Sentenza — n. 13348/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAD ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 18344/2019 Numero sezionale 141/2022 Numero di raccolta generale 13348/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 CANAZZA DANIELA e CANAZZA GABRIELE, VISENTIN SILVANO e per lui gli eredi ALBERTIN CLAUDIA e VISENTIN ALICE e VISENTIN SIMONE, TORRESIN BRUNO e per lui gli eredi DAL GESSO LOREDANA e TORRESIN CHRISTIAN e TORRESIN ERIKA, QUERZE' ERCOLE e per lui gli eredi NALDI FRANCA e QUERZE' ANDREA, LAZZARO DARIO e per lui gli eredi FINOTTI ANNA e LAZZARO TANIA, FERRARESE THOMAS quale unico erede di MARCATO FRANCO, GUERRA GIANCARLO e per lui gli eredi GUSELLA OLIVIANA e GUERRA STEFANO e GUERRA ALESSIO e GUERRA UMBERTO e GUERRA SIMONE, LONGO DANILO e per lui gli eredi BETTIN SILVANA e LONGO DINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO GUARALDI; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 327 cod. proc. civ, art. 327 c.p; Sentenza — n. 13348/2022 — snciv · Corte di Cassazione: FATTI DI CAUSA Francesco Grinzato e gli altri ricorrenti hanno impugnato, proponendo due motivi, il decreto reso in data 28 novembre 2018 dalla Corte d'appello di Venezia, che, nel rigettare l’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 contro il decreto del magistrato designato del 26 aprile 2018, ha ritenuto improponibile la domanda di equa riparazione, azionata con ricorso del 20 febbraio 2018, alla luce del termine decadenziale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001, individuando nel riparto parziale dichiarato esecutivo in data 24 ottobre 2006, che aveva consentito l’integrale soddisfacimento delle ragioni di credito degli istanti, il dies a quo ai fini della decorrenza del semestre di decadenza.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 18344-2019 proposto da: GRINZATO FRANCESCO, BENINCASA SALVATORE, BALZI GIACOMO, FACCIOLI GIUSEPPE, FACCIOLI CLAUDIO, CASARIN SEVERINO, SIMOLI GIAMPAOLO, CIAN VIRGINIO, ANTONELLO MICHELE, ORLANDIN GIORGIO, SCANTAMBURLO GIOVANNI, PIZZATO DANILO, MERLO RICCARDO, BONA UGO, BOSCOLO BERTO GRAZIANO, DE MARCHI MARINA, RUBINATO NORMA, RAMAZZOTTI BENITO, BIANCO STEFANO, FIORINDO ANGELO, BAILONI RENATO, VIANELLO GIANCARLO, BIA GRAZIANO, PENZO VITTORIO, CACCIN GIANCARLO, RAMPIN FABRIZIO, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 18344/2019 Numero sezionale 141/2022 Numero di raccolta generale 13348/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 MARTINELLO LINO, MANDARANO GAETANO, MOSCA DAVIDE, FREZZA SILVANO, BELLINATO FERDINANDO, FAGGIAN MARIO, TERRIN FRANCO, BIGONI ALBERTO, VENTURINI ORESTE, BEGGIO LUCIANO, BOEMO ANDREA, ZANOT RENZO, FINOTTO CARLO, GARBIN PIETRO, CARRARO ROBERTO, POZZATO LIBERO, COSMA FRANCESCO, ARMELLIN BRUNO, SETTE ARGENTINO, MASON DIEGO, MARCHIORI RICCARDO, CACCIN ADRIANO, NARDO GIAMPAOLO, DALLA COSTA MAURIZIO, BOVO CLAUDIO, GUIN RENATO, CARRARO LUIGI, CEMOLIN RENZO, SALMASO SANDRO, BIRELLO MAURO, MICHIELI LUCIANO, GAMBALUNGA GIOVANNI, TREVISAN DANIELE, FRIZZA ALBERTO, GIACHI MASSIMO, BOTTIN PAOLO, ZUANON ROBERTO, FRANZOLIN SILVIA, LUISE BIANCA, FUSINI PAOLO, VESCO ALIGHIERO, BUGIN MARIO, MICHIELI CLAUDIO, CHIOZZOTTO PIERLUIGI, TASCA LUIGI, CROVATO LUCIANO, GARBO SANTE, SCUDELLARO FABIO, SILVESTRI ODORINO, BANZATO PAOLO, BELLAN GIANI, BRAGHIN ARMANDO, LUNARDI GIOVANNI, BELLANI SEVERINO, FILIPPO GIANCARLO, MENEGHELLO GIANFRANCO, BORTOLONI LORENZO, MALAGUTTI MARCO, PIZZATO RENATO, MORETTO LUIGI, BORELLA LUIGI, BRENDOLIN FEDERICO, STRADIOTTO LUCIA, SCUSSAT GIULIANO, IOVINO RENATO, BOSCOLO ROMINA, SARTORE LUCA, VENZO SILVANO, TOFFANELLO BERARDO, GIOLO CARLO, COMELLATO GIANFRANCO, ANDERLONI FRANCESCO, PAVAN MAURIZIO, CACCIATORE GIUSEPPE, POLETTO RENATO, BARDELLA MARIO, BARISON CLAUDIO, FURLAN ALFREDO, BALLIN MAURIZIO, GAZZETTA GRAZIANO, BERNARDI GUIDO, PURISIOL PAOLO, VIARO MARCO, PIZZIGHELLA ROBERTO, MANCIN MARIO, F i r m a t o D a :
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F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 18344/2019 Numero sezionale 141/2022 Numero di raccolta generale 13348/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 udito l'Avvocato BRUNO GUARALDI.
