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Ordinanza — n. 13538/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows claim for unreasonable process duration, rejecting lower court's exclusion of period after peremption. Outcome: partially allowed with remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13538/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy allowed the first ground of appeal, overturning the Court of Appeal's decision to exclude the period following the administrative judgment's peremption from the calculation of unreasonable process duration. The appellant argued that once an initial request for a hearing was filed, no further action was required to maintain the claim for delay, whereas the lower court incorrectly assumed the need for repeated filings. The court ruled that peremption does not negate the damage caused by the initial delay, establishing that a single timely request suffices to demonstrate the party's interest in a swift resolution.

Regesto Legislator

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Art. 2 L. 89/2001; Art. 360 c.p.c.: The declaration of peremption of an administrative proceeding does not preclude the existence of damage due to unreasonable process duration, as the initial timely request for a hearing demonstrates the party's interest in a swift resolution.

Parole chiave

Generato dall'IA
unreasonable process duration administrative peremption indemnity claim procedural delay request for hearing durata ragionevole del procedimento termini di ricorso perenzione dell'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 L. 89/2001
Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 2 L. 89/2001 e 54 D.L.
Art. 360, first paragraph, no. 3 c.p.c.
112/2008, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 91 c.p.c.
D.M. 55/2014
e del D.M. 55/2014, ai sensi dell'art.
artt. 91 c.p
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2333, comma secondo, cc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 25837
Detta disposizione riguarda le richieste di indennizzo proposte dopo la sua entrata in vigore della L: 208/2015 (Cass. 25837;
Cass. 28378/2020
Cass. 32992/2019
Cass.28378/2020; Cass. 32992/2019; CaSS.
Cass. 25542/2019
Cass. 14386/2015
Cass. 15/2014
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6202/2018R.G. proposto da CAPORELLA NICOLETTA, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Emilio Abbate e dall'avv. Giovanbattista Ferriolo, con domicilio in Roma, alla Via Golametto n. 4. — RICORRENTE— contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 4642/2017, depositato in data 24.7.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.32022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

Nicoletta Caporella ha adito la Corte d'appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo instaurato dinanzi al Tar Lazio in data 23.2.1998 e definito con decreto di perenzione del 9.11.2011. A seguito della declaratoria di incompetenza, il giudizio è stato riassunto dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che, in accoglimento della domanda, ha liquidato l'importo di C. 4500,00, pari ad C 500,00 per ogni anno di ritardo, affermando che la durata irragionevole era pari a nove anni e sei mesi, calcolata dalla data di presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, in data 26.2.1998, al 16.9.2010, momento a partire dal quale la parte non poteva più attendersi alcuna decisione di merito, in mancanza di un suo atto di impulso del processo.

La cassazione del decreto è chiesta da Nicoletta Caporella con ricorso in due motivi. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 2 L. 89/2001 e 54 D.L. 112/2008, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito sottratto dalla durata irragionevole del processo il periodo compreso tra il 16.9.2010 fino all'adozione del decreto di perenzione del 9.11.2011, sostenendo che dal 2010 la parte non poteva attendersi alcuna pronuncia, non avendo dato impulso al processo, ma trascurando che, una volta presentata l'istanza di prelievo, la ricorrente non era tenuta a reiterarla e che la dichiarazione di perenzione non consente di escludere la sussistenza del danno per disinteresse della parte.

Il motivo è fondato. La ricorrente aveva adito il tribunale amministrativo ed aveva successivamente proposto istanza di fissazione dell'udienza, il 26.2.1998, e l'istanza di prelievo, in data 28.11.1998. Il giudizio si è concluso con decreto di perenzione del 9.11.2011, ma la Sorte di merito ha ritenuto che la durata irragionevole si fosse protratta solo fino al 2010, non avendo la parte dato ulteriore impulso al giudizio presupposto. Occorre rilevare che il processo per equa riparazione è stato introdotto in data 26.2.2009 dinanzi alla Corte d'appello di Roma.

Di conseguenza non trova applicazione l'art. 2, comma 2- sexies, lettera d), della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Detta disposizione riguarda le richieste di indennizzo proposte dopo la sua entrata in vigore della L: 208/2015 (Cass. 25837;

Cass.28378/2020; Cass. 32992/2019; CaSS. 25542/2019), dovendosi quindi dare continuità all'orientamento, formatosi nel regime previgente, secondo cui la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parte a coltivare il processo, dandosi, altrimenti, rilievo ad una circostanza sopravvenuta - la dichiarazione di estinzione del giudizio - successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'istanza di prelievo sia stata presentata una sola volta e in epoca risalente rispetto alla conclusione del giudizio, dato che nessuna norma e nessun principio processuale impongono la reiterazione dell'istanza di prelievo ad intervalli più o meno regolari.

La pronuncia impugnata suppone invece la necessità di reiterare l'istanza di prelievo o di compiere atti di impulso processuale ai fini del computo della durata del processo presupposto, sebbene, come già affermato da questa Corte, pur dovendo tenersi conto del comportamento della parte o del giudice, l'originaria istanza già di per sé manifestasse l'interesse della parte alla celere definizione della causa (Cass. 14386/2015; 15/2014).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2333, comma secondo, cc. e del D.M. 55/2014, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice di merito abbia liquidato le spese processuali in un importo inferiore a quello risultante dall'applicazione dei minimi tabellari.Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova liquidazione dell'indennizzo e a rivalutare anche la regolazione delle spese di opposizione, tenendo conto dell'esito finale della causa e degli importi definitivamente riconosciuti alla ricorrente.

E' accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q. M . accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civi