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Ordinanza — n. 13275/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Ministry's appeal, ruling bankruptcy duration exceeding six years is legally unreasonable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13275/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against a lower court awarding Emmeti S.p.A. a delay indemnity for a bankruptcy lasting over fourteen years. The Ministry argued that procedural complexities and external factors should reduce the calculated unreasonable delay, but the court held that the statutory six-year limit is absolute. Consequently, the court affirmed that all concurrent recovery actions must be included in the total duration, leaving no room for deductions.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. 89/2011; Art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 83/2012: The six-year maximum duration for bankruptcy proceedings is a mandatory legal standard that cannot be reduced by excluding incidental recovery actions or periods of necessary stagnation.

Parole chiave

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bankruptcy duration limit reasonable time requirement indemnity for delay concurrent recovery actions judicial system dysfunction indennità per insolvenza aiuti alle imprese in difficoltà procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. 89/2011
L'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. 89/2011, aggiunti dall'art.
Art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 83/2012
89/2011, aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, c:on modificazioni, dall'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo comunque soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.
art. 5 ter legge n. 89/2001
Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione ex art. 5 ter legge n. 89/2001, dolendosi del mancato scomputo dalla durata della procedura, dei ritardi non imputabili a disfunzioni del sistema giudiziario.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 36/2016
83 del 2012 è "segnato dall'intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine, per affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale (cfr., in motivazione, Corte cost. 36/2016; sul punto anche Cass.
Cass. 2056/2019
36/2016; sul punto anche Cass. 2056/2019; nel senso che la durata delle procedure non può eccedere i sei anni, da ultimo:
Cass. 978/2020
Cass. 7/2019
978/2020; Cass. 7/2019; Cass.
Cass. 28858/2011
7/2019; Cass. 28858/2011, n.
Cass. 32192/2021
Cassation court dismisses Ministry's appeal for lack of specific invocation of new grounds in prior opposition proceedings.
Cass. 32409/2021
Court rules reasonable bankruptcy duration is six years, not nine, ordering compensation for excess delay.
Cass. 19555/2021
32409/2021; Cass. 19555/2021).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31693/2020 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE- contro EMMETII S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Raffo e Antonio Cassiano, con domicilio eletto in Roma, alla Via Tagliamento n. 5. -CONTRORICORRENTI- avverso il decreto della Corte d'appello di Cagliari - sezione di Sassari - n. 2276/2020, depositato in data 16.10.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 28.11.2019, la società Emmeti SPA ha chiesto il pagamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001 nei confronti del Ministero di Giustizia, per violazione del termine di ragionevole durata del fallimento della Sicom di Piu Gavino & C. sas, pronunciato con sentenza n. 47/2004 del 22.7.2004 (- nel quale la Emmeti si era insinuata al passivo il 21.10.2004, vantando un credito chirografario di euro 21.278,17) e chiuso con provvedimento dell'11.4.2019.

Con decreto n. 3/0220, La Corte di merito, accertata una durata complessiva della procedura (decorrente dalla data di ammissione al passivo alla data di esecutività del piano di riparto), di 14 anni, due mesi e 17 giorni, ha riconosciuto un ritardo colpevole di 8 anni, ritenendo che la procedura non presentasse alcuna particolare difficoltà, salvo l'espletamento delle ordinarie azioni di recupero. Ha liquidato a titolo di indennizzo l'importo complessivo di euro 3.760,00, pari al minimo edittale di euro 400,00 per i primi tre anni, con l'incremento del 20% per gli anni successivi, considerata l'entità del credito e l'insufficienza dell'attivo, regolando le spese processuali.

Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione ex art. 5 ter legge n. 89/2001, dolendosi del mancato scomputo dalla durata della procedura, dei ritardi non imputabili a disfunzioni del sistema giudiziario. La Corte di merito ha confermato il provvedimento, sottolineando che nelle procedure concorsuali la previsione della durata ragionevole di sei anni deve logicamente intendersi riferita all'intero periodo della procedura concorsuale, finalizzata alla liquidazione dell'eventuale attivo fallimentare, nel senso che tutte le eventuali azioni e procedure che si innestano all'interno della procedura stessa per recuperare l'attivo, non possono essere autonomamente CO nsiderate.

La cassazione del decreto è chiesta dal Ministero della giustizia con ricorso affidato a tre motivi. La Emmetti s.p.a. resiste con controricorso.

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 6 CEDU, 2, commi 2 e ss., L. 89/2001, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, sostenendo che le procedure fallimentari, per la complessità delle attività, l'incertezza dei tempi e il numero delle parti interessate, sarebbe sottratta alla durata ragionevole massima di sei anni, potendo avere un durata di sette anni o superiore, dovendo essere valutata caso per caso e non in astratto, in base a standards non predeterminati e con approccio casistico. Il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 6 CEDU e 2 e ss.

L. 89/2011, per aver la Corte di merito omesso di scomputare dalla durata ragionevole della procedura, il periodo occorso per la vendita dell'immobile acquisito al fallimento, non imputabile a disfunzioni dell'amministrazione ma a difficoltà oggettive della liquidazione dell'attivo. Il terzo motivo denuncia la violazione degli art. 6 CEDU e 2 e ss. L. 89/2011, per aver la Corte di merito omesso di scomputare dalla durata ragionevole della procedura il ritardo addebitabile all'insinuazione della procedura al passivo di altro fallimento o, in subordine, del tempo antecedente all'entrata in vigore del d.l. 83/2015, dato che non era possibile fino all'adozione di tale norma, la chiusura del fallimento in presenza di una causa pendente.

I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. L'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. 89/2011, aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, c:on modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 134/2012, dispone che il termine di durata del processo è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni o se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.

La norma, come già rilevato dal Giud ice delle leggi, nell'affermare che i relativi termini "si considerano rispettati", è univoca e non può che essere intesa nel senso che la durata ivi indicata deve considerarsi in ogni caso ragionevole se contenuta nel termine di legge. Il D.L. n. 83 del 2012 è "segnato dall'intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine, per affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale (cfr., in motivazione, Corte cost. 36/2016; sul punto anche Cass. 2056/2019; nel senso che la durata delle procedure non può eccedere i sei anni, da ultimo:

Cass. 32192/2021; Cass. 32409/2021; Cass. 19555/2021). Conseguentemente, nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. 978/2020; Cass. 7/2019; Cass. 28858/2011, n. 28858). La conclusione cui è giunto il giudice di merito per il quale la procedura non poteva avere una durata ragionevole superiore a sei anni, è quindi conforma a legge, non potendosi scomputare periodi durante i quali si era verificata una stasi per necessità ricollegabili al protrarsi delle operazioni di realizzazione dell'attivo o di definizione del passivo.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali. Essendo il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo comunque soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €. 200 per esborsi ed €. 1000,00 per compenso, oltre ad iva„ c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data