Italian Court partially allows ENI's appeal against ERG regarding delayed fuel delivery contract breach. The court found ERG's performance was timely despite weather delays.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation partially allowed ENI SPA's appeal against the lower court's dismissal of damages for delayed fuel delivery. While the court rejected arguments regarding ERG's diligence and force majeure, it found that ERG fulfilled its delivery obligation within the contractual window. Consequently, the court quashed the appellate judgment and remanded the case to the Court of Appeal of Genoa for a new decision on damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 1375 c.c.: The court quashed the judgment when the lower court failed to properly assess whether the seller fulfilled the delivery obligation within the agreed timeframe, establishing that force majeure does not excuse delay if the performance window was already met.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12689-2017 proposto da: ENI SPA, elettivamente domiciliata in Venezia, Piazzale Roma n.468/B presso lo studio dell’avv.to ROBERTO LONGANESI CATTANI che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ERG SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO MARESCA; - controricorrente e ricorrente incidentale - sul ricorso 12689-2017 proposto da: Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 avverso la sentenza n. 1352/2016 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 06/04/2022 GENOVA, depositata il 21/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda di ENI S.p.A. proposta nei confronti di ERG S.p.A. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna di gasolio in virtù di due distinti contratti aventi ad oggetto la vendita del carburante per 30.000 tonnellate. All’esito dell’istruttoria il giudice di primo grado motivava il rigetto della domanda sulle seguenti considerazioni: si doveva procedere alla verifica della sussistenza o meno del ritardo da parte di ERG nell’adempimento dell’obbligazione di consegna di cui alla clausola sub 6 del contratto, detta clausola prevedeva obbligazioni a carico di entrambe le parti, individuando un periodo di cancello per il ritiro posto a garanzia del venditore, nel senso che la presentazione della nave oltre detto periodo esonerava il venditore dal rispetto dei termini stabiliti, con onere per il compratore di fornire almeno tre giorni lavorativi prima del primo giorno di cancello l’atto di nomina della nave destinata a ricevere il carico, le istruzioni documentarie e la destinazione.
Ciò premesso appariva evidente come l’adempimento dell’onere era necessariamente prodromico rispetto all’assolvimento dell’obbligo di consegna da parte del venditore. Nella specie, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale in relazione al contratto n. 8544 era emerso che Eni aveva correttamente adempiuto all’obbligazione di fornire i dati ma solo in data 28 marzo 2003 e, dunque, con otto giorni di ritardo rispetto ai tempi fissati, mentre la controparte aveva adempiuto all’obbligazione di consegna del carico il 3 aprile, dunque, oltre il termine di tre giorni.
Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 In relazione all’altro contratto n. 8556 le istruzioni erano state fornite da Eni solo il 3 aprile 2003, con 13 giorni di ritardo rispetto ai tempi stabiliti, mentre ERG aveva effettuato il carico il 5 aprile entro il termine previsto di tre giorni.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti il giudice di primo grado rigettava la domanda relativa al pagamento delle controstallie e quella di risarcimento di danno da ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto 8544 in quanto si trattava di danno da ritardato adempimento e non da risoluzione per grave inadempimento e, dunque, non era applicabile l’articolo 1518 c.c. invocato dall’attrice bensì l’articolo 1223 c.c. con onere per la parte inadempiente della prova dell’effettività del pregiudizio subito. Nella specie ENI non aveva fornito prova di tale pregiudizio in quanto non aveva dimostrato di aver contrattato il prezzo di rivendita del gasolio a condizioni peggiorative in conseguenza del ritardo o di aver perso occasioni di vendita immediata del gasolio.
Peraltro, la parte attrice non aveva prodotto i contratti di vendita del gasolio e non aveva consentito l’accertamento della sussistenza del nesso causale del ritardo con il danno invocato.
