Cassation court dismisses appeal against inheritance fruit division due to irreconcilable contradiction between judgment's reasoning and operative part.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Pietro Tamponi against a Second Instance judgment regarding the division of inheritance fruits. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by creating an irreconcilable contradiction between its reasoning, which exempted him from payment, and its operative part, which confirmed his liability. The Court found this conflict fatal because it made the judicial decision impossible to interpret, rendering the sentence void under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, comma 2, c.p.c.; Art. 112, c.p.c.: A judgment is void if the reasoning and operative part contain an irreconcilable contradiction that prevents the identification of the judge's specific ruling.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9316/2017 R.G. proposto da TAMPONI PIETRO, nato a Calangianus il 29 luglio 1947, rappresentato e difeso, giusta 'procura a margine del ricorso, dall'avvocato Daniele Andrea PORRO ed 'elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alessandro Porru, in Roma in via Paolo Emilio 34; - ricorrente - contro TAMPONI GIOVANNI AGOSTINO, CHESSA GIOVANNI MARIA, TAMPONI MARIA TERESA, quali eredi di Tamponi Domenico e Careddu Maria Domenica; - Intimati - otL TAMPONI GIOVANNI AGOSTINO, TAMPONI ELISABETTA, TAMPONI CASSANDRA, TAMPONI ANTONIO UMBERTO, quali eredi di Tamponi Pietro, -intimati- TAMPONI GIOVANNI AGOSTINO E TAMPONI GIUSEPPINA, quali eredi di Tamponi Andrea -intimati- GIOIA FRANCESCA MARIA AGNESE -intimata- avverso la sentenza n. 463/2016, depositata il 20.09.2016, non notificata, emessa dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione II Civile, pubblicata il 11.10.2016 avente ad oggetto la determinazione e la ripartizione dei frutti tra coeredi a seguito di divisione ereditaria; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2021 dal Consigliere dott.ssa Annachiara Massafra;
FATTI DI CAUSA 1.11 Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n. 305/2010, statuendo su molteplici domande, condannò Pietro Tamponi (fu Andrea) in solido con gli eredi di Domenico Tamponi al pagamento a titolo di frutti della somma di Euro 99.865,74 in favore della sig.ra Maria Francesca Agnese Gioia (vedova di Andrea Tamponi) e della signora Giuseppina Tamponi (fu Andrea Tamponi) della somma di Euro 39.946,00 sempre in solido a favore del sig. Giovanni Agostino Tamponi (fu Andrea); il predetto Tribunale condannò inoltre Pietro Tamponi (fu Andrea Tamponi) sempre in solido con gli altri eredi di Domenico Tamponi al pagamento a titolo di frutti della somma di Euro 178.758,33 a favore degli eredi di Pietro Tamponi.
2. Gli eredi di Domenico Tamponi proposero appello avverso la sentenza di primo grado, assumendo che il procedimento da applicare per lo scioglimento delle comunioni ereditarie ex art. 1116 e 732 c.c. introducesse il criterio di un rendiconto per stirpi e che sul punto aveva pertanto errato il Tribunale, non avendo seguito tale criterio.
3. Gli eredi predetti chiesero, quindi, l'accoglimento della domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna degli altri coeredi al rimborso di tutte le somme anticipate da Domenico Tamponi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili facenti parte del compendio ereditario, con compensazione degli eventuali frutti che Domenico Tamponi dovesse essere tenuto a versare a favore degli altri comproprietari con le somme dallo stesso anticipate per la manutenzione.
4. Pietro Tamponi si costituì e propose appello incidentale, eccependo in particolare che con la sentenza impugnata il tribunale aveva statuito che tutto il patrimonio venisse devoluto in forza di testamento olografo in quattro parti uguali a favore degli eredi legittimari.
5. Sicché Pietro Tamponi non aveva più interesse processuale perché la quota societaria parti al 50% del sugherificio Tamponi s.n.c. in forza di sentenza n. 304/2008, passata in giudicato, era stata attribuita pro indiviso agli eredi di Andrea Tamponi ossia a: Pietro Tamponi, Giuseppina Tamponi, Giovanni Agostino Tamponi, e Maria Franca Agnese Gioia, vedova Tamponi.
6. Pietro Tamponi, per quel che rileva in questa sede, contestò la condanna al pagamento dei frutti in via solidale con gli eredi di Domenico Tamponi così come quantificata dal C.T.U. evidenziando, al riguardo, che la stima sui frutti dovesse essere effettuata per stirpi. In particolare l'odierno ricorrente sostenne che "la comunione tra i quattro germani Tamponi (come poi quella a tre) è stata sciolta con la domanda giudiziale, ma in sede di rendiconto il CTU doveva valutare i frutti ed attribuire a ciascuna stirpe un debito o un credito ciascuno secondo le rispettive quote ereditarie e dividendo l'eventuale obbligazione del lato passivo in quattro (e poi in tre stirpi)." 7.
La Corte d'appello con sentenza n. 463/2016, in parziale accoglimento dell'appello proposto dagli eredi di Domenico Tamponi statuì che: "per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata che per il resto conferma, rigetta la domanda di condanna di Careddu Maria Domenica al pagamento dei frutti a favore degli eredi di Tamponi Pietro; per l'effetto rigetta la domanda di condanna degli eredi di Tamponi Domenico al pagamento dei frutti a favore degli eredi di Tamponi Andrea (punto cinque del dispositivo della sentenza appellata) escluso il Tamponi Pietro fu Andrea.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale di quest'ultimo".
8. Al contempo la Corte d'appello a pag. 5 affermò: " Pertanto erra il Tribunale nella parte in cui ha condannato il solo Pietro Tamponi fu Andrea in solido con gli eredi di Domenico Tamponi al pagamento dei frutti nei confronti degli eredi di Augusto e degli eredi di Pietro Tamponi, come anche la condanna del predetto nei confronti degli altri eredi di Andrea Tamponi: invero al pagamento dei suddetti frutti son tenuti tutti gli eredi di Andrea Tamponi - e non solo Pietro - in solido con gli eredi Domenico Tamponi e nei confronti dei soli eredi di Augusto e di Pietro, atteso che il rendiconto dei frutti tra gli eredi di Andrea Tamponi (Maria Franca Agnese Gioia, Giovanni, Agostino, Giuseppina e Pietro) è tema estraneo al presente giudizio in quanto attinente allo scioglimento della massa ereditaria del predetto Andrea Tamponi.
Né rileva la circostanza che gli eredi di quest'ultimo abbiano agito separatamente posto che come emerge dalle conclusioni riportate in sentenza non risulta formulata domanda di scioglimento della comunione ereditaria di Tamponi Andrea che invece risulta aver formato oggetto del separato giudizio definito con la sentenza n. 304/2008 del Tribunale di Tempio Pausania..".A pag. 6, contestualmente, il Tribunale affermò: "L'appello incidentale risulta inammissibile.." La Corte de'appello escluso inoltre che il Sugherificio Tamponi snc ed Augusto Tamponi fossero litisconsorti necessari nel giudizio e rilevò l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di quest'ultimo.
9. Successivamente il ricorrente presentò istanza di correzione materiale, accolta solo parzialmente, con la quale chiese ed ottenne la correzione a pag. 7 del rigo 31 mediante l'aggiunta dell'espressione: nei confronti della Gioia Maria Francesca Agnese (così leggendosi in dispositivo- "dichiara inammissibile l'appello incidentale nei confronti della Gioia Maria Francesca Agnese").
10. Pietro Tamponi ricorre avverso la sentenza n. 463/2016 della Corte d'appello di Sassari con due motivi, mentre Tamponi Giovanni Agostino, Chessa Giovanna Maria; Tamponi Maria Teresa (quali eredi di Tamponi Domenico e Careddu Maria Domenica), Tamponi Giovanni Agostino, Tamponi Elisabetta; Tamponi Cassandra, Tamponi Antonio Umberto (quali eredi di Tamponi Pietro), Tamponi Giovanni Agostino e Tamponi Giuseppina (quali eredi di Tamponi Andrea), Gioia Francesca Maria Agnese, sono rimasti intimati. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'atto denominato "memoria difensiva" del 16 novembre 2021 da parte di Tamponi Giovanni Agostino e Tamponi Giuseppina, nonché la nullità della procura speciale avente data 24 ottobre 2017 conferita dai predetti intimati all'avvocato Giuseppe Stara e da quest'ultimo autenticata. In merito giova evidenziare che nel giudizio di cassazione la procura speciale, data l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della I. n. 69 del 2009 applicabile ratione temporis, non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicché, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass.
