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Ordinanza — n. 13526/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling price reduction requires specific intent for the exact property purchased.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13526/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS appeal against a lower court ruling that ordered the INPS to refund a price difference. The tenants argued they qualified for a statutory price reduction, but the Court found they had only expressed intent to purchase a different apartment within the same building. Consequently, the Court held that the specific intent requirement for the price reduction benefit was not met for the property they actually bought.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 1 d.l. n. 41/2004; Art. 3 comma 20 d.l. n. 351/2001: The price reduction benefit for public property disposal is strictly limited to tenants who demonstrated purchase intent specifically for the unit they intend to acquire, invalidating claims based on general program participation for different units.

Parole chiave

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public property disposal price reduction benefit purchase intent requirement statutory interpretation public housing tenants restituzione di fondo retrocessione nell'espropriazione valore di riscatto

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 1 d.l. n. 41/2004
37728/2021; diversa è invece l'impostazione seguita da Cass. 12128/2020).
Art. 3 comma 20 d.l. n. 351/2001
104 del 2004, è riconosciuto a condizione che il richiedente sia conduttore dello specifico immobile che intende acquistare e che in relazione ad esso abbia manifestato - con le modalità indicate nell'art. 3, comma 20, del dl.
Art. 12 preleggi c.c.
37728/2021; diversa è invece l'impostazione seguita da Cass. 12128/2020).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9260/2020
Cass. n. 37728/2021
negli stessi termini Cass. n. 37728/2021; diversa è invece l'impostazione seguita da Cass.
Cass. n. 12128/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 8180-2017 proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FIORENTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA MORRONE; - ricorrente - contro DI CICCIO NELLA, rappresentata e difesa dagli avv.ti PIERO COLUCCIA, ORESTE PICCIONE;- controricorrente - nonchè contro RUGGIERO DOMENICO; - intimato - avverso la sentenza n. 109/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

15. R.G. 8180/2017 PREMESSO CHE L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, con sentenza 16 gennaio 2017, n. 109, ha rigettato il gravame proposto dall'Istituto contro la pronuncia n. 825/2011 del Tribunale di Modena. Il Tribunale di Modena aveva accolto la domanda di Domenico Ruggiero e Nella Di Ciccio di condanna dell'Istituto a restituire la somma di euro 13.915, quale differenza tra il giusto prezzo di vendita relativo a un immobile e il maggior importo da essi pagato in occasione del rogito; gli attori avevano esposto di avere pagato la somma di euro 135.754 per il riscatto dell'immobile, ma di avere diritto, in quanto conduttori dell'appartamento, all'abbattimento ulteriore del prezzo dello 0,08975% previsto dal d.l. n. 41/2004.

Resiste con controricorso "in favore dei convenuti Ruggiero Domenico e Di Ciccio Nella" la sola Nella Di Ciccio. L'intimato Domenico Ruggiero non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi.

1) Il primo motivo è rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.l. n. 41/2004, convertito nella legge n. 104/2004, e degli artt. 1, 2 e 3 del decreto interministeriale del 20 aprile 2005, nonché dell'art. 12 delle preleggi del codice civile": i signori Ruggiero e Di Ciccio hanno acquistato non l'immobile per il quale avevano manifestato la loro propensione all'acquisto, ma un diverso immobile, a seguito di un cambio di alloggio autorizzato dall'INPDAP nel luglio del 2003, diverso immobile rispetto al quale non avevano manifestato alcuna volontà di acquisto rilevante ai sensi del d.l. n. 41/2004.

2) Il secondo motivo contesta "vizio della motivazione per contraddittorietà e per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti": la Corte d'appello ha erroneamente affermato che le note del Ministero delle finanze e dell'INPDAP sono atti che non possono derogare alle norme di legge e che l'atto di compravendita fa espresso riferimento al diritto di Ruggiero e Di Ciccio di instare per il rimborso del maggior prezzo eventualmente pagato, così non considerando che la nota del Ministero, richiamata dall'INPDAP, ha natura interpretativa rispetto alla norma primaria e che il contratto di vendita ha meramente dichiarato che l'eventuale rimborso a favore degli acquirenti era subordinato alle direttive del Ministero dell'economia.

I motivi sono fondati. Il Collegio condivide l'orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia n. 9260/2020, secondo la quale "in tema di dismissione di beni appartenenti al patrimonio pubblico, il beneficio dell'abbattimento del prezzo di vendita previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 41 del 2004, conv. dalla legge n. 104 del 2004, è riconosciuto a condizione che il richiedente sia conduttore dello specifico immobile che intende acquistare e che in relazione ad esso abbia manifestato - con le modalità indicate nell'art. 3, comma 20, del dl. n. 351 del 2001, conv. dalla legge n. 410 del 2001 - la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; pertanto, in considerazione del carattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla <cartolarizzazione> degli immobili pubblici, l'opzione esercitata per una determinata unità immobiliare non può ritenersi valida anche per un'altra, solo perché parimenti ricompresa nel programma di dismissione" (v. negli stessi termini Cass. n. 37728/2021; diversa è invece l'impostazione seguita da Cass. 12128/2020).

Pertanto, avendo Domenico Ruggiero e Nella Di Ciccio manifestato la volontà di acquisto, nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 3, comma 20, del d.l. 351/2001, con riferimento all'appartamento sito in Modena, via Costellazioni n. 150, interno 9, tale opzione non valeva rispetto al diverso immobile poi acquistato, sito nello stesso edificio ma all'interno 20.-5 II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte d'appello di Bologna, che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 10 dicembre 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio)