Ordinanza — n. 12686/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10934-2017 proposto da: GIACON MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA - VIA G. PISANELLI 2 PRSSO L'AVV. STEFANO DI MEO, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI GIORGIO PALMI SANO; - ricorrente - contro VENTIDUE APRILE SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO GIUGGIOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3995/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 183 c.p; Ordinanza — n. 12686/2022 — snciv · Corte di Cassazione: A fronte della eccezione della convenuta di avere pagato quanto richiesto con il sollecito, il ricorrente precisava nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. che "la domanda attorea non trae fondamento dal mancato pagamento della pro forma [..], bensì dal conferimento d'incarico di progettazione e ristrutturazione nonché di direzione dei lavori". Si è pertanto di fronte ad una mera precisazione della domanda, non essendo mutato il petitum e rimanendo fermo il fondamento della pretesa nell'incarico di progettazione e direzione lavori, così che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che si trattasse di una domanda nuova e in quanto tale inammissibile.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10934-2017 proposto da: GIACON MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA - VIA G. PISANELLI 2 PRSSO L'AVV. STEFANO DI MEO, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI GIORGIO PALMI SANO; - ricorrente - contro VENTIDUE APRILE SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO GIUGGIOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3995/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
11. R.G. n. 10934/2017 PREMESSO CHE 1. L'architetto Massimo Giacon conveniva in giudizio la società Ventidue Aprile s.r.I., chiedendo che fosse condannata a pagare euro 10.240 a titolo di compensi professionali relativi all'incarico "per la redazione del progetto di ristrutturazione e direzione lavori" di un immobile in Milano. Il Tribunale di Milano, esclusa la configurabilità di una mutatio libelli e ritenendo che la convenuta non avesse fornito la prova liberatoria che i lavori non erano finiti, condannava la società a pagare euro 10.000.
2. La società Ventidue Aprile ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Milano - con sentenza 26 ottobre 2016, n. 3995 - ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento proposta da Massimo Giacon, condannando lo stesso a restituire alla controparte la somma di euro 14.587,29 dalla stessa corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata.
3. Avverso la sentenza del Tribunale Massimo Giacon ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la società Ventidue Aprile s.r.I Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 183 c.p.c., mancata applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, sezioni unite, n. 12310/2015 in materia di mutatiolemendatio libelli". Il motivo è fondato. Il ricorrente, con l'atto introduttivo di primo grado, premesso di essere stato incaricato dalla ricorrente della redazione di un progetto di ristrutturazione e direzione dei lavori di una unità immobiliare e che era stato concordato un corrispettivo di euro 25.000 e dopo aver precisato di aver sollecitato il pagamento di euro 10.000 e che tale richiesta era rimasta senza esito, aveva chiesto di accertare che la società convenuta era debitrice nei suoi confronti di euro 10.240 chiedendo che fosse condannata al pagamento di tale importo.
A fronte della eccezione della convenuta di avere pagato quanto richiesto con il sollecito, il ricorrente precisava nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. che "la domanda attorea non trae fondamento dal mancato pagamento della pro forma [..], bensì dal conferimento d'incarico di progettazione e ristrutturazione nonché di direzione dei lavori". Si è pertanto di fronte ad una mera precisazione della domanda, non essendo mutato il petitum e rimanendo fermo il fondamento della pretesa nell'incarico di progettazione e direzione lavori, così che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che si trattasse di una domanda nuova e in quanto tale inammissibile.
La conclusione risulta rafforzata alla luce della posizione espressa da questa Corte con la pronuncia delle sezioni unite n. 12310/2015, pur ampiamente esaminata dalla Corte d'appello (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata). Secondo le sezioni unite, infatti, "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali".
II. Il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Milano, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione II civile, in