FATTI DI CAUSA Francesco Grinzato e gli altri ricorrenti hanno impugnato, proponendo due motivi, il decreto reso in data 28 novembre 2018 dalla Corte d'appello di Venezia, che, nel rigettare l’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 contro il decreto del magistrato designato del 26 aprile 2018, ha ritenuto improponibile la domanda di equa riparazione, azionata con ricorso del 20 febbraio 2018, alla luce del termine decadenziale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001, individuando nel riparto parziale dichiarato esecutivo in data 24 ottobre 2006, che aveva consentito l’integrale soddisfacimento delle ragioni di credito degli istanti, il dies a quo ai fini della decorrenza del semestre di decadenza.
La domanda di equa riparazione era stata proposta dai ricorrenti in relazione alla procedura fallimentare della Telenit Telecomunicazioni spa, aperta con sentenza dichiarativa del 20 febbraio 1992, in relazione alle insinuazioni al passivo spiegate per far valore crediti quali lavoratori dipendenti della società fallita. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 24933/2021, pronunciata all’esito dell’adunanza ex art. 380-bis.1 c.p.c. dell’11 marzo 2021, questa Sezione ha ritenuto che i motivi del ricorso ponessero questioni la cui rilevanza rendeva opportuna la trattazione in pubblica udienza.
Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo motivo. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a :
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l.n. 89/2001 in relazione all'art. 6, paragrafo 1 CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Cost., nonché violazione dell'art. 327 cod. proc. civ., dell'art. 119 l.f., dell'art. 58 l.n. 69/2009 e dell'art. 150, comma 1, d.lgs. n. 5/2006, per avere la Corte di Venezia erroneamente ritenuto che il termine semestrale entro il quale proporre l'azione per l'equa riparazione inizia a decorrere dal riparto parziale dell’atto fallimentare e non dalla definitività della data di chiusura della procedura.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. e la nullità del decreto decisorio, per avere la corte territoriale deciso senza preventivamente sottoporre alle parti la questione della decadenza dell'azione oggetto del rilievo d'ufficio. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato. In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui, come quello in esame, non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001 (il quale ha riguardo al "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", e dunque fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento) decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (e cioè dall’esaurimento dei mezzi di impugnazione proponibili avverso esso), da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., F i r m a t o D a :
D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 18344/2019 Numero sezionale 141/2022 Numero di raccolta generale 13348/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 tanto per il fallito quanto per gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali (nella specie, sentenza dichiarativa di fallimento del 20 febbraio 1992, decreto di chiusura del 6 luglio 2017, divenuto perciò definitivo il 6 settembre 2018) (Cass.
Sez. 6 - 2, 21/03/2019, n. 8088; Cass. Sez. 1, 12/07/2011, n. 15251; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2015, n. 1091; Cass. Sez. 6 - 2, 27/10/2016, n. 21777; Cass. Sez. 6 - 2, 09/01/2017, n. 221). Non ha invece rilievo, a differenza, di quanto deciso dalla Corte d’appello di Venezia, ai fini del termine di proponibilità della domanda di riparazione, di cui all’art. 4, legge n. 89 del 2001, il momento in cui si sia eventualmente verificato il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, il quale è piuttosto rilevante ai fini del computo della durata che, per quanto riguarda il concorso dei creditori nell'ambito della procedura fallimentare, dà diritto alla riparazione, ai sensi dell’art. 2 della stessa legge n. 89 (cfr.
Cass. Sez. 2, 21/03/2019, n. 8055; Cass. Sez. 1, 17/01/2011, n. 950; Cass. Sez. 1, 17/11/2005, n. 23271; Cass. Sez. 1, 13/04/2005, n. 7664; si vedano anche Cass. Sez. 2, 01/07/2021, n. 36156; Cass. Sez. 2, 22/11/2021, n. 35793). Invero, il principio di intangibilità dei riparti dell’attivo eseguiti nel corso della procedura fallimentare opera nel senso di escludere l’incertezza e la connessa sofferenza dei creditori soddisfatti per l’attesa della definizione della lite, precludendo di regola ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, e perciò giustifica la negazione dell’equa riparazione per il protrarsi del processo.
Ciò non va confuso con il F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 18344/2019 Numero sezionale 141/2022 Numero di raccolta generale 13348/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 termine di proponibilità della domanda di equa riparazione, di cui all’art. 4 cit., giacché esso suppone che venga individuata la data in cui il giudizio non sia più pendente, e, quindi, la data della decisione conclusiva del procedimento, insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo.
3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa in punto di falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, comporta l’assorbimento del secondo motivo, avente ad oggetto il rilievo d’ufficio della questione, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., perdendo la censura immediata rilevanza decisoria. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ANTONIO SCARPA FELICE MANNA F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a