Italian Supreme Court dismisses appeal on warranty claim, upholding lower court's rejection of statute of limitations defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment dismissing a construction warranty claim. The appellant argued the lower court erred by examining only the statute of limitations rather than the statute of repose, and incorrectly determined the timely notice of defects. The court affirmed that the appellate court correctly applied established case law requiring clear technical understanding of defects before the limitation period begins, finding the notice insufficient to trigger the clock.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1669 c.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The limitation period for warranty claims does not commence until the client has secure knowledge of defects, which requires full technical comprehension of their causes, not generic exploratory actions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 13695-2017 proposto da: EDILCOSTRUZIONI DI MONTEVIDONI DARIO & C SNC IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO- TRMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIA FAZI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO GISMONDI; - ricorrente - contro SOLETTIFICIO SARA DI FAVA DANIELA E C. SNC, EUROMOTORS SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DI MONACO, rappresentate e difese dall'avvocato ALESSANDRO CIARROCCHI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 398/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
14. R.G. n. 13695/2017 PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda, proposta da Euromotors s.r.l. e Solettificio Sara s.n.c. nei confronti di Edilcostruzioni s.n.c., di condanna della convenuta a risarcire i danni subiti, pari al costo delle opere necessarie ad eliminare i difetti presenti negli immobili venduti dalla convenuta, condannando Edilcostruzioni a pagare euro 85.105,67 in favore di Euromotors e 16.377,09 in favore di Solettificio Sara.
2. Edilcostruzioni ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza 14 marzo 2017, n. 398, ha respinto il gravame.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello Edilcostruzioni s.n.c. in liquidazione ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Euromotors s.r.l. e Solettificio Sara s.n.c., in persona dei loro legali rappresentanti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo contesta "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.": la Corte d'appello ha pretermesso l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia ex art. 1669 c.c., ritualmente sollevata dalla ricorrente in primo e in secondo grado, limitandosi ad esaminare l'eccezione di decadenza del medesimo diritto. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello, nell'esaminare il motivo di gravame che censurava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione alla decadenza o alla prescrizione dell'azione, ha anzitutto affermato la tempestività della denunzia effettuata il 6 aprile 2005, in quanto la consapevolezza dell'esistenza dei vizi si era avuta con la perizia del 6 luglio 2004; la Corte d'appello ha poi rilevato la tempestività dell'atto di citazione in giudizio (posto in essere il 20 luglio 2005), così affermando il rispetto del termine di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. e l'infondatezza dell'eccezione.2) Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": in via subordinata la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. per avere la Corte d'appello dichiarato la tempestività della denunzia dei vizi.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello ha affermato che alla data del 13 luglio 1999 non poteva ritenersi acquisita alcuna consapevolezza dell'esistenza dei vizi da parte degli appellati e l'insufficienza a tal fine della lettera del 4 febbraio 2002, così che la consapevolezza richiesta coincideva con la perizia di parte del 6 luglio 2004. In tal modo la Corte d'appello ha fatto applicazione del costante orientamento di questa Corte secondo il quale "in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo" (così, ex multis, Cass. n. 1463/2008).
II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 4.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione II civile, in d