Italian court dismisses appeal on jurisdiction but remands case due to specific grounds of appeal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the first ground of appeal regarding the inadmissibility of the continuity objection but accepted the second ground concerning the specific nature of the appeal act. While the initial complaint about jurisdictional rules was deemed unfounded, the court found the second argument valid because the appellate act specifically targeted the inconsistency between the contract award and the transaction. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded to the Court of Appeal of Genoa for further examination of the specific grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.c.; Art. 39 c.p.c.: The Court of Appeal correctly applied continuity rules when the appeal act specifically censured the first-instance judgment regarding the incompatibility of the contract award with the transaction, rather than merely addressing general jurisdictional issues.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 4953-2016 proposto da: D'OTTAVIO GABRIELE, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE D'OTTAVIO; - ricorrente - contro MENCHINI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO MONTARSOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MENCHINI; controricorrente - contro VARDE' IVAN IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE; - intimato - avverso la sentenza n. 7/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA SESSO MARCHEIS;
12. R.G. 4953/2016 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Massa, affermata la propria competenza, accoglieva la domanda dell'avvocato Pietro Menchini, condannando l'avvocato Gabriele D'Ottavio a pagare euro 5.780,13, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta.
2. L'avvocato Gabriele D'Ottavio ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Genova, con sentenza 5 gennaio 2015, n. 7, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata l'impugnazione.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello Gabriele D'Ottavio ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Pietro Menchini. Memoria è stata depositata da entrambe le parti in prossimità dell'udienza. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in nove motivi.
1) Il primo motivo denuncia "violazione dell'art. 360, n. 2 c.p.c. in relazione agli artt. 18, 19, 20 c.p.c. e 1182 c.c., nonché in relazione agli artt. 38, 39, 40 c.p.c.": la Corte d'appello, nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame che censurava la sentenza di primo grado, per avere il giudice respinto l'eccezione di continenza proposta dal ricorrente, ha erroneamente fondato l'inammissibilità sul principio secondo cui quando due giudizi pendono in grado diverso va esclusa l'applicabilità dell'istituto della continenza di cui all'art. 39 c.p.c.; l'eccezione di continenza è infatti stata formulata nei due giudizi di primo grado, quello per primo proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia e il secondo radicato davanti al Tribunale di Massa; così che la Corte d'appello doveva, rilevata la continenza tra le due cause, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Massa in favore del Tribunale di Vibo Valentia.Il motivo non può essere accolto.
È vero che l'eccezione di continenza è stata proposta in primo grado, anzitutto davanti al Tribunale di Vibo Valentia da Menchini e poi da D'Ottavio innanzi al Tribunale di Massa. Ciò però non significa che la Corte d'appello di Genova abbia erroneamente applicato le regole di cui all'art. 39, comma 2 c.p.c.:
a) Il ricorrente ha proposto al Tribunale di Vibo Valentia domanda di accertamento negativo del credito professionale vantato da Menchini, nonché, in via subordinata, domanda di garanzia nei confronti della società Marmo Imeffe. Il Tribunale adito, con provvedimento del 24 giugno 2011, ha rilevato l'avvenuta instaurazione da parte di Menchini di un processo innanzi al Tribunale di Massa, avente ad oggetto l'accertamento del credito concernente il compenso professionale per l'attività da egli svolta e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento della relativa somma; il Tribunale ha altresì rilevato che Menchini aveva prodotto in giudizio la sentenza del Tribunale di Massa n. 670/2010, nonché l'atto di gravame proposto avverso di essa.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha quindi evidenziato che tra i due processi sussisteva un rapporto di continenza, ma che l'art. 39 c.p.c. non opera quando una causa pende in primo grado e l'altra in appello e che l'esigenza di coordinamento sottesa all'art. 39 c.p.c. va garantita per il tramite della sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra, se avesse potuto operare la disciplina della continenza; il Tribunale ha quindi disposto la sospensione del processo pendente innanzi a sé.
b) Il Tribunale di Massa, successivamente adito, ha a sua volta rilevato che la causa innanzi ad esso proposta aveva un petitum più ampio, così da considerarsi continente ai sensi dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., rispetto al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Vibo Valentia; ha poi ritenuto che non sussistevano le condizioni per la traslatio innanzi a tale giudice, non essendo il Tribunale di Vibo Valentia competente per territorio riguardo alla domanda di accertamento e di pagamento a favore di Menchini. Il ricorrente non ha impugnato il provvedimento di sospensione disposto dal Tribunale di Vibo Valentia con lo strumento previsto dal legislatore, ossia il regolamento di competenza.
Neppure ha impugnato con regolamento di competenza la sentenza n. 670/2010 del Tribunale di Massa, preferendo proporre appello, censurando la decisione sull'eccezione di continenza, comprensiva di quella sulla competenza, insieme con il merito. La Corte d'appello di Genova, a fronte della richiesta di applicazione delle regole di cui al secondo comma dell'art. 39 c.p.c., ha correttamente invocato l'orientamento di questa Corte secondo il quale in caso di pendenza di una causa in appello e dell'altra in primo grado tali regole non sono applicabili, nel senso che non può realizzarsi la rimessione della causa promossa per seconda al giudice di quella promossa per prima o viceversa qualora il primo giudice non sia competente anche per la causa successivamente proposta (v. al riguardo, da ultimo, Cass. 10439/2020 e Cass. 26885/2017).
La Corte d'appello ha però trascurato di considerare - e in tal senso va integrata la motivazione della sentenza impugnata - che secondo il suddetto orientamento, laddove le due cause pendano in gradi diversi, va comunque garantito che non vengano pronunciati giudicati tra loro contrastanti mediante l'applicazione dell'istituto della sospensione di cui all'art. 295 c.p.c. Nel caso in esame la sospensione del processo - come si è sopra ricordato - è stata disposta dal Tribunale di Vibo Valentia, che ha fatto applicazione del ricordato principio e ha ritenuto che la causa innanzi ad esso instaurata avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altra causa.A prescindere dalla correttezza della decisione del Tribunale di Vibo, tale decisione non è stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che - essendo uno dei due processi sospeso - risultava garantita l'esigenza di evitare contrasti di giudicati e di fronte alla Corte d'appello di Genova non sorgeva la necessità di un'eventuale sospensione.
Correttamente, pertanto, il giudice della sentenza impugnata è passato all'esame dei motivi di gravame aventi ad oggetto la pronuncia nel merito di primo grado che ha condannato il ricorrente a pagare l'importo di euro 5.780,13.
2) Il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. (principio della specificità dei motivi), 121 c.p.c. (principio della libertà delle forme) e 156 c.p.c. (principio di prevalenza della sostanza sulla forma) in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.": la Corte d'appello, nel dichiarare inammissibili il secondo e il terzo motivo di gravame, non ha correttamente applicato l'art. 342 c.p.c. in quanto il ricorrente aveva analiticamente censurato l'accertamento del primo giudice secondo cui D'Ottavio avrebbe conferito personalmente a Menchini l'incarico di difendere la Marmo Imeffe davanti al Tribunale di Massa; la Corte d'appello, che ha sdoppiato in secondo e terzo il secondo motivo di gravame, ha poi ritenuto inammissibili le censure relative alla posizione di Vardé in quanto, essendo quest'ultimo tardivamente intervenuto, le sue allegazioni sarebbero state intempestive e correttamente dichiarate inammissibili dal Tribunale.
Il motivo va accolto. La Corte d'appello, in relazione al ritenuto conferimento dell'incarico professionale a Menchini da parte del ricorrente, ha ritenuto che il relativo motivo di gravame fosse "affetto da totale genericità, essendosi l'appellante limitato a formulare una generica doglianza quanto al preteso malgoverno, reso dal Tribunale, delle norme che regolano la ripartizione tra le parti dell'onere della prova, omettendo d'indicare, al di là del richiamo alla valenza presuntiva del conferimento del mandato alle liti da parte della società, le precise circostanze che fonderebbero la asseritamente errata valutazione del Tribunale quanto alla legittimazione passiva di D'Ottavio".
Dall'esame dell'atto d'appello emerge, invece, come il ricorrente abbia formulato un atto d'appello rispondente alle indicazioni di cui all'art. 342 c.p.c. (v. al riguardo Cass., sez. un., n. 27199/2017). Nell'atto vengono infatti individuate le parti della sentenza oggetto di censure e si confutano in modo argomentato gli argomenti che hanno portato il Tribunale a ritenere non provato che i mandati difensionali fossero stati conferiti direttamente a Menchini dalla Marmo Imeffe e, al contrario, provato il conferimento diretto dell'incarico professionale da parte del ricorrente (v. le pp. 6 - 10 dell'atto di appello).
È vero che la Corte d'appello, dopo avere affermato che il secondo motivo era affetto da totale genericità ha poi osservato che il giudice di primo grado aveva dato conto delle circostanze dalle quali aveva tratto il convincimento sulla provenienza dell'incarico professionale, precisando che il Tribunale non ha onerato il convenuto della prova spettante all'attore, ma che la dimostrazione della tesi sostenuta dall'attore si ricava dalle produzioni di parte convenuta e che era poi generica la doglianza relativa al travisamento del senso letterale e della reale portata della corrispondenza intercorsa tra gli avvocati.
Non si può però concludere che il giudice d'appello abbia esaminato nel merito il motivo di gravame, avendo comunque ribadito nella successiva esposizione che l'impugnante non aveva indicato in modo sufficiente le ragioni della chiesta riforma, così che il motivo doveva essere dichiarato inammissibile. Anche la qualifica di genericità e inammissibilità data dal giudice d'appello alla censura inerente la ritenuta inconciliabilità dell'accollo assunto da Vardé, "non avendo l'impugnante chiarito la erroneità del ragionamento seguito dal Tribunale", non è corretta.
L'atto d'appello era infatti specifico nel censurare la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto inconciliabile il conferimento dell'incarico da parte della ditta Imeffe con l'accollo assunto nella transazione (v. p. 10 dell'atto d'appello).
3) L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento dei successivi: - del terzo motivo che denuncia "violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 nonché 2697 c.c. e 1362 c.c.", in quanto la Corte avrebbe accertato "l'inesistente incarico conferito dal ricorrente con eclatanti errori in materia di corretta applicazione dei criteri giuridici di valutazione delle prove e dell'accertamento della verità"; - del quarto motivo che lamenta "violazione dell'art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 166, 167, 171, 269 e 271 c.p.c., nonché in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.", in quanto non è chiara la motivazione della Corte d'appello in relazione alle allegazioni, domande e difese di Vardé e non si comprende in ogni caso l'incidenza giuridica rispetto alla dichiarazione di totale genericità del secondo motivo; - del quinto motivo che denuncia "violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c." in quanto è priva di fondamento la declaratoria di inammissibilità della censura relativa alla dedotta inconciliabilità della transazione; - del sesto motivo che lamenta "violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2233 c.c. e all'art. 6 nn. 1, 2 e 3 del d.m.
Grazia e Giustizia n. 585/1994", in relazione al rigetto del motivo d'appello con cui si denunciava l'erronea determinazione del valore della causa sulla cui base Menchini aveva chiesto il pagamento degli onorari, richiamando il criterio del valore della domanda al momento del radicamento della lite;- del settimo motivo che denuncia "violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.", in quanto con l'atto d'appello il ricorrente si era doluto che il giudice di primo grado avesse accolto la domanda senza che Menchini avesse dimostrato di avere svolto in concreto le prestazioni; - dell'ottavo motivo che lamenta "violazione dell'art. 360, n. 3 in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 360, n. 4 in relazione agli artt. 166, 167, 171, 269 e 271 c.p.c." circa il rigetto della domanda proposta in via subordinata dal ricorrente di garanzia e manleva nei confronti di Vardé; - del nono motivo che denuncia "violazione dell'art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c.", in relazione alla censura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova, che, essendo stata accertata da questa Corte la specificità dei motivi di gravame, esaminerà le singole censure da essi formulate; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di G