Cassation court dismisses appeal due to lack of proof regarding proper service of the appeal petition to the respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by Intili and Alberti against the Second Instance Court's ruling on the dissolution of co-ownership. The primary issue was the failure to prove that the respondent, Arena Maria, had been properly served with the initial appeal petition at her elected domicile. The court noted that while Arena had appointed a lawyer in the second instance, the record did not demonstrate that the petition was delivered to that lawyer or her designated address. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the registry for proper service procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the ritual notification of the appeal petition to the respondent at the domicile elected in the first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12621-2017 proposto da: INTILI MICHELA ANTONINA e ALBERTI SALVATORE, rappresentati e difesi dall’avv. MARIA ROSA VITALE e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro ARENA MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. GIOVANNI LONGO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 254/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 12621/2017 Numero sezionale 2609/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 11919/2022Data pubblicazione 13/04/2022 Con atto di citazione notificato il 21.2.2007 Arena Maria evocava in giudizio Alberti Salvatore e Intili Michela Antonina innanzi il Tribunale di Catania, invocando lo scioglimento della comunione esistente tra le parti ed il rimborso di alcune spese anticipate per la manutenzione dei beni comuni.
Si costituivano i convenuti, non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione, ma contestando quella di rimborso ed invocando, a loro volta, il rimborso di altre spese, sempre eseguite in relazione ai beni comuni. Con sentenza n. 922/2010 il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione, assegnando a ciascuna delle parti una delle quote formate all’esito di apposita C.T.U., con conguaglio a carico dell’Arena di € 9.000. Rigettava, nel resto, tutte le altre domande, di parte attrice e di parte convenuta. Interponeva appello avverso detta decisione la Arena, mentre i convenuti resistevano al gravame spiegando a loro volta impugnazione incidentale.
Con la sentenza impugnata, n. 313/2016, la Corte di Appello di Catania, dopo aver rinnovato la C.T.U., accoglieva in parte il gravame principale, rigettando quello incidentale, ed assegnava a ciascuna delle parti una delle quote formate in coerenza con l’accertamento tecnico disposto in secondo grado, con conguaglio a carico della Arena di € 12.500. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Alberti Salvatore e Intili Michela Antonina, affidandosi a tre motivi. Propone successivo ricorso, da qualificare come ricorso incidentale, Arena Maria, egualmente affidato a tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va osservato che il ricorso Arena contiene l’indicazione della pendenza, innanzi questa Corte di Cassazione, di altro giudizio di legittimità avente ad oggetto la sentenza non F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 12621/2017 definitiva n. 313/2016, emessa dalla Corte di Appello di CataniNumero sezionale 2609/2021Numero di raccolta generale 11919/2022a nell’ambito del medesimo procedimento definito dalla decisione Data pubblicazione 13/04/2022 oggetto della presente impugnazione (cfr. pag. 7 del ricorso Arena).
Quel giudizio di legittimità è stato definito da questa Corte con Ordinanza n. 3627 del 14/02/2018, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto, avverso quella prima sentenza, da Arena Maria. Di conseguenza, non sussiste alcuna esigenza di riunione tra i due ricorsi, nè si configura alcun profilo di possibile interferenza tra le rispettive decisioni. Sempre in via preliminare rispetto all’esame dei motivi proposti dai ricorrenti principale e dalla ricorrente incidentale, il Collegio osserva che il ricorso proposto da Alberti Salvatore ed Intili Michela Antonina risulta notificato, in data 5.5.2017, ad Arena Maria, presso il suo procuratore costituito avv.
Giovanni Longo, in Catania, via F. Fusco n.
12. Tale notifica risulta materialmente ricevuta dalla “collega di studio avv. V. Capriotti”. Dalla sentenza impugnata, tuttavia, la Arena risulta elettivamente domiciliata, nel giudizio di secondo grado, presso l’avv. Valeria Capriotti in Catania, via Pensavalle n. 20 (cfr. pag. 1 della sentenza di appello). Mentre, dall’esame del fascicolo, condotto dal Collegio al fine di verificare la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, emerge che Arena Maria aveva conferito procura a margine dell’atto di citazione in appello all’avv. Antonino Ciavola, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, viale Jonio n.
87. Procura che non risulterebbe superata da successive conferimento di altro mandato, posto che sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica depositate nel giudizio di appello nell’interesse di Arena Maria recano l’espressa indicazione che costei era assistita, in quel grado, dall’avv. Antonino Ciavola. Da quanto precede emerge che, allo stato degli atti, non risulta dimostrata la rituale notificazione del ricorso introduttivo del F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a :
D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 12621/2017 Numero sezionale 2609/2021 presente giudizio di legittimità alla Arena, nel domicilio da costei Numero di raccolta generale 11919/2022Data pubblicazione 13/04/2022 eletto nel giudizio di merito ed a mani del procuratore che la rappresentava in secondo grado. Tanto premesso, il Collegio ritiene opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, a cura della cancelleria, ed assegnando al contempo termine ai ricorrenti principali, Alberti Salvatore ed Intili Michela Antonina, di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, per provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso ad Arena Maria, salva la produzione, nel medesimo termine, della prova della ritualità della notificazione eseguita in data 5.5.2017 a mani dell’avv.
V. Capriotti, indicate come “collega di studio” dell’avv. Giovanni Longo. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, ordinando l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, a cura della cancelleria, ed assegnando ai ricorrenti Alberti Salvatore ed Intili Michela Antonina termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria per provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità ad Arena Maria, salva la produzione, nel medesimo termine, della prova della ritualità della notificazione del predetto atto, eseguita in data 5.5.2017.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile, in data 6 dicembre 2021 Il Presidente (Pasquale D’Ascola) F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P