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Ordinanza — n. 12614/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding legal distances, ruling balconies exceeding 1.20m must be counted as part of the building structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12614/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Regina Masanti's appeal against the Milan Court of Appeal's decision regarding legal building distances. Masanti argued that a specific balcony slab should be excluded from distance calculations based on local technical norms limiting such exclusions to elements under 1.20 meters. The court held that local regulations cannot alter the statutory definition of a building under Article 873 of the Civil Code and that substantial structural elements like the balcony in question must be included in the distance measurement.

Regesto Legislator

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Art. 873 c.c.; Local regulations cannot redefine the statutory concept of a building; substantial structural elements exceeding 1.20 meters must be counted in legal distance calculations.

Parole chiave

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legal building distances Civil Code Article 873 balcony structural elements local municipal regulations property boundary setbacks distanza tra edifici altezza massima dell'edificio violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 873 c.c.
In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 873 c.c
In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 02/10/2018, n. 23843
Ciò significa che non assume decisività il riferimento alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pianello del Lario al fine di stabilire quando un balcone rilevi nel computo della distanza legale, ovvero soltanto se abbia aggetto massimo di metri 1,20 (Cass. Sez. 2, 02/10/2018, n. 23843; Cass.
Cass. Sez. 2, 08/01/2016, n. 144
23843; Cass. Sez. 2, 08/01/2016, n. 144; Cass.
Cass. Sez. 2, 07/10/2005, n. 19530
144; Cass. Sez. 2, 07/10/2005, n. 19530; Cass.
Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17089
19530; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17089, relativa, nella specie, ad un regolamento edilizio che stabiliva un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non teneva conto dell'estensione del balcone).
Cass. Sez. 2, 19/01/2016, n. 859
Cass. Sez. 2, 02/10/2000, n. 13001
859; Cass. Sez. 2, 02/10/2000, n. 13001; Cass.
Cass. Sez. 2, 10/06/1998, n. 5719
13001; Cass. Sez. 2, 10/06/1998, n. 5719 ; Cass.
Cass. Sez. 2, 25/01/1979, n. 578
5719 ; Cass. Sez. 2, 25/01/1979, n. 578; Cass.
Cass. Sez. 2, 25/11/1975, n. 3933
578; Cass. Sez. 2, 25/11/1975, n. 3933).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28129-2017 proposto da: MASANTI REGINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZI019, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PAMPHILI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLA CASTELNOVO; - ricorrente - contro FERRARIO CHIARA; - intimata - avverso la sentenza n. 1732/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Regina Masanti ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1732/2017 della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 24 aprile 2017.

2. L'intimata Chiara Ferrarknon ha svolto attività difensive.

3. La Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Como n. 1982/2014, in ordine alla domanda di arretramento di un fabbricato nel Comune di Pianello del Lario per violazione delle distanze legali, rigettando la pretesa quanto al muro di contenimento e però confermando l'illegittimità dei balconi eretti dalla Masanti, perché posti a distanza inferiore a quella stabilita dal regolamento locale del Comune di Pianello del Lario. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria. L'unico motivo di ricorso deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo, costituito dal quarto allegato grafico A2 alla CTU Anselmini. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe calcolato la distanza dal confine, prescritta in minimo cinque metri dal regolamento locale, avendo riguardo alla soletta che si estende al primo piano dell'edificio lungo la linea orizzontale a sbalzo per ml. 1,49. La censura avverte che tale aggetto non doveva invece essere computato in base a quanto stabilito dalle n.t.a. del PRG del Comune di Pianello del Lario, le quali prescrivono che ai fini della distanza minima dal confine non si debba tener conto dei balconi per aggetti inferiori a m. 1,20.

Il ricorso va rigettato, in quanto il "fatto storico" di cui si lamenta l'omesso esame è privo di carattere decisivo, e cioè di idoneità a determinare un esito diverso della controversia. Ric. 2017 n. 28129 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -2- , 41. In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.

Ciò significa che non assume decisività il riferimento alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pianello del Lario al fine di stabilire quando un balcone rilevi nel computo della distanza legale, ovvero soltanto se abbia aggetto massimo di metri 1,20 (Cass. Sez. 2, 02/10/2018, n. 23843; Cass. Sez. 2, 08/01/2016, n. 144; Cass. Sez. 2, 07/10/2005, n. 19530; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17089, relativa, nella specie, ad un regolamento edilizio che stabiliva un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non teneva conto dell'estensione del balcone).

Vale piuttosto il diverso principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile, costituiscono con questo una costruzione unitaria, ampliandone la superficie o la funzionalità e vanno computate ai fini delle distanze fissate dall'art. 873 c.c. o dalle norme regolamentari integrative. La eccezionale non computabilità, ai fini delle distanze, di elementi della costruzione può quindi riguardare solo quegli sporti o aggetti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o Ric. 2017 n. 28129 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -3- -1 pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione complementare di decoro o di rifinitura, mentre vengono in considerazione le sporgenze, implicanti, perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come, appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza (Cass.

Sez. 2, 19/01/2016, n. 859; Cass. Sez. 2, 02/10/2000, n. 13001; Cass. Sez. 2, 10/06/1998, n. 5719 ; Cass. Sez. 2, 25/01/1979, n. 578; Cass. Sez. 2, 25/11/1975, n. 3933). La Corte d'appello ha in tal senso apprezzato in fatto che la soletta realizzata nella proprietà Masanti si estende lungo tutto il perimetro del fabbricato ed è sovrastata per intero dalla copertura del tetto, il quale forma con la soletta una struttura "a triangolo", con la conseguenza che dell'estensione di tale manufatto si deve tener conto nella misurazione delle distanze.

Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimata non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ric. 2017 n. 28129 sez. 52 - ud. 08-02-2022 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile dell