivestiti in mattoni faccia a vista aderenti alla proprietà attorea m.n. 64 (ex 81) nella parte in cui insistono sulla corte comune m.n. 82";

f) rigettava le ulteriori domande di causa;

g) condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti FAUSTA MALAGNINI, LUCA BONETTI, ARMIDA BONETTI, MARIA BONETTI (fu Ernesto), MARINO BONETTI, MARIA BONETTI (fu Luigi);

h) condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati SILVANO BONETTI e MARIA CASTIONI;

i) compensava le spese di lite fra gli attori e CINZIA COLTRI, ponendo a carico di quest'ultima le spese di uno degli elaborati della CTU ed a carico degli attori le residue spese di CTU.

2. Proposto appello separatamente da ALMA COLTRI, da una parte, e da RENATO ZARDINI, ANTONELLA ZARDINI e MARIA TERESA TOMMASI, dall'altra, e disposta la riunione dei due gravami, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 16 febbraio 2016:

a) rigettava l'appello proposto da ALMA COLTRI;

b) in parziale accoglimento dell'appello proposto da RENATO ZARDINI, ANTONELLA ZARDINI e MARIA TERESA TOMMASI, così disponeva: "esclude la comunanza del sei/ce insistente sul mappale numero 64 anche ai fondi numeri 62 e 79 già di proprietà di Coltri Cinzia e ora di Coltri Alma, nonché numero 592 di proprietà di Luca Bonetti, con conseguente eliminazione della pronuncia di condanna relativamente a Coltri Alma, avente causa di Coltri Cinzia";

c) poneva le spese di C.T.U. a carico degli originari attori, di CINZIA COLTRI e di LUCA SONETTI, nella misura di un terzo ciascuno;

d) condannava ALMA COLTRI a rifondere in favore degli attori le spese di lite del grado d'appello;

e) compensava le spese di lite di (o- R.G. 10930/2016 Pagina nr. 6 di 10 LUCA BONETTI;

f) condannava RENATO ZARDINI, ANTONELLA ZARDINI e MARIA TERESA TOMMASI a rifondere in favore di SILVANO BONETTI e MARIA CASTIONI le spese di lite del grado d'appello. Osservava la Corte d'Appello, in relazione all'appello di ALMA COLTRI: che infondate erano le doglianze dell'appellante circa l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 1146 c.c. in relazione alla domanda di accertamento dell'usucapione della porzione di manufatto insistente sulla corte comune mapp. 82, e ciò in quanto l'accessione nel possesso presuppone che il trasferimento del possesso trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, mentre l'atto di trasferimento invocato dall'appellante menzionava il solo mapp. 62 e non anche il distinto mapp. 82, risultando quindi inidoneo a trasferire il possesso di quest'ultimo che infondate erano altresì le doglianze dell'appellante circa l'erronea valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure in relazione al rigetto della domanda di rimozione del basculante in quanto -accertata la preesistente apposizione di un portone a doppia anta- non vi era prova che la sostituzione di quest'ultimo con porte basculanti comportasse maggior ingombro della corte, risultando anzi da deposizioni testimoniali che il portone precedente era di dimensioni maggiori.

Osservava, invece, la Corte, in relazione all'articolato appello di RENATO ZARDINI, ANTONELLA ZARDINI e MARIA TERESA TOMMASI: in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale di CINZIA COLTRI (e ALMA COLTRI quale successore ex art. 111 c.p.c.) di accertamento del carattere comune dei mapp. 63 e 82 e del "selice" insistente sul mapp. 64 rispetto ai mapp. 62 e 79 di proprietà di CINZIA COLTRI, che infondate erano le doglianze R.G. 10930/2016 Pagina nr, 7 di 10 degli appellanti circa un'inadeguata interpretazione delle risultanze documentali, e la "indebita individuazione di un diritto reale del tutto assimilabile alla comproprietà", in quanto l'esame dell'originario atto notarile del 17 dicembre 1903 (recante la clausola "la corte, lo strade/lo e il sei/ce, quantunque in compravendita assegnati a individuali ditte, pure si conviene siano ritenuti promiscui e comuni tra i compratori Sonetti Enrico, Emilio e Marcello fu Sante e Bonetti Giuseppe fu Andrea") risultava univoco nel palesare la volontà dei contraenti di "mantenere in comune le porzioni immobiliari relative alla corte, allo stradello e al sei/ce (questo ultimo mapp. 699, poi porzione mappale 64), anche se assegnate in proprietà a ditte diverse, in quanto di utilizzo comune", né poteva ravvisarsi -come dedotto dagli appellanti- una violazione del principio di tipicità dei diritti reali, in quanto proprio in virtù di tale principio doveva escludersi che con il contratto fosse stata costituita sul terreno del "selice" una "servitù di essiccagione", e doveva invece optarsi per l'interpretazione favorevole all'espressione della volontà di mantenere i beni in comunione; che, tuttavia, poiché negli atti di acquisto di CINZIA CONTRI del 24 dicembre 1986 (relativo ai mapp. 62, 60, 78, 109, 82, 112, 69) e 30 ottobre 1997 (relativo al mapp. 79), non vi era menzione del trasferimento del "selice", né del mappale su cui esso in parte insisteva (mapp. 64), neppure per affermarne la comunanza, doveva ritenersi che nessun diritto sul mapp. 64 fosse stato trasferito in capo a CINZIA COLTRI (e quindi neppure alla sua avente causa ALMA COLTRI) con la conseguenza che -in riforma della decisione di primo grado- andava riconosciuta la piena proprietà sul mapp. 64 in capo a RENATO ZARDINI, ANTONELLA ZARDINI e MARIA TERESA TOMMASI;

R.G. 10930/2016 Pagina nr. 8 di 10 che andava esclusa la sussistenza di diritti sul "selice" - limitatamente alla porzione di cui al mapp. 592- anche in capo a LUCA BONETTI, in quanto l'atto di acquisto sul quale quest'ultimo fondava l'affermazione del proprio diritto non costituiva adeguata prova dell'acquisto del diritto medesimo, mentre doveva ritenersi sussistente tale titolarità in virtù della successione del medesimo LUCA BONETTI rispetto al proprio padre Angiolino; che dovevano pertanto ritenersi assorbiti i motivi di appello recanti le doglianze in ordine al rigetto dell'actio negatoria servitutis; ed al rigetto della domanda di trasferimento ex art.1068 c.c. della servitù gravante sul "selice"; che infondate erano le deduzioni degli appellanti in ordine all'acquisto per usucapione del "selice", e le relative doglianze circa una inadeguata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, in quanto dalle prove medesime era dato evincere sia che ancora alla data del 1997 vi era libero accesso all'area del "selice", sia che vi era stato persistente, seppure sporadico, impiego del "selice" medesimo come area di essiccazione da parte anche di LUCA BONETTI; che, con riferimento al capo della sentenza della decisione di primo grado che condannava gli appellanti alla rimozione delle porzioni di pilastri verticali rivestiti in mattoni insistenti sulla corte comune di cui al mapp. 82, andavano esclusi sia il vizio di ultrapetizione -avendo la COLTRI chiesto la rimozione integrale dei pilastri- sia una intervenuta usucapione -non essendovi prova della presenza di tali rivestimenti da oltre venti anni- sia una violazione degli artt. 936 e 938 c.c. -non potendo tali norme (di carattere comunque eccezionale) trovare applicazione all'ipotesi di costruzione eseguita in tutto od in parte su un suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi;

R.G. 10930/2016 Pagina nr. 9 di 10 - che andavano disattese le doglianze relative alla violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione:

a) alla condanna degli appellanti alla rifusione delle spese dei terzi chiamati SILVANO BONETTI e MARIA CASTIONI, in quanto le domande di CINZIA COLTRI nei confronti di questi ultimi erano risultate assorbite per effetto del rigetto delle domande formulate dagli appellanti medesimi, le quali costituivano causa della chiamata in giudizio dei terzi;

b) alla condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di ARMIDA BONETTI, MARIA BONETTI (fu Ernesto), MARINO BONETTI, MARIA BONETTI (fu Luigi), in quanto gli stessi si erano limitati di fatto a resistere in giudizio alle domande attoree, dovendo quindi trovare applicazione il principio della soccombenza;

c) alla condanna esclusiva degli appellanti al pagamento delle spese dei supplementi di C.T.U. del 21 giugno 2006 della 13 luglio 2009, dovendo dette spese seguire la regolamentazione generale delle spese di lite, quanto a ARMIDA BONETTI, MARIA BONETTI (fu Ernesto), MARINO BONETTI, MARIA BONETTI (fu Luigi), e non ravvisandosi violazione dell'art.91 c.p.c., quanto a CINZIA COLTRI, in ragione dell'esito complessivo del giudizio.

3. ALMA COLTRI ha proposto ricorso, resistito -rispettivamente- da:

1) RENATO ZARDINI, ANTONELLA ZARDINI e MARIA TERESA TOMMASI;

2) FAUSTA MALAGNINI, LUCA BONETTI, ARMIDA BONETTI, MARINO BONETTI, MARIA BONETTI (fu Luigi), con esclusione di MIRIAM SCARSINI e DANIELE SCARSINI, questi ultimi indicati quali eredi di MARIA BONETTI (fu Ernesto). Anche RENATO ZARDINI, ANTONELLA ZARDINI e MARIA TERESA TOMMASI hanno proposto autonomo ricorso, resistito, questa volta, da:

1) ALMA COLTRI;

2) SILVANO BONETTI e MARIA CASTIONI;

3) FAUSTA MALAGNINI, LUCA BONETTI, ARMIDA BONETTI, MARINO BONETTI, MARIA BONETTI (fu Luigi).

4. Riuniti i ricorsi, questa Corte, con ordinanza interlocutoria in data 8 settembre 2021, ha rilevato:

a) in relazione al ricorso di RENATO ZARDINI, ANTONELLA ZARDINI e MARIA TERESA TOMMASI, l'assenza di prova del perfezionamento della notifica nei confronti di LUIGIA (o LUIGINA) MARINI e di IOLANDA PERIGOZZI;

b) in relazione al ricorso di ALMA COLTRI, l'assenza di prova del perfezionamento della notifica nei confronti di LUIGIA (o LUIGINA) MARINI, assegnando termine per rinnovare la notifica o per depositare la documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta.

5. Le parti interessate hanno proceduto a fornire la documentazione attestante la regolarità delle originarie notifiche. CONSIDERATO che l'insieme di profili processuali e sostanziali sollevati dai due ricorsi riuniti rende opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell'art. 375, secondo comma, c.p.c.,