III, n. 23816/2010, Cass. II, n. 20692/2018). 1.2. Sicché il nuovo testo dell'art. 83 c. p. c. secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, secondo comma, c.p.c. 1.3.
Nella specie la procura depositata in atti, in relazione ad un giudizio instaurato ben prima dell'entrata in vigore della I.n. 69 del 2009, non risulta essere stata conferita secondo le modalità innanzi indicate. Peraltro quand'anche si dovesse ritenere la procura validamente conferita, la memoria depositata sarebbe comunque inammissibile. Viene in considerazione al riguardo, il chiaro tenore art. 370 c.p.c. che espressamente prevede che "la parte contro la quale ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso, da notificarsi al ricorrente al domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.
In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile. Il controricorso è depositato nella Cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti ed in documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato". 1.4. Difatti nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.
Nella specie l'indicata memoria risulta depositata non solo oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. ma anche nell'assenza del rispetto delle condizioni previste da siffatta disposizione, sicché deve dichiararsene, anche sotto questo profilo, l'inammissibilità. 1.5. Va, infine, evidenziato in relazione alla posizione del Sugherificio Tamponi s.n.c., che non essendo litisconsorte necessario, trova applicazione il principio secondo cui in caso di omessa notifica ex art. 332 c.p.c. la sentenza di appello è annullabile dalla Corte di Cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (Cass. 6- 2, n. 7031 del 2020).
Premesso quanto innanzi, può ora trattarsi il ricorso che, in quanto fondato, merita accoglimento. 2.Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. si deduce la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., per nullità della sentenza in forza della presenza di un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza mentre con il secondo motivo la violazione dell'art. 112 c.p.c., sempre in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per aver il giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale.
In particolare il ricorrente evidenzia, in relazione a! secondo motivo, che in seguito alla correzione del dispositivo della sentenza, nel senso di affermare l'inammissibilità del ricorso solo nei confronti di Gioia Maria Francesca Agnese, la Corte ha violato l'art. 112 c.p.c., avendo al contempo ritenuto l'ammissibilità del ricorso incidentale nei confronti di tutte le altre parti costituite senza pronunziarsi, tuttavia, sulla domanda formulata. Nel dettaglio il ricorrente "ritiene che la Corte d'appello, accogliendo il motivo di appello comune all'appellante principale ed all'appellato Pietro Tamponi fu Andrea, abbia ritenuto superfluo valutare l'appello incidentale, ma poiché la sentenza impugnata, risulta essere nulla anche in relazione al profilo di legittimità evidenziato con il primo motivo di ricorso", censura la sentenza anche sotto questo profilo di nullità. 2.1.
I motivi, strettamente connessi, da trattarsi congiuntamente sono fondati. Come è noto sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360, comma 1, n.
4. c.p.c., nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mercé valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass. Sez. 1, n. 14966/2007; in questo senso altresì Cass. Sez. 5, n. 27066/2015; Cass. Sez. 1, n. 16014/2017; Cass. Sez. 6-5, n. 2604/2018). 2.2. In tal caso, poiché il contrasto non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti afferr lazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass.
Sez. 2, n. 5939/2019). 2.3. Nella fattispecie al vaglio di questa Corte il giudice di secondo grado ha accolto l'appello dei condebitori solidali dell'odierno ricorrente e, esplicitamente riferendosi a quest'ultimo, ha escluso che egli fosse tenuto al pagamento dei frutti. 2.4. Dopo aver escluso quindi che il ricorrente fosse obbligato al pagamento dei frutti ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello nei confronti della sola Gioia Maria Francesca Agnese, confermando nel resto la sentenza di primo grado (che condannava il ricorrente al pagamento dei frutti in solido con gli eredi di Tamponi Domenico). 2.5.
E' evidente, pertanto, la sussistenza di un insanabile contrasto tra motivazione, in particolare tra quanto affermato a pag. 5, e dispositivo, che rende nulla la stessa ex art. 156 c.c. poiché il contrasto non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione e comporta la consequenziale violazione dell'art. 112 c.p.c. 2.6. In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello di Sassari, in diversa composizione, che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto c