Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13028/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's opposition against state-funded client's equal fee liquidation ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13028/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Andrea Mantovani's opposition against a liquidation of his fees for representing a state-funded client. The lower court had rejected the claim by applying a principle requiring the lawyer's fee to equal the amount the state recovers from the winning client. The court overruled this, ruling that civil judges are not bound to equate these sums when the state-funded party wins, citing recent precedents that distinguish civil from penal systems.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 82, 130, 133 d.P.R. n. 115/2002; When a party admitted to state-funded legal aid wins a civil case, the judge is not required to set the lawyer's fee equal to the amount recovered from the losing party by the state.

Parole chiave

Generato dall'IA
patrocinio a spese dello Stato liquidazione compenso avvocato opposizione decreto liquidazione equiparazione somme Stato sistema processuale civile indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione dei summenzionato art. 130.
Art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
18167 del 2016 di questa Corte, secondo cui nel caso che, in un giudizio civile, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, il compenso del suo difensore deve essere quantificato in misura uguale alle somme poste a carico della parte soccombente in favore dello Stato, ex art. 133 del d.P.R.
Art. 2909 cod. civ.
115 del 2002 e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione agli artt.
Art. 24 Cost.
Art. 35 Cost.
art. 380 bis cod. proc. civ
2021 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza.
art. 2909 cod. civ
115 del 2002 e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22017 del 2018
31982 del 2019; Cass. n. 22017 del 2018 ).
Cass. n. 10914 del 2021
Cass. n. 777 del 2021
10914 del 2021; Cass. n. 777 del 2021; Cass.
Cass. n. 136 del 2020
777 del 2021; Cass. n. 136 del 2020; Cass.
Cass. n. 31982 del 2019
136 del 2020; Cass. n. 31982 del 2019; Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mantovani Andrea, rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Claudio Colini in Roma, via Albenga n.

45. Ricorrente contro Ministero della Giustizia; Demonte Tamara; Filippi Guido. Intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, depositata il 18. 10. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi; udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. R.G. N. 14649/2019.. Fatti di causa Con ordinanza del 18. 10 2018 il Tribunale di Trento rigettò l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115 del 2002, dall'avv.

Andrea Mantovani avverso il provvedimento che gli aveva liquidato la somma di euro 1.250,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in un giudizio di separazione personale dei coniugi in favore di Demonte Tamara, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale motivò la conclusione di rigetto richiamando l'arresto n. 18167 del 2016 di questa Corte, secondo cui nel caso che, in un giudizio civile, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, il compenso del suo difensore deve essere quantificato in misura uguale alle somme poste a carico della parte soccombente in favore dello Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che l'importo liquidato con il decreto opposto era pari a quello cui era stata condannata la controparte in quanto soccombente.

Per la cassazione di questa ordinanza, con atto notificato a mezzo posta con invio in data 24. 4. 2019, ha proposto ricorso Mantovani Andrea, sulla base di un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Con ordinanza del 24. 2. 2021 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione L'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 130 e 133 d.p.r. n. 115 del 2002 e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione agli artt. 24 e 35 Cost., assumendo che la motivazione adottata dal Tribunale per il rigetto della domanda appare superata dalla successiva decisione della Corte di Cassazione n. 22017 del 2018, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.p.r. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del R.G.

N. 14649/2019.. medesimo d.p.r. Si assume altresì che, comunque, il principio dell'equiparazione tra il compenso liquidato al difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio e l'importo posto a carico della parte soccombente nel giudizio in cui questi ha svolto la sua attività professionale può valere al più come criterio generale all'atto della pronuncia della sentenza o del decreto di liquidazione, ma non anche in sede di opposizione alla liquidazione da parte del difensore e non può mai condurre a sacrificare il diritto del professionista a ricevere un compenso adeguato all'attività svolta.

Il ricorso è fondato. Il principio fatto proprio dalla decisione impugnata risulta superato, come dedotto dal ricorrente, dall'orientamento di questa Corte, a cui va data continuità, secondo cui il giudice civile, nel caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare le somme dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R., in misura uguale alle somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.p.r n. 115 del 2002, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione dei summenzionato art. 130.

Si è inoltre precisato che, in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità ( Cass. n. 10914 del 2021; Cass. n. 777 del 2021; Cass. n. 136 del 2020; Cass. n. 31982 del 2019; Cass. n. 22017 del 2018 ). Il ricorso va pertanto accolto e l'ordinanza impugnata cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

R.G. N. 14649/2019..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 292. Il Consi liere estensore ,9