Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12197/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares proceedings extinct per unilateral withdrawal without acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12197/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation proceedings extinct following the appellant's unilateral withdrawal of the appeal against the second-instance judgment. The appellant formally renounced the appeal against the Province of L'Aquila and the Municipality of Rocca di Mezzo, an act that legally extinguishes the process without requiring the opposing parties' acceptance. Consequently, the court ruled that the judgment became final and binding, terminating the litigation without addressing cost allocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the proceedings and the finality of the contested judgment, rendering the acceptance of opposing parties unnecessary for the process to terminate.

Parole chiave

Generato dall'IA
unilateral withdrawal of appeal extinction of proceedings finality of judgment cassation procedure cost allocation rules ritiro delle conclusioni civili condono delle spese procedurali rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.
Cass. n. 2317/2016
Cass. n. 2317/2016); - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti„ la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2011-2018 proposto da: NUSCA EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAMERINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TMPORE, elettivamente domiciliata in 2022 ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio 44 dell'avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERFRANCO DE NICOLA, FRANCESCA TEMPESTA; - controricorrente nonchè contro COMUNE ROCCA DI MEZZO IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE; - intimato - avverso la sentenza n. 1283/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; Ritenuto che: - Nusca Emilio, con atto depositato in data 31.12.2021, ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nei confronti del Comune di Rocca di Mezzo e della Provincia di l'Aquila, con cui aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 4.7.2017; - la rinuncia è stata comunicata ai difensori degli intimati, che vi hanno apposto il visto; - ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre partii; - trattandosi di atto unilaterale recettizio,, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti„ la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 13 gennaio 2021. Il President7 Mario Bertuzzi Nnz v ano G