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Ordinanza — n. 11603/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative fine for false EU subsidy claims based on factual findings by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11603/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Valentino Razzetti's appeal against an administrative fine imposed by the Marche Region for falsely claiming EU agricultural subsidies. The lower court confirmed the fine based on evidence showing the alleged residence lacked basic utilities, animal housing structures, and proper registration, while the appellant argued the penalty relied solely on a forestry report. The court upheld the decision, ruling that factual assessments of evidence belong exclusively to the trial court and cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts for that of the court of first instance, and appeals based on the alleged insufficiency of evidence or the lower court's factual reconstruction are inadmissible.

Parole chiave

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administrative penalty false subsidy claims factual findings appeal admissibility evidence assessment EU agricultural aid residence verification agglomerato rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4
2, 3 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto F i r m a t o D a :
L. n. 689 del 1981, art. 17
689 del 1981, art. 17, in data 13/10/2007, dal quale, a suo giudizio, in forza di accertamenti del corpo forestale facenti prova fino a querela di falso, non risulterebbe la residenza del Razzetti nel Comune di Arquata del Tronto.
D.Lgs. n. 305 del 2002, artt. 22 e 23
D.L. n. 137 del 1999
305 del 2002, D.L. n. 137 del 1999, del regolamento CE n.
Regolamento CE n. 1257 del 1999
137 del 1999, del regolamento CE n. 1257 del 1999, del PSR 2000 del 2006, della L.
PSR 2000 del 2006
1257 del 1999, del PSR 2000 del 2006, della L.
L. n. 165 del 1999
1257 del 1999, del PSR 2000 del 2006, della L. n. 165 del 1999, del DG Regione Marche n.
DG Regione Marche n. 1341 del 2005
165 del 1999, del DG Regione Marche n. 1341 del 2005, L.
L. n. 898 del 1996, artt. 2 e 3
1341 del 2005, L. n. 898 del 1996, artt. 2 e 3 e L.
L. n. 698 del 1986, artt. 2, 3 e 4
2 e 3 e L. n. 698 del 1986, artt. 2, 3 e 4, in relazione all'art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite 8054/2014
Cass. n. 3267 del 20085
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27984-2017 proposto da: RAZZETTI VALENTINO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE GIAMMARINO; - ricorrenti - contro REGIONE MARCHE , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCILLA DI IANNI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 610/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il 03/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; FATTI DI CAUSA F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 3.7.2017, ha accolto Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 l’appello della Regione Marche e, per l’effetto, ha confermato Data pubblicazione 11/04/2022 l’ordinanza ingiunzione N.7 /CRF del 10.2.2011, emessa dal Dirigente della P.F. nei confronti di Razzetti Valentino, titolare dell’omonima azienda agricola, per l’illecita percezione di contributi comunitari attraverso esposizione di dati e notizie false.

Al Razzetti era stato contestato di aver falsamente attestato di risiedere in un comune montano della Regione Marche, Arquata del Tronto, mentre dagli accertamenti svolti dal Corpo Forestale dello Stato era risultato che la sua residenza effettiva fosse nel Comune di Folignano. Il Tribunale, per quel che ancora rileva in questa sede di legittimità, accertò la legittimazione della Regione Marche in relazione alla potestà di irrogazione della sanzione e, nel merito, accertò che nella sede indicata dal Razzetti mancava la fornitura di acqua ed energia elettrica, non sussistevano strutture fisse per il ricovero degli animali, secondo le dichiarazioni rese dagli informatori, ed il codice dell’azienda non faceva riferimento al Comune nel quale doveva svolgersi l’attività per i quali erano previsti gli aiuti comunitari.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Razzetti Valentino sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la Regione Marche. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 81,99,100 e 155,116 c.p.c., L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 305 del 2002, D.L. n. 137 del 1999, del regolamento CE n. 1257 del 1999, del PSR 2000 del 2006, della L. n. 165 del 1999, del DG Regione Marche n. 1341 del 2005, L. n. 898 del 1996, artt. 2 e 3 e L. n. 698 del 1986, artt. 2, 3 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto F i r m a t o D a :

N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 che la Regione Marche avesse la legittimazione ad irrogare la Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 sanzione oggetto del presente giudizio, laddove, al contrario, nella Data pubblicazione 11/04/2022 materia in questione, l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3, spetta, come stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. c), della legge citata, al Ministro competente e non alle Regioni.

Solo nel caso in cui siano stati istituiti organismi regionali pagatori e siano state ad essi trasferite le competenze in materia, il potere sanzionatorio dovrebbe essere esercitato dal Presidente della Regione; nel caso della Regione Marche non sarebbe stato istituito l'organismo pagatore al quale le competenze in materia siano state trasferite, per cui la competenza permarrebbe in capo allo Stato, che le esercita attraverso l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), e, per ciò che riguarda le sanzioni, al Ministero delle politiche agricole e forestali.

L'AGEA, secondo il ricorrente, ha delegato alla Regione Marche, come si evince dalle convenzioni in atti e dall'art. 1 del Manuale delle procedure e dei controlli AGEA, solo le attività di recupero dell'indebito e non le competenze sanzionatorie. Il motivo è infondato. Va in primo luogo richiamata la cornice legislativa in materia di competenza ad emettere sanzioni amministrative in materia di interventi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia. La competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione per la violazione di cui della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 (indebita percezione mediante l'esposizione di dati o notizie false di premi a carico del Fondo Europeo agricolo), appartiene, in linea di principio, al Ministero delle risorse agricole, succeduto, ai sensi della L. n. 491 del 1993, art. 2, comma 2, in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle Regioni.

F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 Nel caso di specie, la corte d'appello, con statuizione rimasta del Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 tutto incensurata, ha accertato che l'Agenzia per le erogazioni in Data pubblicazione 11/04/2022 agricoltura (AGEA) che, a norma del D.Lgs. n. 165 del 1999, art. 3, agisce quale organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal FEAOG, in mancanza o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle Regioni, si era avvalsa delle Regioni per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti alla politica legislativa comune.

L’Agea ha delegato alle Regioni le funzioni di autorizzazione, compresi i controlli amministrativi ed i controlli in loco, relativi alle misure del piano regionale, tra cui quelli che riguardano l'esposizione di dati o notizie false di cui alla L. n. 898 del 1986 ed alla L. n. 689 del 1981. Per quanto riguarda più specificamente la Regione Marche, alla stessa è stato delegato il compito di svolgere le attività di autorizzazione al pagamento degli aiuti e dei premi comunitari nonchè di controllo amministrativo e materiale. L’art. 1 della Legge Regionale Marche del 15.9.2005, n.21 prevede, infatti, che la Regione svolge le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalle norme di leggi statali in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di interventi cofinanziati dal Fondo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA).

Va data quindi continuità al principio affermato dalla Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4841, che ha ritenuto la competenza della Regione Marche ad applicare la sanzione in questione, avendo l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cd. AGEA, organismo pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a :

M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 cd. FEAOG, delegato alla Regione i compiti di autorizzazione del Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 pagamento dei premi e di controllo amministrativo e materiale.Data pubblicazione 11/04/2022 Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 43,2697,2699 e 2700 c.c., nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 17, 21, 22, 22 bis e 23, L. n. 898 del 1986, artt. 2,3 e 4, artt. 115 e 116 c.p.c., del Reg.

CE 1257 del 1999, del PSR 2000/2006, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto fondata l'ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa esclusivamente sulla base di quanto accertato dal Corpo Forestale con il rapporto redatto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 17, in data 13/10/2007, dal quale, a suo giudizio, in forza di accertamenti del corpo forestale facenti prova fino a querela di falso, non risulterebbe la residenza del Razzetti nel Comune di Arquata del Tronto.

Il motivo è infondato. La corte d'appello ha accertato che nella sede di Arquata del Tronto, indicata dal Razzetti ai fini della percezione dei contributi, era carente la fornitura di acqua ed energia elettrica, l’immobile non risultava occupato, gli informatori avevano dichiarato che l’abitazione era chiusa e priva di attrezzature e strutture necessarie per l’attività di allevamento ed il codice dell’azienda non faceva riferimento al Comune nel quale doveva svolgersi l’attività per i quali erano previsti gli aiuti comunitari. L’accertamento della violazione contestata è avvenuto sulla base dell’appezzamento delle risultanze istruttorie, che è affidata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità.

Non rientra infatti nelle funzioni di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27984/2017 sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta Numero sezionale 203/2022Numero di raccolta generale 11603/2022 dai giudici di merito (Cass.

Sez. Unite 8054/2014; Cass. n. 3267 Data pubblicazione 11/04/2022 del 20085). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente Felice Manna F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F