Court allows appeal against bankruptcy delay compensation, ruling cap must be claim value plus interest, not residual amount after TFR payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the sixth ground of appeal, quashing the lower court's decision on bankruptcy delay compensation. The lower court had capped the indemnity at the residual debt value after an Inps TFR payment, ignoring accrued interest. The Court ruled that the statutory cap must be based on the original claim value plus interest, not the reduced amount following partial payments, thereby absorbing the other grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 bis, comma 3, L. 89/2001; Art. 10 et seq. c.p.c.: The maximum bankruptcy delay compensation cannot exceed the value of the claim admitted to the bankruptcy estate, including interest, rather than the residual amount after partial payments.
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10504/2020 RG. proposto da DE GIORGI MARIA SERENA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Torre, con domicilio in Sassari, Viale Umberto n. 72. - RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORR ENTE- ,;Lé. ik avverso il decreto della Corte d'appello di Cagliari - sezione di Sassari - n. 47/2020, depositato in data 17.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto n. 47/2020, la Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha accolto l'opposizione proposta dal Ministero avverso il decreto con cui il medesimo giudice distrettuale aveva liquidato in favore di Maria Serena De Giorgi l'importo di € 5229,00 a titolo di indennizzo ex L. 89/2001, in relazione alla irragionevole durata di una procedura fallimentare, nella quale la ricorrente era stata ammessa al passivo per un credito di E 4400,37, oltre accessori. La Corte di merito ha rilevato che il fallimento era stato dichiarato con sentenza del 5.2.1997, ma che già in data 13.11.1998 la De Giorgi aveva ricevuto dall'Inps, a titolo di TFR, il pagamento di C 4695,00, e ha ritenuto che l'interessata avesse titolo ad ottenere un indennizzo non superiore all'ammontare del credito residuo, pari ad C 533,17, stante il disposto dell'art. 2 bis, comma terzo, L. 89/2011.
La cassazione di questo decreto è chiesta da Maria Serena De Giorgi con ricorso affidato a sei motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2 bis, comma terzo, L. 89/2001, 10 c.p.c. e 1282 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito riconosciuto un indennizzo di C 533/57, pari al valore nominale del credito residuato dal pagamento del t.f.r., valore che andava attualizzato al momento della pronuncia e comunque incrementato con gli interessi che il provvedimento di ammissione aveva riconosciuto sulla somma dovuta a titolo di sorta capitale. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 54, comma terzo, 55 R.D. 267/1942, 1282, 2749 c.c., 2 bis L. 89/2001, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che, nel contenere l'ammontare dell'indennizzo entro l'importo di C 533,17, il giudice distrettuale abbia omesso di considerare che il credito era stato ammesso al passivo anche per gli accessori, che decorrevano in costanza di procedura, trattandosi di credito privilegiato.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 132, comma primo, n.4 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c., per non aver la pronuncia dato conto delle ragioni che hanno condotto a riconoscere un indennizzo pari al credito non soddisfatto a seguito del pagamento eseguito dall'Inps, ma senza l'attribuzione degli interessi maturati annualmente.Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4 e 2 bis L. 89/2001, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., lamentando che il giudice di merito abbia contraddittoriamente assunto l'ammontare del credito residuo come limite massimo dell'indennizzo liquidabile alla ricorrente, ma contestualmente sottraendo da tale importo le somme spettanti a titolo di interessi solo per la parte di credito maturato prima del pagamento parziale e non anche per il periodo successivo.
Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., commi primo e quinto, e 4 D.M. 55/2014, censurando la pronuncia per aver liquidato le spese processuali in violazione dei minimi tabellari. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 2 bis L. 89/2001, della L. 297/2002 e del D.LGS. 80/1982, ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., sostenendo che, al fine di determinare l'importo massimo dell'indennizzo, occorreva considerare esclusivamente il valore della domanda (o del credito ammesso al passivo, se inferiore), e non l'ammontare delle somme residuate da eventuali pagamenti parziali, tanto più che il pagamento dell'Inps non era stato effettuato in sede concorsuale, per cui la ricorrente, aveva partecipato al concorso fino alla chiusura della procedura ed aveva subito un pregiudizio ricollegabile all'intera durata del fallimento.
3. Va esaminato con priorità il sesto motivo di ricorso, che è fondato per le ragioni che seguono. L'art. 2 bis, comma 3, L. 89/2001 dispone che la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. Nell' individuazione della nozione di "valore della causa" ex art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89/2001 e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss.3 c.p.c. e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto (cfr.
Cass. 24362/2018, secondo cui, per le opposizioni all'esecuzione, viene in rilievo il valore indicato dall'art.17 c.p.c., ossia quello del credito per il quale si procede). Non viene in considerazione né la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al riparto (Cass. 25181/2021), né l'importo che sia stata attribuito in sede concorsuale (Cass. 25181/2021; Cass.10176/2018), mentre si considerano gli interessi riconosciuti in sede di ammissione sulla sorta capitale (Cass. 7695/2019), che per i crediti privilegiati maturano anche in costanza di procedura.
Nello specifico, il limite massimo dell'indennizzo era quindi pari al valore del credito ammesso al passivo, comprensivo degli interessi, e non a quello del credito che residuava dal pagamento del TFR erogato dall'Inps: l'intervento del fondo di garanzia non ha effetto sul diritto all'indennizzo, ma ne giustifica soltanto un'eventuale decurtazione in considerazione dell'attenuarsi del pregiudizio in pendenza del fallimento (Cass. 28268/2018; Cass.7136/2017; Cass.26421/2009). L'accoglimento del sesto motivo comporta l'assorbimento di ogni altra censura.
La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data $.3.2022.k n 4