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Ordinanza — n. 13531/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses mediator's fee claim rejection, ruling knowledge of lack of habitability certificate does not negate good faith if parties were aware.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13531/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the real estate agent violated good faith by failing to disclose the property's lack of a habitability certificate. The lower court found that both parties were fully aware of this defect at the time of the preliminary contract, intending to proceed with the request for certification rather than the certificate itself. Consequently, the court held that the agent's right to commission arose upon the conclusion of the deal, independent of subsequent contractual issues or the agent's potential negligence regarding the specific defect.

Regesto Legislator

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Art. 1759, comma 1 c.c.; Art. 1453 c.c.: The real estate agent's right to remuneration is not forfeited by a lack of habitability certificate unless the agent was specifically aware of the defect and concealed it, or was specifically tasked with verifying it and failed to do so.

Parole chiave

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real estate agent commission habitability certificate good faith obligation preliminary contract disclosure duty Cassazione civile property defect prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1759, comma 1 c.c.
Art. 1453 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
DPR 115/2002, Art. 13, comma 1 quater
artt. 1759 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1759 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. IL 28/10/2019, n.27482
Cassazione civile sez. II, 21/02/2017, n.4415
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7365-2017 proposto da: GERLI GRAZIELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGIA CARLA GERMANI; - ricorrente - contro AGENZIE IMMOBILIARI SONDRIO DI ANTONIO SONDRIO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI ZENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BARABINO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3679/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; FATTI DI CAUISA La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 5.10.2016, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda della Agenzie Immobiliari Sondrio di Sondrio Antonio, con la quale aveva chiesto la condanna di Gerli Graziella al pagamento della provvigione per l'attività di intermediazione svolta per l'acquisto di un appartamento. La corte rigettò l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Gerli, che aveva dedotto di non essere stata informata dal mediatore della circostanza che l'immobile fosse privo di certificato di agibilità in quanto dal contratto preliminare era emerso che le parti erano ben consapevoli Un'assenza del certificato di agibilità tanto da aver previsto che, al momento del rogito, i promittenti venditori avrebbero dovuto consegnare la copia della richiesta del certificato di agibilità e non l'attestazione della certificazione.

Inoltre, il diritto alla provvigione del mediatore sorgeva al momento della conclusione dell'affare, indipendentemente dalle vicende contrattuali tanto più che, nel caso di specie, il recesso dal preliminare da parte della Gerli era avvenuto per cause estranee all'assenza del certificato di agibilità. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Gerli Graziella sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'Agenzie Immobiliari Sondrio di Sondrio Antonio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1759 c.c. e 1453 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c, per avere la Corte di merito riconosciuto la provvigione al mediatore nonostante questi avesse violato l'obbligo di buona fede in quanto non aveva comunicato che l'immobile era privo di certificato di abitabilità, circostanza a lui nota o conoscibile perché relativa alla sicurezza dell'affare.

Il certificato di agibilità avrebbe infatti la funzione di attestare la capacità del bene ad assolvere la funzione economica dell'affare sicchè il mediatore sarebbe responsabile per violazione del dovere di informazione posto a suo carico. Il motivo è infondato. Il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede; egli ha l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile, includendosi in queste ultime, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto della trattativa, come quella relativa all'iscrizione precedente di ipoteca (Cassazione civile sez.

IL 28/10/2019, n.27482). Il fatto che l'immobile sia privo del certificato di abitabilità non incide sul diritto alla provvigione qualora non risulti che il mediatore fosse a conoscenza di detta circostanza e abbia quindi taciuto o mentito, né risulti che lo stesso, specificamente incaricato di procedere a una verifica in tal senso, abbia omesso la relativa indagine o l'abbia eseguita in modo erroneo (Cassazione civile sez. II, 21/02/2017, n.4415). Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che le parti avevano concluso il preliminare - e quindi avevano concluso l'affare per il quale sorgeva l'obbligo di corresponsione della provvigione al mediatore - ben consapevoli che l'immobile non era dotato di certificato di agibilità tanto da prevedere, in sede di redazione del preliminare, l'impegno delle parti a consegnare al momento del rogito, la copia della richiesta di agibilità e non l'attestazione della certificazione.

La Gerli era quindi a conoscenza che l'immobile era privo di certificato di agibilità per il cambio di destinazione da commerciale ad abitativo sicchè nessuna forma di negligenza è imputabiltal mediatore, che ha diritto alla provvigione una volta che l'affare sia stato concluso indipendentemente dalle vicende contrattuali tra le parti. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delkricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P. Q. M . rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delericorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25 gennaio 2022. Il Pre:sident