Cassation court quashes appeal judgment for remittal due to insufficient proof of debt existence after transaction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Milan Court of Appeal's judgment, which had ordered Caff Editrice to pay additional sums to Flli Colombo Fotolito. The lower court had relied on subsequent debt acknowledgments to prove that debts from years prior to a 2000 settlement agreement still existed. The Court ruled that these later acknowledgments did not automatically validate the debts at the time of the original lawsuit, as the technical expert report indicated a complex, evolving payment history. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal for a new examination of the evidence in light of the valid settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; The subsequent recognition of debt does not, in itself, prove the existence of the debt at the time of the lawsuit, requiring contextualization within the overall technical expert report and the effects of the settlement.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7994/2017 R.G. proposto da CAFF EDITRICE SRL, rappresentato e difeso dagli Avv. ANDREA GATTO e BENEDETTA BALLATORE per procura a margine del ricorso, con domicilio eletto in ROMA, VIA GOIRAN 4, presso lo studio dell’Avv. BALLATORE; – ricorrente – contro FLLI COLOMBO FOTOLITO SRL, rappresentato e difeso dall’Avv. TOZZI IVANO, con domicilio eletto in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dello stesso; – controricorrente – avverso la sentenza n. 3480/2016 depositata il 21/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Luigi La Battaglia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 7994/2017 Numero sezionale 2672/2021 1. La F.lli Colombo Fotolito s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Numero di raccolta generale 11030/2022Data pubblicazione 05/04/2022 Tribunale di Milano, la Caff Editrice s.r.l., invocandone la condanna al pagamento della somma di € 22.830,92 (oltre interessi), quale corrispettivo di una fornitura di merce “consistente in impianti stampa oltre sublimazione per riviste”.
Costituendosi in giudizio, la Caff eccepì che tra le parti, in data 25.7.2000, era intervenuta una transazione, in virtù della quale la debitrice avrebbe corrisposto, per le forniture degli anni 1999 e 2000, la complessiva somma di £ 85.000.000, e per quelle precedenti (dal 29.9.1995 al 31.12.1998) l’ulteriore somma di £ 78.027.385. Il complessivo debito era stato onorato mediante il versamento di € 88.271,51. Il Tribunale ritenne che l’accordo transattivo, nel prevedere il versamento di £ 85.000.000, si riferisse al solo periodo 1999/2000 e che, nonostante la Caff avesse effettuato due successivi riconoscimenti di debito (rispettivamente, in data 8.4.2005 per € 28.654,05, e nell’ottobre dello stesso anno per € 20.907,20) nulla fosse ancora dovuto alla F.lli Colombo, per non avere questa provato (né dedotto) che le suddette dichiarazioni trovassero “la propria causa giuridica in un rapporto diverso da quello interessato dalla transazione di cui si discute”.
Proposto appello da parte della F.lli Colombo Fotolito s.r.l., la Corte d’appello di Milano, con la sentenza in questa sede impugnata, rilevò che, successivamente alla transazione, con lettera del 12.9.2000, la Caff si era riconosciuta debitrice di ulteriori somme, relative a forniture precedenti al periodo coperto dalla transazione medesima. In considerazione della natura parziale della transazione, condannò, pertanto, la Caff al pagamento dell’ulteriore somma di € 22.329,86, come richiesto dall’appellante (e accertato dal c.t.u.). Ricorre per cassazione la Caff.Editrice s.r.l., sulla base di due motivi.
2. Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.. Afferma la ricorrente che, con la domanda introduttiva del processo di secondo grado, Colombo Fotolito aveva chiesto F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 7994/2017 Numero sezionale 2672/2021 accertarsi che nessun accordo transattivo fosse intervenuNumero di raccolta generale 11030/2022Data pubblicazione 05/04/2022to tra le parti, con la conseguenza che Caff doveva essere condannata al pagamento della somma di € 22.830,92.
La domanda di condanna era stata prospettata, in altri termini, come conseguenza del preliminare accertamento dell’invalidità della transazione, cosicché, a contrario, ove – come avvenuto – la transazione fosse stata considerata valida, nessun ulteriore debito sarebbe potuto essere riconosciuto in capo a Caff (tenuto conto che quelli oggetto delle due dichiarazioni di riconoscimento dell’aprile e dell’ottobre 2005 erano già stati saldati per effetto di pagamenti rateali anteriori all’instaurazione della controversia). Erroneamente, dunque, la Corte d’Appello aveva fatto seguire, all’accertamento della validità della transazione intervenuta tra le parti, “il pieno riconoscimento del credito vantato dall’attrice appellante, in quella medesima misura che avrebbe potuto esserle riconosciuta, per ammissione della stessa Colombo Fotolito, esclusivamente nel caso in cui la transazione de qua fosse risultata invalida o mai perfezionata tra le parti” (così a pag. 19 del ricorso per cassazione).
In altri termini, poiché il petitum concerneva il credito di cui alle fatture degli anni 1999 e 2000 (vale a dire proprio quello sul quale il Tribunale aveva accertato essere intervenuta la transazione), delle due l’una: o la transazione era valida, e allora Colombo Fotolito non avrebbe più potuto pretendere alcunché da Caff; o la transazione era nulla, e in quel caso (ma solo in quello) si sarebbe potuta giustificare la condanna al pagamento della somma (calcolata dal c.t.u.) di € 22.329,86.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello riconosciuto un credito risultato, invece, insussistente all’esito dell’esperita c.t.u. contabile. In particolare, al c.t.u. era stato richiesto di calcolare “l’attuale saldo dare/avere tra le parti in considerazione della documentazione presente agli atti”, senza alcuna limitazione di carattere temporale. Il consulente, quindi, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 7994/2017 Numero sezionale 2672/2021 analizzando nel suo complesso la contabilità acquisita agli atti, aveva Numero di raccolta generale 11030/2022Data pubblicazione 05/04/2022 escluso la permanente sussistenza di crediti anteriori al 1999 al momento dell’introduzione della causa, concludendo, dunque, che, ove ritenuta valida la transazione (afferente agli esercizi 1999/2000), sarebbe stata addirittura Caff a vantare un credito di € 707,02 nei confronti di Colombo Fotolito.
La ricorrente sostiene, dunque, che, posta la validità della transazione, non esistano altri crediti di Colombo, non già perché essa copra tutti i rapporti tra le parti (relativi anche ad annualità anteriori al 1999) ma perché – come accertato dal c.t.u. – i debiti anteriori erano stati autonomamente saldati da Caff. La Corte d’Appello non avrebbe potuto, dunque, disattendere tali risultanze e “imputare” la somma calcolata dal c.t.u. (pari a € 22.329,86) ai debiti pregressi di cui agli anni 1996 e 1997 (riconosciuti nella missiva inviata da Caff a Colombo Fotolito in data 12.9.2000).
4. Preliminarmente, deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso, siccome privo della procura speciale in favore del difensore avv. Tozzi (nonostante nell’intestazione dell’atto la stessa venga indicata come rilasciata in calce al controricorso medesimo). La sanzione dell’inammissibilità discende, infatti, a fortiori, dal principio di diritto affermato da Cass., n. 877/2019, secondo cui, “nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., sicché, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile”.
5. Il primo motivo non è fondato. Assume la ricorrente che “la Corte d’Appello di Milano, nel pronunciare la sentenza impugnata, [sia] andata oltre e/o al di fuori dei limiti della domanda di parte, così come dedotta in giudizio dall’attrice appellante” (pag. 10 del ricorso per cassazione). Tuttavia, la domanda cui fare riferimento, ai fini F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 7994/2017 Numero sezionale 2672/2021 della valutazione della ricorrenza del vizio di ultrapetizione, è quella Numero di raccolta generale 11030/2022Data pubblicazione 05/04/2022 introduttiva del processo di primo grado, e non già quella veicolata con l’atto d’appello (che, anzi, alla prima deve necessariamente corrispondere, pena l’inammissibilità dell’appello ex art. 345 c.p.c., rilevabile d’ufficio:
Cass., n. 4318/2016). Orbene, nell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, Colombo Fotolito aveva domandato la condanna di Caff al pagamento della complessiva somma di € 22.830,92, quale corrispettivo ancora dovuto per le forniture eseguite nell’intero arco temporale in cui si era sviluppato il rapporto tra le parti (1996-2000), e non già nelle sole annualità (1999-2000) cui si riferiva la transazione. Coerentemente, al c.t.u. nominato dal Tribunale era stato demandato il compito di esaminare i rapporti dare/avere tra le parti, senza limitazioni di sorta.
Con riferimento alla proposta di transazione ricevuta da Caff, nella citazione di primo grado l’attrice evidenzia che “l’intento di costituire e perfezionare tale accordo è rimasto senza seguito” (p. 3). Nel costituirsi in giudizio, Caff dedusse l’avvenuta conclusione del contratto di transazione relativamente agli anni 1999/2000, e (anche in questo caso senza limitare le proprie difese a tale periodo) sostenne di avere estinto l’intera esposizione debitoria mediante una serie di pagamenti effettuati dal 2000 al 2007. Asserì, in particolare, di aver corrisposto a Colombo Fotolito la complessiva somma di € 88.271,51, cifra coerente con la somma di £ 85.000.000 (pari a € 43.898,84), corrispondenti al quantum della transazione per gli anni 1999/2000, più £ 78.027.385 (pari a € 40.297,78), corrispondenti invece ai debiti pregressi.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., Colombo ribadì la propria tesi circa la mancata conclusione dell’accordo transattivo: “poiché la Caff non può considerare l’accordo perfezionato solo per quanto ad essa favorevole e tamquam non esset nella parte che prevede prestazioni a suo carico, continuazione dei rapporti F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 7994/2017 Numero sezionale 2672/2021 commerciali tra le parti e piano di rientro, performances che la Caff Numero di raccolta generale 11030/2022Data pubblicazione 05/04/2022 non ha per nulla eseguito, quindi è fuori dubbio che nessun accordo deve ritenersi perfezionato”. In sede di precisazione delle conclusioni, infine, la società attrice chiese, “previo accertamento della non conclusione dell’accordo[, di] accertare e dichiarare dovuta dalla Caff la somma di € 22.330,92 alla società Fratelli Colombo Fotolito s.r.l., e di conseguenza condannare la medesima al pagamento di € 22.330,92, oltre interessi in favore dell’attrice”.
L’importo appena indicato corrisponde sostanzialmente a quello calcolato dal c.t.u., “in considerazione della documentazione presente agli atti”, non tenendo conto dell’accordo transattivo (posto che, in quest’ultimo caso, Caff “anziché debitrice di € 22.329,86 sarebbe creditrice di € 707,02”) Come appare evidente dalla ricostruzione che precede, il thema decidendum della controversia concerne indubitabilmente l’intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti, non limitato al biennio 1999/2000 interessato dalla transazione.
Se è vero, dunque, che Colombo Fotolito invocava l’accertamento (incidentale) della mancata conclusione di quest’ultima, non può, d’altra parte, sostenersi che tale accertamento costituisse presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un (qualsivoglia) credito in capo alla società attrice, dal momento che mai era stato dedotto che l’importo richiesto (€ 22.830,92, poi ridotto a € 22.330,92 in sede di precisazione delle conclusioni) rappresentasse quanto dovuto in relazione alle sole forniture del biennio 1999/2000. La sentenza di primo grado, ritenuta la validità della transazione, rigettò la domanda di Colombo Fotolito, sul presupposto che quest’ultima non avesse provato la sussistenza di crediti diversi da quello interessato dalla transazione medesima.