2. Avverso la suddetta sentenza Eni S.p.A. interponeva appello.
3. Si costituiva in giudizio ERG S.p.A.
4. La Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello. Con il primo motivo di appello ENI deduceva l’omesso, insufficiente ed errato esame da parte del Tribunale di importanti questioni di fatto e di diritto. La decisione del giudice sarebbe stata frutto di una acritica operazione di copia e incolla di alcuni passaggi degli scritti difensivi di erg mentre le risultanze dell’istruttoria per testi sarebbero state assunte in spregio del principio del prudente apprezzamento della prova, ignorando il perdurante doloso ritardo da parte di erg nell’obbligazione di consegna assunta e trascurando la Ric. 2017 n. 12689 sez.
S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 valutazione comparativa in termini di proporzionalità e buona fede tra i comportamenti delle parti.
Secondo il giudice del gravame, il primo motivo di appello era inammissibile per la genericità della sua formulazione che non garantiva la precisa individuazione delle questioni decise nel giudizio di primo grado da devolvere al riesame in appello, mancando dunque del requisito della specificità di cui all’articolo 342 c.p.c. Quanto ai restanti due motivi, appariva prioritaria la trattazione del terzo, relativo alla violazione dell’articolo 1518 c.c. e dell’articolo 1223 c.c. La Corte d’Appello condivideva la motivazione del primo giudice e confermava la non applicabilità al caso di specie dell’articolo 1518 c.c. e, dunque, poneva a carico di ENI l’onere della prova del danno.
Doveva, dunque, trovare applicazione l’articolo 1223 c.c. e l’attrice non aveva assolto l’onere della prova, non essendo sufficiente il raffronto tra il prezzo di mercato del gasolio nel periodo del presunto ritardo. Dovevano invece provarsi i prezzi di rivendita applicati all’acquirente finale e le modalità stabilite nei contratti di fornitura e, dunque, non era possibile verificare il nesso causale tra il ritardo nella consegna e il danno. Le stesse fatture prodotte da Eni facevano riferimento alle condizioni del contratto di fornitura esistenti tra le parti (e non prodotte agli atti) così come le testimonianze acquisite non aveva portato elementi utili.
Nessuna violazione dell’articolo 116 c.p.c. era ravvisabile nella sentenza di primo grado, avendo il Tribunale tenuto conto pienamente delle risultanze probatorie. Il rigetto del terzo motivo di appello assorbiva il secondo, in quanto in mancanza della prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e l’inesatto inadempimento era irrilevante soffermarsi sull’accertamento della sussistenza o meno di quest’ultimo. Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 4. Eni S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.
5. Erg S.p.A. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su due motivi.
6. Entrambe le parti in prossimità dell’udienza hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1518 c.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omesso esame della domanda di danno oggettivo di Eni, nullità della decisione ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo la ricorrente Eni aveva fornito sia la prova del danno oggettivo che di quella del danno soggettivo quantificati rispettivamente in 2.698.322,54 € e 3.401.635,51 €.
Il danno oggettivo era parametrato al deprezzamento del valore di mercato della merce durante il ritardo. Trattandosi di contratti di compravendita avente ad oggetto gasolio, ovvero merce rientrante nell’elenco di cui all’articolo 1515, terzo comma, c.c.. L’articolo 1518 c.c. pur essendo relativo alla risoluzione per inadempimento fornisce comunque un criterio logico giuridico applicabile anche per la determinazione dei danni da inesatto adempimento. L’articolo 1515, terzo comma, codice civile porrebbe una presunzione legale di danno, dispensando la parte inadempiente dall’onere della prova, stabilendo un meccanismo automatico di determinazione del danno provocato dall’inadempimento di una delle parti.
Il ricorrente riporta opinioni dottrinali e conferma di quanto ritenuto ed evidenzia che la prova del lucro cessante può essere desunta anche da presunzioni semplici come la differenza tra il prezzo Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 di mercato alla data di consegna contrattuale e quello allaData pubblicazione 06/04/2022 data di consegna effettiva.
La ricorrente, inoltre, evidenzia che la questione dedotta circa la differenza tra il prezzo di mercato alla data di consegna contrattuale e quello alla data di consegna effettiva, prezzo determinato secondo le rilevazioni platts, non è stata presa in alcun modo in considerazione dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto che la questione attenesse esclusivamente all'applicazione dell'articolo 1518 c.c.. Secondo la ricorrente la suddetta differenza di prezzo denominata nel ricorso “danno oggettivo” poteva assurgere a presunzione alla stregua dei criteri di cui all'articolo 1223 c.c., e la sentenza pertanto non si sarebbe pronunciata su questo aspetto.
