Ordinanza — n. 11441/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe ORDINANZA sul ricorso igcritto al n. 1828/2017 R.G. proposto da CONDOMINIO RESIDENCE CALAROSSA, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Di Carlo del foro di Palermo, con procura speciale in calce al ricorso e con domicilio eletto in Roma, via dei Primati Sportivi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Enzo Mannino; - ricorrente - contro ANTINORO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo D'Asaro del foro di Palermo, con mandato in calce al controricorso e con domicilio eletto in Roma, via Arbia n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11441/2022 — snciv · Corte di Cassazione: In virtù di impugnazione interposta dall'Antinoro, la Corte di appello di Palermo, nella resistenza del Condominio, accoglieva il gravame e per l'effetto dichiarava la nullità della delibera nella parte in cui l'assemblea condominiale aveva approvato l'integrazione dell'allegato A) del Regolamento. Il Condomimio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte distretturale, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l'Antinoro con controricorso. Fissata udienza camerale al 9 novembre 2021, in imminenza della stessa il ricorrente faceva pervenire, il giorno 29.09.2021, a mezzo pec l'atto di rinuncia, recante in calce anche la sottoscrizione per adesione del controricorrente e del difensore dello stesso.
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e ORDINANZA sul ricorso igcritto al n. 1828/2017 R.G. proposto da CONDOMINIO RESIDENCE CALAROSSA, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Di Carlo del foro di Palermo, con procura speciale in calce al ricorso e con domicilio eletto in Roma, via dei Primati Sportivi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Enzo Mannino; - ricorrente - contro ANTINORO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo D'Asaro del foro di Palermo, con mandato in calce al controricorso e con domicilio eletto in Roma, via Arbia n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Maria Rosaria Sernicola; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1826 depositata il 7 ottobre 2016 e notificata in data 11 novembre 2016. I,' Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Palermo — Sezione distaccata di Carini, con sentenza n. 202 del 2010, rigettava l'impugnazione proposta da Antonio Antinoro avverso la delibera condominiale adottata dal Condominio Residence Calarossa nell'assemblea del 26.07.2009, con la quale era stato integrato il "regolamento di uso delle piscine" aggiungendo un punto 6), ammettendo la possibilità per il Condominio medesimo di "organizzare nel corso della stagione estiva quattro eventi aggregativi comprendenti musica e spettacolo".
In virtù di impugnazione interposta dall'Antinoro, la Corte di appello di Palermo, nella resistenza del Condominio, accoglieva il gravame e per l'effetto dichiarava la nullità della delibera nella parte in cui l'assemblea condominiale aveva approvato l'integrazione dell'allegato A) del Regolamento. Il Condomimio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte distretturale, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l'Antinoro con controricorso. Fissata udienza camerale al 9 novembre 2021, in imminenza della stessa il ricorrente faceva pervenire, il giorno 29.09.2021, a mezzo pec l'atto di rinuncia, recante in calce anche la sottoscrizione per adesione del controricorrente e del difensore dello stesso.
L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, crp.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione -del processo, senza nessun provvedimento sulle spese, avendo il controricorrente prestato adesione alla rinuncia e concordato anche sulla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. • Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), il quale prevedete l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr.
Cass. 30 settembre 2015 n. 19560).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 9 novembre 2021. Il Presidente