Court remands case to obtain full text of notification to determine if opposition was timely filed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the opposition against the technical consultant's fee order inadmissible due to alleged timeliness issues but remanded the case for further proceedings. The appellant argued that receiving only a digital receipt without the full document text on June 3, 2014, meant the thirty-day statutory period for opposition had not yet begun. The court acknowledged the necessity of verifying whether the notification effectively ensured the appellant's full knowledge of the decision. Consequently, the case was sent back to the lower court to obtain the complete text of the June 3, 2014 communication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 360 c.p.c.: The court must verify if the notification effectively ensured the party's full knowledge of the decision before applying the statutory time limit for filing an opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4280-2016 proposto da: SGHERZA PORZIA MARIA LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 14, presso lo studio dell'avvocato IVANA ABENAVOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO MASELLIS; - ricorrente - contro GALANTINO TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2021 VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio 2450 dell'avvocato SALVATORE MILETO, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANO ESPOSITO; - - controricorrente - contro CIARDI SALVATORE, CIARDI LEONARDO, CIARDI IGNAZIO, CIARDI ANGELA, DE CANDIA GIUSEPPE; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 06/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
19. R.G. 4280/2016 PREMESSO CHE 1. Con ricorso ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, depositato il 29 agosto 2014, Loredana Porzia Maria Sgherza proponeva opposizione avverso il decreto del 3 giugno 2014 con cui il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, aveva liquidato in favore dell'ingegnere Tommaso Galantino la somma di euro 1.200, quale compenso per l'attività prestata quale consulente tecnico d'ufficio nel processo introdotto dall'opponente (Sgherza aveva chiesto ai condomini il rimborso di euro 9.197, somma spesa quale "utile gestore" in relazione ai lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria dei prospetti della palazzina condominiale). Il Tribunale di Bari, con ordinanza depositata il 6 luglio 2015, dichiarava l'opposizione inammissibile perché tardiva, in quanto proposta, avverso il decreto emesso il 3 luglio 2014, con ricorso del 29 agosto 2014.
2. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione Loredana Porzia Maria Sgherza. Resiste con controricorso Tommaso Galantino. Gli intimati Salvatore Ciardi, Leonardo Ciardi, Ignazio Ciardi, Angela Ciardi e Giuseppe De Candia non hanno proposto difese. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.": il Tribunale ha ritenuto tardiva l'opposizione della ricorrente, considerando la data del 3 giugno 2014 quale momento iniziale del termine decadenziale, nonostante in tale data fosse pervenuto alla ricorrente il solo biglietto telematico di cancelleria senza copia integrale del provvedimento, notificato invece unitamente all'atto di precetto in data 10 agosto 2014.b) Il secondo motivo contesta "violazione dell'art. 111 Cost. e falsa applicazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, nonché vizio assoluto di motivazione": il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine decadenziale di venti giorni, termine non più applicabile in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011. Va rilevato che:
a) l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 "deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'articolo 702 -quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento" (Cass. n. 4423/2017);
b) la comunicazione deve essere idonea "ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione" (Cass. n. 16717/2013). Nel caso in esame la ricorrente deduce - con il primo motivo - di avere ricevuto il solo biglietto telematico di cancelleria senza copia integrale del provvedimento. Per decidere il motivo è pertanto necessario esaminare la comunicazione inviata alla ricorrente in data 3 giugno 2014. All'adunanza del 19 marzo 2020, cui è stato inizialmente assegnato il ricorso, è stato disposto che la cancelleria del Tribunale di Bari inviasse tale comunicazione. Il Collegio rileva che a tale adempimento è stata data attuazione senza inviare il testo integrale della comunicazione, così che si rende necessaria l'acquisizione del testo integrale dell'atto.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione da parte della cancelleria del Tribunale di Bologna (procedimento r.g.n. 3330/2014) del testo integrale della comunicazione inviata alla ricorrente in data 3 giugno 2014. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezi