Cassation court allows appeal dismissal due to failure to personally attend mandatory mediation session.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of Carla Batacchi's appeal, ruling the appeal inadmissible only if she failed to personally attend the mandatory mediation. The lower court had declared the appeal procedurally barred because Batacchi appeared via her lawyer without personally consenting to start the mediation process. The Supreme Court clarified that personal appearance is required for the mediation condition to be met, overturning the lower court's strict interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD. lgs. n. 28 del 2010; In mandatory mediation proceedings, the condition of admissibility is satisfied only upon the personal appearance of the parties before the mediator, and the appeal is inadmissible if the appellant fails to appear personally.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
(k3 /". i ORDINANZA sul ricorso 20011-2017 proposto da: BATACCHI CARLA, rappresentata dal procuratore speciale Mariani Rodolfo, rappresentata e difesa dall'avv. Isidoro Gianluca Malandra in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro BATACCHI PAOLO, JONI LYNN KUPFERBERG, elettivamente domiciliati in Roma, via Vito Sinisi 71, presso lo studio dell'avv. Amerigo Cianti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Golini e Susanna Della Felice A4f-on-so in virtù di procura Speciale in calce al controricorso; - con troricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1066/2017, depositata il 10 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere Dott.
Giuseppe Tedesco. FATTI DI CAUSA Per quanto interessa in questa sede, la Corte d'appello di Firenze, nella controversia ereditaria derivante dalla morte di Gino Batacchi fra i figli Carla Batacchi e Paolo Batacchi e il coniuge di lui Joni Lynn Kupferber, ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da Carla Batacchi, a causa del rifiuto di questa di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis del d. lgs. 28 del 2010 e successive modifiche. In conseguenza della dichiarazione di improcedibilità dell'appello principale, ha dichiarato inefficace l'appello incidentale di Paolo Batacchi.
La Corte di merito ha rilevato che la procedura fu avviata, ma l'appellante era comparsa non personalmente, ma a mezzo di rappresentante, dichiarando, insieme al proprio legale, di non acconsentire all'inizio della procedura. Secondo la Corte d'appello, in caso di mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità implica che le parti compaiano personalmente e che la mediazione sia effettivamente avviata. "Solo la mancanza di un accordo, che presuppone ovviamente una ipotesi transattiva discussa tra le parti, consente di avere per avverata la condizione di procedibilità".
Tale ratto decidendi è oggetto dell'unico motivo di ricorso proposto da Carla Batacchi, con il quale si sostiene che la sanzione della improcedibilità, anche in caso di mediazione facoltativa in sede di appello, consegue, su eccezione di parte, solo alla mancata presentazione dell'istanza da parte dell'attore, libere le altre parte di rifiutarsi di darvi seguito, salve le conseguenze previste nell'art. 8 del D. lgs n. 28 del 2010. Batacchi Paolo e Joni Lynn Kupferber hanno resistito con controricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria.
Ric. 2017 n. 18918 sez. 52 - ud. 09-02-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo la Corte d'appello, affinché l'ordine giudiziale possa ritenersi correttamente eseguita e la condizione di procedibilità verificata, la mediazione deve svolgersi effettivamente; a tal fine le parti avrebbero l'onere di comparire personalmente innanzi al mediatore. Sarebbe inoltre indispensabile, al fine di considerare attuata la condizione di procedibilità, che si dia effettivo corso alla mediazione. Quindi quella condizione non potrebbe dirsi realizzata quando non si verifichi, a causa delle indisponibilità delle parti, un effettivo tentativo di mediazione.
In materia, però, è intervenuta la Corte di cassazione (Cass. n. 2019/8473), che ha dato sulla questione una soluzione divergente, stabilendo i seguenti principi di diritto: "- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. I,gs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; - nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; - la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre".
A questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, ma applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello e x- art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2010 (Cass. n. Ric. 2017 n. 18918 sez. 52 - ud. 09-02-2022 -3- 40035/2021; cfr. altresì CaSS. n. 22736/2021; n. 25155/2010), la Corte intende dare incondizionata continuità, conseguendone, pertanto, l'accoglimento del motivo, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Si impone pertanto la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione perché decida sulle impugnazioni e liquidi le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 ,iebbra