Vi sarebbe anche il vizio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oltre alla integrale omessa motivazione sulla questione. 1.1 Il primo motivo di ricorso è in parte fondato. Occorre premettere che «in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Sez.
U, Sent. n. 9100 del 2015). 1.2 Con il motivo in esame la ricorrente propone due distinte censure, la prima relativa alla violazione dell'articolo 1518 c.c. e la seconda relativa alla violazione degli articoli 112 c.p.c. e 1223 c.c.. La prima delle due censure è infondata mentre la seconda è fondata. Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :
N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 La Corte d’Appello di Genova, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale, ha accertato che Eni, in relazione al contratto n. 8544, aveva adempiuto all’obbligazione di fornire il nominativo della nave destinata a ricevere il carico, le istruzioni e i documenti solo in data 28 marzo 2003 e, dunque, con otto giorni di ritardo rispetto ai tempi fissati, mentre la controparte aveva adempiuto all’obbligazione di consegna del carico il 3 aprile, dunque, oltre il termine previsto in contratto di tre giorni, corrispondendo le controstallie richieste da ENI. 1.3 La ricorrente, come si è detto, lamenta in primo luogo la violazione dell’art. 1518 c.c. in base alla quale: il risarcimento è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno pattuiti per la consegna, salva la prova di un maggiore danno.
La censura è infondata in quanto l’art. 1518 c.c. è norma di carattere eccezionale, applicabile esclusivamente alle merci ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1515 c.c. e solo in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento. Il collegio, infatti, intende ribadire il seguente principio di diritto: l'art. 1518 cod. civ. contiene un criterio per la liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita di cose che abbiano un prezzo corrente, a norma dell'art. 1515, comma terzo, cod. civ., dispensando la parte adempiente dall'onere della prova del pregiudizio subito.
Detta norma ha carattere eccezionale perché deroga ai normali criteri di liquidazione del danno ex art. 1223 cod. civ., ai quali, pertanto, deve farsi ricorso quando la cosa compravenduta non sia sussumibile nell'elenco di quelle indicate dall'art. 1515, comma terzo, al quale l'art. 1518 rinvia o quando non vi sia stata risoluzione del contratto ma solo ritardata consegna della Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :
N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 merce (per precedenti simili si veda Sez. 2, Sent. n. 31308 delData pubblicazione 06/04/2022 2018; Sez. 2, Sent. n. 3614 del 1994). La ricorrente sollecita un’interpretazione analogica dell’art. 1518 c.c. in base alla quale il criterio presuntivo di danno dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in esame, ma, come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello di Genova, il ricorso all’interpretazione analogica non è possibile dato il carattere eccezionale e derogatorio dell’art. 1518 c.c.. 1.4 Con la seconda censura la ricorrente lamenta anche la totale pretermissione da parte della Corte d'Appello circa la questione del mancato ricorso ai criteri presuntivi ex art. 1223 c.c. per la determinazione del danno derivante dalla differenza del prezzo del gasolio nel momento in cui doveva avvenire la consegna e quello del giorno di effettiva consegna.
La seconda censura è fondata. La ricorrente ha evidenziato che il prezzo pagato del gasolio compravenduto è stato determinato sulla base delle rilevazioni platss european marketscan relative alla data in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo, mentre alla data di effettiva consegna del gasolio (3 aprile), il prezzo di mercato del gasolio era sceso notevolmente. In particolare, con riferimento al contratto n. 8544 Eni avrebbe pagato il gasolio sulla base delle rilevazioni platss european marketscan del 25 marzo pari a USD/m.t. 289 per un quantitativo pari a 27.013,565 m.t. per un importo complessivo pari a USD 7.806920,29, mentre il prezzo delle rilevazioni platss european marketscan del 3 aprile 2003 erano di USD/m.t. 236,25 pari a un valore complessivo del carico di USD 6.381.954,73.
La Corte d'Appello rispetto alla dedotta svalutazione del bene venduto, eventualmente addebitabile alla venditrice per la ritardata consegna, si è limitata ad escludere l’applicabilità dell’art. 1518 c.c. Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 senza in alcun modo valutare se la differenza di prezzo potesse comunque costituire un criterio presuntivo per determinare il danno emergente da inadempimento ex art. 1223 c.c..
In altri termini, il potenziale danno pari alla differenza di valore della merce acquistata, dedotto da ENI come danno emergente, non è stato in alcun modo preso in considerazione dalla sentenza impugnata. La Corte d'Appello di Milano, nel rigettare l’impugnazione proposta da Eni, infatti, non ha accertato quale fosse il prezzo contrattualmente stabilito, quello effettivamente pagato e ha omesso del tutto di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento per la effettiva perdita di valore del bene causata dalla ritardata consegna e deducibile dalle rilevazioni del prezzo di mercato del gasolio.
Infatti, la Corte d’Appello, dopo aver rigettato il motivo in relazione all’art. 1518 c.c., ha preso in considerazione unicamente il tema della sussistenza o meno della prova del danno da perdita di chance o lucro cessante e non quello del danno emergente, potenzialmente rappresentato dalla svalutazione del prezzo del gasolio nei giorni di ritardo intercorsi tra la data di effettiva consegna e quella contrattualmente stabilita, secondo la prospettazione dell’allora appellante. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nel contratto di vendita, fuori dei casi di cui all’art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell’acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.
Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Spetterà alla Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio, riesaminare l’intera vicenda, al fine di verificare alla luce delle deduzioni della ricorrente e delle prove dedotte se, sotto il profilo sopra indicato, la ritardata consegna del gasolio abbia determinato un danno patrimoniale alla società ricorrente.
Nel rivalutare la domanda di ENI la Corte d’Appello dovrà tener conto anche del pagamento a titolo di controstallia da parte di ERG ad ENI della somma pari a 154.550 dollari per il ritardo nella caricazione e delle deduzioni di ERG circa l’insussistenza del ritardo e circa la sua non imputabilità per essere stato causato dalle avverse condizioni atmosferiche. Tali questioni, infatti, erano state proposte da Erg con l’appello incidentale condizionato e sono state riproposte con i motivi di ricorso incidentale che devono pertanto dichiararsi assorbiti.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c. in connessione con gli articoli 115 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo rilevante. Aver posto a carico dell’attrice l’onere di produzione dei contratti di rivendita sarebbe erroneo, potendosi ricorrere a presunzioni semplici ex articolo 1223 c.c. e non solo con l’allegazione indicata in sentenza. In tal caso la diminuzione del prezzo di mercato del gasolio poteva considerarsi come fatto noto dal quale desumere la perdita della possibilità di rivendere la merce al prezzo maggiore.
Peraltro, tutti gli operatori professionali che commerciano prodotti petroliferi fanno riferimento ai listini delle quotazioni internazionali e i carichi acquistati con i contratti in oggetto sono stati rivenduti in Spagna e Francia e, tra la data di consegna prevista e quella effettiva, il prezzo del gasolio era sceso notevolmente. Anche i prezzi relativi alla rivendita in Francia e Spagna erano legati alle medesime rilevazioni. Come confermato anche dalla testimone Simona Spizzichino e dalle fatture allegate. Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 La ricorrente lamenta anche la violazione dell’articolo 115 c.p.c. per aver omesso di valutare il giudice le risultanze istruttorie fornite aventi ad oggetto due circostanze ritenute decisive: la prima relativa alla modalità di determinazione del prezzo di rivendita, la seconda relativa alle fatture e ai carichi.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione degli articoli 1223 e 2056 c.c. in connessione con gli articoli 2697, 2727, 2729 c.c. Secondo il ricorrente quando i soggetti del rapporto di compravendita sono operatori professionali deve farsi applicazione di una presunzione di danno con particolare riferimento al lucro cessante esteso fino a ricomprendere anche danni per chances di affare o della clientela. Dunque, il criterio presuntivo può essere applicato anche al danno da perdita di chance. In caso di tempestiva consegna nel mese di marzo 2003 Eni avrebbe evitato il crollo dei prezzi e conseguito maggior profitto e una minor perdita.
ENI aveva prodotto documentazione della rivendita e da tale documentazione emergerebbe come il prezzo di vendita fosse stato inferiore a quello di acquisto. I carichi di gasolio delle navi Maritea e Valle d’Aragona sono stati rivenduti con prezzature del mese di aprile 2003 – successive alla data di caricazione del 3-5 aprile 2003 – generando una perdita persino maggiore rispetto a quella calcolata con il criterio oggettivo esposto. 3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La ricorrente lamenta il mancato ricorso al criterio presuntivo anche per il c.d. lucro cessante derivante dall’aver venduto il gasolio ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in caso di consegna tempestiva. Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 La Corte d’Appello ha ritenuto che Eni non abbia provato la perdita di “chance” per aver venduto il gasolio acquistato da ERG ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in caso di consegna tempestiva. Come si è detto, il ritardo della consegna (ancora sub judice essendoci ricorso incidentale sul punto) è stato di soli tre giorni.
Eni ha fatto riferimento ad alcuni contratti di vendita (dei quali non ha fornito prova sufficiente) stipulati a distanza di svariati giorni rispetto al momento della consegna del gasolio da parte di ERG e non ha chiarito in che modo il breve lasso di tempo di ritardo nella consegna abbia determinato la vendita successiva ad un prezzo inferiore. In altri termini, Eni non ha provato il nesso causale tra il ritardo di 3 giorni nella consegna del gasolio e il danno derivante dall’aver venduto successivamente il medesimo gasolio in Spagna e Francia a un prezzo inferiore.
Nel ricorso si fa riferimento genericamente ad un crollo dei prezzi del gasolio ma non si chiarisce perché i tre giorni di ritardo abbiano impedito ad Eni di evitare tale crollo dei prezzi avvenuto genericamente nel periodo di riferimento. Le censure in sostanza si risolvono in una richiesta di rivalutazione in fatto della vicenda al fine di ritenere provato il danno da lucro cessante.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è così rubricato: violazione articolo 115 c.p.c. non avendo la Corte d’Appello posto a fondamento della decisione relativa al contratto numero 8544 la circostanza che sabato e domenica sono giorni festivi nozione di fatto che rientra nella comune esperienza. Il contratto prevedeva che: le istruzioni sulla destinazione dovranno essere ricevute dal venditore almeno tre giorni lavorativi prima del primo giorno di cancello. Erg aveva prodotto il contratto dimostrando che il tempo di stallia, ossia il tempo a disposizione per completare la caricazione prima che cominciassero a decorrere delle Ric. 2017 n. 12689 sez.
S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 controstallie era di 36 ore decorrenti dallo spirare del terzo giorno lavorativo successivo all’invio delle istruzioni quindi rispetto al 3 aprile erg aveva a disposizione tempo fino alle 12.00 di venerdì 4 aprile 2003 e la caricazione della nave “Maratea” si era conclusa nel tardo pomeriggio di giovedì 3 aprile.
Peraltro, era intervenuto anche un caso di forza maggiore per il cattivo tempo che aveva impedito la caricazione il giorno precedente, 2 aprile.
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: omessa pronuncia sulla diligenza di ERG nell’adempimento del contratto numero 8544. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione. Gli avvocati di Eni avevano dichiarato di non contestare la veridicità di quanto affermato nei capitolati di prova richiesti da ERG che provavano la diligente esecuzione del contratto ed imponevano alla Corte d’Appello di affermare che ERG non era stata inadempiente, avendo adoperato la diligenza richiesta e che i ritardi presunti erano addebitabili ad episodi di forza maggiore.
6. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
7. La Corte accoglie in parte il primo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti due, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il primo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti due, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa Ric. 2017 n. 12689 sez. S2 - ud. 12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12689/2017 Numero sezionale 28/2022 Numero di raccolta generale 11126/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 12 gennaio 2022 e, in data 9 febbraio 2022, a seguito di riconvocazione. IL PRESIDENTE Rosa Maria Di Virgili