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Ordinanza — n. 12615/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of notice on necessary co-litigant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12615/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove service of the notice of renewal on the necessary co-litigant, Filomena Pesce. While the court ordered a renewal of service, the appellant did not submit proof of this action within the granted sixty-day period. Consequently, the lack of valid notification prevented the court from assessing the merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 149 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the necessary co-litigant has not been properly notified, as proof of service is the sole means to establish the perfection of notification.

Parole chiave

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necessary co-litigant proof of service renewal of notification inadmissible appeal contradictory proceedings controversie patrimoniali diritti degli eredi azione di riduzione successoria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 149 c.p.c.
c.p.c., il relativo avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., il quale costituisce il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (ex plurimis, Cass.
Art. 331 c.p.c.
12242/2021 (pubblicata il 10 maggio 2021), è stata disposta la rinnovazione della stessa nei riguardi di Pesce Filomena, concedendo - ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 149 c.p
c.p.c., il relativo avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., il quale costituisce il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (ex plurimis, Cass.
art. 331 c.p
12242/2021 (pubblicata il 10 maggio 2021), è stata disposta la rinnovazione della stessa nei riguardi di Pesce Filomena, concedendo - ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6554/1998
149 c.p.c., il quale costituisce il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (ex plurimis, Cass. n. 6554/1998, n.
Cass. n. 13639/2010
Cass. n. 25552/2017
Cass. S.U. n. 14124/2010
Cass. n. 20501/2015
14124/2010 e da Cass. n. 20501/2015), cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore dello stesso per dichiarato anticipo; - che, inoltre, ai sensi dell'art.
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Testo completo

eguente Comunione ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9140/'16) proposto da: PESCE LUIGI (C.F.: PSC LGU 45S16 A617R), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta al ricorso, dagli Avv.ti Vittorio Di Meglio e Pasquale Pacifico e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro PESCE VITO MARIA (C.F.: PSC MRA 40824 A671F), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Giuseppe Di Meglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

Mario Santaroni, in Roma, v. di Porta Pinciana, n. 4; - controricorrente - e PESCE ANTONIO e PESCE FILOMENA; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4620/2015 (pubblicata il 2 dicembre 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato; rilevato: - che nel 1984 Vito Maria Pesce e Antonio Pesce convennero in giudizio i germani Luigi e Filomena per la divisione dei beni dell'eredità paterna, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della rispettiva quota di legittima; - che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8064 del 2004, dichiarò aperta la successione di Francesco Pesce, accolse la domanda di riduzione ed assegnò in comunione indivisa l'appezzamento di terreno sito in Barano d'Ischia, condannando Luigi Pesce a pagare in favore di Vito Maria un conguaglio in denaro; - che, adita da Luigi Pesce, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4620 del 2015, pubblicata il 2 dicembre 2015, ha rigettato l'appello; - che per la cassazione della citata sentenza Luigi Pesce ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, al quale ha resistito Vito Maria Pesce con controricorso, illustrato anche da memoria, nel mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri due intimati - litisconsorti necessari - Antonio Pesce e Filomena Pesce, quest'ultima rimasta contumace nel giudizio di appello (come pure in primo grado); considerato: - che il ricorso è stato notificato alla citata intimata Filomena Pesce a mezzo posta, ma che non risulta essere stato prodotto entro l'adunanza camerale del 4 febbraio 2021, fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., il relativo avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., il quale costituisce il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (ex plurimis, Cass. n. 6554/1998, n. 13639/2010 e n. 25552/2017); - che, pertanto, mancando la prova dell'avvenuto perfezionamento della citata notifica (come da attestazione della cancelleria) nei confronti di una parte da considerarsi litisconsorte necessaria, con ordinanza interlocutoria n. 12242/2021 (pubblicata il 10 maggio 2021), è stata disposta la rinnovazione della stessa nei riguardi di Pesce Filomena, concedendo - ai sensi dell'art. 331 c.p.c. - al ricorrente in proposito, per l'integrazione del contraddittorio, il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della indicata ordinanza; ritenuto: - che, non risultando acquisita, per come attestato dalla Cancelleria con apposita certificazione, alcuna prova dell'esecuzione del disposto adempimento con la produzione della documentazione relativa a siffatta attività di rinnovazione della notificazione nei confronti di Filomena Pesce nel termine stabilito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., n. 14124/2010 e da Cass. n. 20501/2015), cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore dello stesso per dichiarato anticipo; - che, inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in da