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Ordinanza — n. 13029/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissal due to failure to personally attend mandatory mediation session.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13029/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of Carla Batacchi's appeal, ruling the appeal inadmissible only if she failed to personally attend the mandatory mediation. The lower court had declared the appeal procedurally barred because Batacchi appeared via her lawyer without personally consenting to start the mediation process. The Supreme Court clarified that personal appearance is required for the mediation condition to be met, overturning the lower court's strict interpretation.

Regesto Legislator

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D. lgs. n. 28 del 2010; In mandatory mediation proceedings, the condition of admissibility is satisfied only upon the personal appearance of the parties before the mediator, and the appeal is inadmissible if the appellant fails to appear personally.

Parole chiave

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mandatory mediation personal appearance procedural admissibility appeal dismissal civil procedure law partecipazione alla procedura obbligo di comparizione all'udienza contumacia

Disposizioni normative citate

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D. lgs. n. 28 del 2010
5, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2010 (Cass.
art. 5, comma 2 bis del d. lgs. 28 del 2010
A questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, ma applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello e x- art. 5, comma 2, del d.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2019/8473
In materia, però, è intervenuta la Corte di cassazione (Cass. n. 2019/8473), che ha dato sulla questione una soluzione divergente, stabilendo i seguenti principi di diritto: "- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.
Cass. n. 40035/2021
Cass. n. 22736/2021
altresì CaSS. n. 22736/2021; n.
Cass. n. 25155/2010
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Ordinanza Interlocutoria — n. 17387/2023 — snciv
Court dismisses appeal against Ministry of Interior regarding conflicting judgments on terrorism victim compensation. Ministry argues cassation judgment became final; victim claims appeal judgment prevails. Court rejects both interpretations. The court dismisses the appeal, ruling that the Ministry's argument regarding the finality of the cassation judgment is incorrect and that the appeal judgment, having become final, governs the case. The court rejects the Ministry's claim that the cassation judgment automatically became final despite the pending revocation request, and it also dismisses the victim's argument that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict. The court dismisses the appeal, holding that the Ministry's interpretation of the finality of the cassation judgment is erroneous and that the temporal criterion correctly establishes the appeal judgment as the binding one. The court rejects the Ministry's contention that the cassation judgment became final immediately, and it also dismisses the victim's claim that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict. The court dismisses the appeal, holding that the Ministry's interpretation of the finality of the cassation judgment is erroneous and that the temporal criterion correctly establishes the appeal judgment as the binding one. The court rejects the Ministry's contention that the cassation judgment became final immediately, and it also dismisses the victim's claim that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict.
Ordinanza — n. 4354/2026 — snciv
Italian court allows incidental appeal by rejecting lower court's view that preliminary hearing constitutes full appearance.
Sentenza — n. 38876/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to attach the contested decree.
Ordinanza — n. 7517/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed as withdrawn; client formally renounced appeal without opposing party's consent.
Ordinanza — n. 17444/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible due to improper personal filing and lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

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Testo completo

(k3 /". i ORDINANZA sul ricorso 20011-2017 proposto da: BATACCHI CARLA, rappresentata dal procuratore speciale Mariani Rodolfo, rappresentata e difesa dall'avv. Isidoro Gianluca Malandra in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro BATACCHI PAOLO, JONI LYNN KUPFERBERG, elettivamente domiciliati in Roma, via Vito Sinisi 71, presso lo studio dell'avv. Amerigo Cianti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Golini e Susanna Della Felice A4f-on-so in virtù di procura Speciale in calce al controricorso; - con troricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1066/2017, depositata il 10 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere Dott.

Giuseppe Tedesco. FATTI DI CAUSA Per quanto interessa in questa sede, la Corte d'appello di Firenze, nella controversia ereditaria derivante dalla morte di Gino Batacchi fra i figli Carla Batacchi e Paolo Batacchi e il coniuge di lui Joni Lynn Kupferber, ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da Carla Batacchi, a causa del rifiuto di questa di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis del d. lgs. 28 del 2010 e successive modifiche. In conseguenza della dichiarazione di improcedibilità dell'appello principale, ha dichiarato inefficace l'appello incidentale di Paolo Batacchi.

La Corte di merito ha rilevato che la procedura fu avviata, ma l'appellante era comparsa non personalmente, ma a mezzo di rappresentante, dichiarando, insieme al proprio legale, di non acconsentire all'inizio della procedura. Secondo la Corte d'appello, in caso di mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità implica che le parti compaiano personalmente e che la mediazione sia effettivamente avviata. "Solo la mancanza di un accordo, che presuppone ovviamente una ipotesi transattiva discussa tra le parti, consente di avere per avverata la condizione di procedibilità".

Tale ratto decidendi è oggetto dell'unico motivo di ricorso proposto da Carla Batacchi, con il quale si sostiene che la sanzione della improcedibilità, anche in caso di mediazione facoltativa in sede di appello, consegue, su eccezione di parte, solo alla mancata presentazione dell'istanza da parte dell'attore, libere le altre parte di rifiutarsi di darvi seguito, salve le conseguenze previste nell'art. 8 del D. lgs n. 28 del 2010. Batacchi Paolo e Joni Lynn Kupferber hanno resistito con controricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Ric. 2017 n. 18918 sez. 52 - ud. 09-02-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo la Corte d'appello, affinché l'ordine giudiziale possa ritenersi correttamente eseguita e la condizione di procedibilità verificata, la mediazione deve svolgersi effettivamente; a tal fine le parti avrebbero l'onere di comparire personalmente innanzi al mediatore. Sarebbe inoltre indispensabile, al fine di considerare attuata la condizione di procedibilità, che si dia effettivo corso alla mediazione. Quindi quella condizione non potrebbe dirsi realizzata quando non si verifichi, a causa delle indisponibilità delle parti, un effettivo tentativo di mediazione.

In materia, però, è intervenuta la Corte di cassazione (Cass. n. 2019/8473), che ha dato sulla questione una soluzione divergente, stabilendo i seguenti principi di diritto: "- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. I,gs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; - nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; - la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre".

A questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, ma applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello e x- art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2010 (Cass. n. Ric. 2017 n. 18918 sez. 52 - ud. 09-02-2022 -3- 40035/2021; cfr. altresì CaSS. n. 22736/2021; n. 25155/2010), la Corte intende dare incondizionata continuità, conseguendone, pertanto, l'accoglimento del motivo, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Si impone pertanto la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione perché decida sulle impugnazioni e liquidi le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 ,iebbra