Cassation court dismisses appeal as third ground is inadmissible merit review violating Article 1813 Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Emilia Di Rosa against the Milan Court of Appeal's order to return €80,000. Di Rosa argued that the lower court improperly ignored decisive facts regarding the property purchase and violated Article 1813 of the Civil Code, but the court deemed these arguments inadmissible as they constituted a review of merits rather than a procedural violation. The court held that the appellant's alternative factual reconstruction did not meet the strict criteria for admissibility under Article 360(5) of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1813 c.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of Article 1813 of the Civil Code is inadmissible if it merely reargues the merits of the case without establishing a decisive omission of fact or a specific procedural defect.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2933/2017 R.G. proposto da: DI ROSA EMILIA, rappresentata e difesa dall’Avv. GIACOMO SPARANO ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Agerola, Via Principe di Piemonte n. 157. – ricorrente – contro DURACCIO RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’Avv. MARIO NEGRI e con domicilio eletto in ROMA, VIA LUDOVISI, 35 presso lo studio dell’Avv. MASSIMO LAURO. – controricorrente – avverso la sentenza n. 2494/2016 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 17/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2933/2017 Numero sezionale 2135/2021 Numero di raccolta generale 11917/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra Emilia Di Rosa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, l’ha condannata a restituire al sig.
Raffaele Duraccio la somma di euro 80.000, che ella aveva da costui ricevuto a titolo di mutuo. La Corte territoriale ha ritenuto che la sig.ra Di Rosa - madre di Marianna Cuomo, all'epoca dei fatti compagna del sig. Duraccio - avesse preso la suddetta somma a mutuo per poter acquistare, esercitando il proprio diritto di prelazione, l’immobile, di proprietà statale, da lei condotto in locazione; ed ha fondato tale ricostruzione dei fatti sulla deposizione della teste Mazzone, che aveva riferito di aver udito una conversazione tra la Cuomo e il Duraccio circa il mutuo destinato alla Di Rosa, la cui attendibilità ha ritenuto corroborata «da un quadro generale in cui risulta che il Duraccio intrattenesse all'epoca dei fatti una relazione sentimentale ed una convivenza da 8 anni con la Cuomo.
E’ dunque plausibile, in questo contesto, che l'appellato abbia prestato la somma di 80.000 euro alla Di Rosa affinché ella potesse esercitare il proprio diritto di prelazione sull’ immobile, anche in vista di un possibile sbocco matrimoniale tra egli stesso e la Cuomo, con un probabile conseguente trasferimento della futura coppia nell'immobile acquistato, dato che la Di Rosa si sarebbe impegnata a trasferire metà della proprietà di esso alla figlia. Tale situazione avrebbe spinto il Duraccio a concedere il prestito senza richiedere prova dell'avvenuto mutuo» (penultima e ultima pagina della sentenza).
Il sig. Duraccio ha depositato controricorso. La causa è stata discussa nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2021, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria difensiva. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2933/2017 Numero sezionale 2135/2021 Numero di raccolta generale 11917/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Nel primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1813 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c..
La ricorrente sostiene che La Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come mutuo il rapporto tra la Di Rosa e il Duraccio e argomenta che quest'ultimo non aveva offerto la prova dell'intervenuta conclusione di un contratto di mutuo. Viene inoltre contestata l’attendibilità della teste Mazzone, nonché il percorso argomentativo che ha condotto la Corte ad ammetterne la testimonianza e considerarla dirimente nella qualificazione giuridica del contratto. Nel motivo di ricorso, infine, sì lamenta la mancanza di motivazione rispetto all’esclusione dell’ammissione della testimonianza della sig.ra Cuomo.
Secondo la ricorrente, in sostanza, «l'errore della sentenza impugnata consiste, quindi, proprio nell'aver ritenuto soddisfatto un onere probatorio, che invece soddisfatto non è mai stato» (pag. 7, capoverso 5, del ricorso). Il motivo è inammissibile perché, pur essendo rubricato con riferimento al vizio di violazione di legge, in effetti censura - come fatto palese dallo stralcio sopra trascritto - la valutazione del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale. La doglianza, dunque, si risolve in sostanza in una richiesta alla Corte di cassazione di procedere a un riesame delle risultanze istruttorie, che esula dall’oggetto del giudizio di legittimità.
Il ragionamento che conduce il giudice di merito alla ricostruzione del fatto processuale, infatti, può essere impugnato in questa sede solo deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, con il mezzo di cui al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.. Con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 246, 183, comma sesto, e 184 c.p.c., la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :
N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2933/2017 Numero sezionale 2135/2021 Numero di raccolta generale 11917/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 ricorrente si duole della mancata ammissione della testimonianza della signora Marianna Cuomo, sopra menzionata. La ricorrente, premesso che tale testimonianza sarebbe stata esclusa ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. (cfr. pag. 10, capoverso 2, del ricorso: «la chiesta testimonianza è stata esclusa in applicazione dell'articolo 246 c.p.c.»), sostiene che l'eventuale incapacità della teste non poteva essere rilevata in mancanza di eccezione della controparte e che, comunque, nella specie non sussistevano i presupposti normativi per poter ritenere Marianna Cuomo incapace di testimoniare.
Il motivo è ammissibile perché la censura ivi svolta si appunta contro la sentenza di primo grado. La Corte d'appello non ha fatto alcun riferimento all'incapacità di deporre della signora Cuomo e, anzi, nell'impugnata sentenza non c'è alcuna menzione dell'istanza istruttoria dell'appellante avente ad oggetto l’assunzione della teste Cuomo. La ricorrente avrebbe quindi potuto dolersi della mancata ammissione della teste solo lamentando l'omesso esame di fatti decisivi emergenti dai capitoli della prova non ammessa (peraltro, va precisato, previa trascrizione dei medesimi - cfr.
Cass. 19985/17 - invece mancante nel ricorso); va qui ricordato, infatti, l'insegnamento di questa Corte alla cui stregua: «Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento» (così Cass.16214/19).
F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2933/2017 Numero sezionale 2135/2021 Numero di raccolta generale 11917/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Con il terzo motivo, rubricato con riferimento ai vizi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di violazione dell'articolo 1813 c.c., la sig.ra Di Rosa reitera le proprie critiche alla ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, riproponendo la propria, alternativa, lettura dei fatti.
Il motivo è inammissibile perché si risolve in una serie di considerazioni di merito che sostanzialmente ambirebbero a sottoporre a questa Corte un gravame devolutivo, evidentemente estraneo allo schema dell'impugnazione per Cassazione. Non può, d'altra parte, riconoscersi il carattere della decisività prescritto dall'articolo 360 numero 5 c.p.c. (nel senso, evocato nella citata sentenza Cass. 16214/19, della capacità di «invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie») né alla circostanza che l'acquisto dell'immobile della signora Di Rosa sia avvenuto il 16 maggio 2003, quindi prima dell'emissione dell'assegno circolare del Duraccio del 24 giugno2003; né alle dichiarazioni rese dalla Di Rosa nell'atto di acquisto dell'immobile in ordine alle modalità di pagamento del prezzo; né alle considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza n. 6392/08 del Tribunale penale di Milano.
Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Deve darsi atto che sussistono le condizioni per dichiarare la ricorrente tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 2933/2017 Numero sezionale 2135/2021 Numero di raccolta generale 11917/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in € 5.600, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021. La Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :
N E R I V A L E R I