Nel promuovere appello avverso tale sentenza, Colombo osservò che le condizioni cui il perfezionamento della transazione era subordinata non si erano verificate, e comunque, in mancanza di reciproche F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 7994/2017 Numero sezionale 2672/2021 concessioni, la transazione doveva considerarsi nulla.
Nelle Numero di raccolta generale 11030/2022Data pubblicazione 05/04/2022 conclusioni, domandò accertarsi “che nessun accordo transattivo [era] intervenuto tra le parti e, per l’effetto, condannar[si] la Caff al pagamento della somma di € 22.830,92 oltre interessi dal pagamento al saldo”. La domanda corrispondeva, dunque, a quella formulata nell’atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio. Nella comparsa di costituzione e risposta in secondo grado, Caff insistette, da parte sua, per la validità della transazione, non smentita dalle successive ricognizioni di debito del 2005, valse semplicemente a “fotografare” quanto ancora dovuto in quel momento, in rapporto al debito complessivo, per effetto dei vari pagamenti che periodicamente (a partire dal 2000) venivano indirizzati al creditore (a pag. 15 della comparsa di Caff si legge:
“alla data in cui tali “ricognizioni” furono rispettivamente rese (05.04.2005 e al 12.10.2005) gli importi ancora effettivamente dovuti da Caff per effetto della transazione approssimavano in modo sufficiente (a meno cioè di un modesto scarto determinato da errori contabili) quelli che venivano indicati nelle dichiarazioni in parola”). La Corte d’Appello di Milano, sull’erroneo presupposto che Caff avesse dedotto che la transazione coprisse tutti i propri debiti, circoscrisse gli effetti di quest’ultima alle pendenze degli anni 1999/2000, ritenendo, d’altra parte, che l’importo individuato dal c.t.u. rappresentasse congrua quantificazione del debito degli anni 1996 e 1997 (precisamente, parte del debito che, a dire dei giudici d’appello, sarebbe stato “analiticamente riconosciuto per i pregressi anni 1996 e 1997 in oltre Lit. 75.000.000”).
Rispetto alla domanda di primo grado, la pronuncia della Corte d’appello milanese non sembra incorrere, dunque, nel vizio di ultrapetizione, mostrandosi il riconoscimento di un debito ulteriore rispetto a quello coperto dalla transazione (qualificata, per l’appunto, “parziale” dalla Corte d’appello) coerente con una domanda ab F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 7994/2017 Numero sezionale 2672/2021 origine non circoscritta al quantum spettante a Colombo per il Numero di raccolta generale 11030/2022Data pubblicazione 05/04/2022 periodo interessato dalla transazione medesima (né, conseguentemente, condizionato all’inesistenza di essa). In definitiva, dall’angolo visuale della domanda formulata da Colombo Fotolito in primo grado, la questione della nullità/inesistenza della transazione poteva incidere sulla quantificazione finale dell’ammontare di un credito la cui causa petendi (rappresentata dall’intero rapporto di fornitura di materiali per la stampa, continuativamente protrattosi dal 1996 al 2000) prescindeva dalla transazione stessa.
Conseguentemente, al giudice di merito non era certamente precluso, per il sol fatto di aver ritenuta valida la transazione, di considerare tale credito ancora (parzialmente) esistente al momento della decisione, una volta verificato (tramite il c.t.u.) che i pagamenti medio tempore intervenuti non si erano rivelati sufficienti a soddisfarlo integralmente.
6. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Afferma la ricorrente: “è quindi pacifico che l’indagine del CTU abbia riguardato anche i crediti di Colombo Fotolito anteriori al 1999 e che questi siano stati esclusi dal Consulente d’Ufficio come ancora esistenti alla data del giudizio, per il caso in cui fosse risultata accertata la transazione inter partes” (pag. 22 del ricorso per cassazione). Pur avendo ritenuto validamente stipulata la transazione, la Corte d’Appello - come s’è visto - si è discostata dalle conclusioni del c.t.u., ritenendo sussistente un credito, per vero, diverso e maggiore rispetto a quello invocato da Colombo, e tuttavia infine ridotto al corrispondente ammontare in ossequio al principio della domanda.
Il punto è che, una volta scelto di fare riferimento alla c.t.u. per la definitiva quantificazione di tale credito, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto mutuarne la conclusione (“l’importo determinato infine dal c.t.u. (e richiesto dall’appellante) di € 22.329,86 si appalesa congruo”) in maniera avulsa (e anzi antitetica) rispetto ai relativi presupposti (vale a dire, nella specie, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 7994/2017 Numero sezionale 2672/2021 la ritenuta invalidità della transazione più volte menzionaNumero di raccolta generale 11030/2022Data pubblicazione 05/04/2022ta). Una volta condivisone il presupposto (ovvero l’esistenza di una valida transazione relativa alle forniture degli anni 1999 e 2000), la conclusione della persistenza di un credito in capo a Colombo Fotolito sarebbe dovuta passare, al più, attraverso un’analitica confutazione degli accertamenti posti in essere dal c.t.u., con particolare riguardo agli effetti delle ricognizioni di debito del 2005.
Invero, proprio in tali ricognizioni viene individuato, dalla Corte d’appello meneghina, il titolo del credito accertato: “parte appellata” - si legge a pag. 6 della sentenza impugnata - “è quindi tenuta al pagamento del residuo debito che la stessa ha analiticamente riconosciuto per i pregressi anni 1996 e 1997 in oltre Lit. 75.000.000 (..)”. Tuttavia, il c.t.u. - come già detto - era stato incaricato di verificare l’evoluzione dei rapporti economici tra le parti, per tutto l’arco temporale in cui la relazione commerciale tra le stesse ebbe a svilupparsi, sicché egli aveva senz’altro tenuto conto delle suddette dichiarazioni (le quali, lo si ripete, si inserivano in un coacervo di pagamenti, in allora ancora in evoluzione, dei quali nessuna delle parti ha specificato l’imputazione alle diverse obbligazioni via via sorte nel corso del rapporto).
A pag. 22 del ricorso per cassazione viene, infatti, citato un passo della relazione di consulenza tecnica, nel quale l’ausiliario del giudice afferma che “il totale per i due esercizi 1996 e 1997 ammonta a lire 81.148.480”. Appare evidente, quindi, che, nell’iter logico che lo aveva condotto ad affermare che tutte le pendenze debitorie di Caff erano state ripianate (a condizione - beninteso - di ritenere validamente conclusa la transazione), il c.t.u. aveva tenuto conto, tra gli altri, anche dei pagamenti riferibili alle poste creditorie maturate in relazione alle annualità suddette (1996 e 1997).
Pertanto, la circostanza che tali poste fossero state fatte oggetto, nel 2005, di due dichiarazioni ricognitive del debito, di per sé non dimostra che, al momento della domanda giudiziale, esse esistessero ancora, e non giustifica, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 7994/2017 Numero sezionale 2672/2021 pertanto, di per sé, lo scostamento dalle conclusioni del c.t.u., posto Numero di raccolta generale 11030/2022Data pubblicazione 05/04/2022 in essere dal collegio milanese nella sentenza in questa sede impugnata.
In definitiva, contraria all’art. 115 c.p.c. si mostra la ”enfatizzazione”, sul piano probatorio, delle richiamate ricognizioni di debito, a tutto scapito dalle complessive risultanze della c.t.u., rispetto alle quali le stesse sarebbero dovute essere necessariamente contestualizzate.
7. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, la quale, all’esito di un nuovo esame del materiale istruttorio acquisito in primo grado (e, ovviamente, della c.t.u. in detto grado esperita), stabilirà se, fermi restando gli effetti della transazione intercorsa tra le parti (sulla cui validità deve ormai ritenersi calato il giudicato), sussistano ancora ragioni creditorie in capo a Colombo Fotolito nei confronti di Caff, avuto riguardo al complessivo rapporto negoziale intercorso tra le parti e dedotto in giudizio con la domanda introduttiva della causa.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio del 23/2/2022. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :