Cassation appeal dismissed for non-deposited decree; Ministry of Justice failed to submit required document under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a lower court ruling on bankruptcy delay compensation. The Ministry argued the six-month deadline for claiming compensation started from creditor satisfaction rather than the closure decree, but the appeal was rejected because the contested appellate decree was not deposited in the case file. The court ruled that this failure violated the procedural requirement for submitting authentic copies of the challenged decision, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 comma 2 n. 2 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the contested decision is not deposited in the file, as the burden of depositing the authentic copy is strictly observed to ensure procedural regularity.
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22295/2020 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE- contro FASOLILLI GIORGIO, VALERI CRESCENZO, CAPPA ANGELO, ROSSI FAUSTINO, ARCESI FABIO, ALESSANDRONI GASPARE, DI GIROLAMO ALFIO, LAMESI ANGELO, LOI WALTER, TITTONI PAOLO, ROMAGNOLI STEFANO, ROMAGNOLI ULDERICO, COLUCCIA DOMENICO, SENERCHIA GIOVANNI, A i ZITARELLI ANGELO, ZITARELLI ARMANDO, MALIZIA GIANNI, MOSCA NERINO, MANCINI SALVATORE, MALANDRUCCOLO GINO, LUCCHETTI SESTO, ROSSI ONORATO, LOMBARDI GIUSEPPE, VONA GIOVANNI, MANNO SEBASTIANO, MILILLI FRANCESCO, ENDERLE CASIMIRO, FRANCESCA LEUCIO NICOLA, LUONGO ANTONIO, LUONGO CARMEN, CASTELLUCCIO LUCIA, CUOZZO ANGELO, ALESSANDRINI ADRIANO, CARGNELUTTI LORENZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Ferraro e Alessandro Ferrara, con domicilio in Roma, alla Via Tortolini n. 30. -CONTRORICORRENTI- COLASANTI ORAZIO, MIGLIORI ENRICO, DE CAROLIS MARIO, SARRA MARCELLO, LORELLO ANTONIO, RAVAGNANI ERMENEGILDO, MARCHETTO GIANCARLO, SAVIOLI GIORGIO, LOZITO ENZO. -INTIMATI- avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, depositato in data U.7.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto del 13.7.2020, la Corte di appello ha accolto l'opposizione proposta degli attuali controricorrenti avverso il decreto con cui il consigliere delegato aveva dichiarato la tardività del ricorso ex L. 89/2001, volto ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. Secondo la Corte distrettuale, il termine ex art 4 cit. decorreva dal decreto di chiusura della procedura e non dal riparto con cui i creditori ammessi al passivo erano stati integralmente soddisfatti, per cui la domanda era stata proposta tempestivamente.
Ha quindi liquidato, per ciascuna parte,, un indennizzo di € 3500,00, pari ad € 500,00 per ciascun anno di durata irragionevole della procedura. La cassazione di questo decreto è stata chiesta dal Ministero della giustizia con ricorso affidato ad un unico motivo. Le parti indicate in epigrafe resistono con controricorso.
2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, 110 R.D. 267/1942, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, per consolidato orientamento di questa Corte, il termine di sei mesi per la proposizione della domanda di indennizzo per l'equa riparazione decorre non al decreto di chiusura della procedura, ma dal riparto delle somme in favore dei creditori nel caso in cui questi ultimi siano stati integralmente soddisfatti. Il ricorso è improcedibile. Non consta - dall'esame del fascicolo - che il Ministero abbia provveduto al deposito del decreto impugnato, che non è presente neppure nel fascicolo dei controricorrenti.
Risulta violato l'onere del deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, prescritto dall'art. 369 comma secondo, n. 2 c.p.c., con conseguente improcedibilità del ricorso e con aggravio delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto sia delle limitata complessità delle questioni dibattute, sia dell'identità della posizioni processuali dei singoli controricorrenti. Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo comunque soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali, che siliquidano in C. 200 per esborsi ed C. 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 15.3.2022. \\, ILPR. GENTE Felice' anrja vk o Gtucliziae,ì NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 28 APR 2022 Giudizia" EJ CORTE St PRE \IA DI CASSAZIONEL.R.P. CENTRALE LOt Xj57 'are SJeli~;zi /Vttn>tn.( D2c)- 1/1-3-,Aett Al vviter(-).---V- ); 3 52- — i m seL5 1\:.4 _ AnA TA0-0 enrTO C93:9 1e)M t, An,eungiu