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Ordinanza — n. 11029/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court for insufficient motivation regarding proof of professional debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11029/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Maria Teresa Zampella's appeal against the Naples Court of Appeal's judgment. The lower court had upheld the Sfogli heirs' claim for professional fees based on a deed, but the Cassation Court found the appellate court's reasoning insufficiently detailed regarding the evidence of the work performed and the resulting economic benefits. Consequently, the Cassation Court annulled the specific part of the lower court's decision concerning the debt's proof and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5, cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.: The appellate court's failure to provide a reasoned analysis of the evidence proving the existence and amount of a professional debt constitutes a violation of the principle of reasoned judgment, warranting the annulment of the contested portion of the decision.

Parole chiave

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insufficient motivation professional debt proof of work annulment of judgment remand for retrial evidence assessment tautological reasoning legittimazione attiva dell'erede

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5, cod. proc. civ.
proc.civ., per errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 cod. civ.
art. 485 cod. civ
civ., dell’art. 485, cod.
articolo 485 cod.civ
civ., dell’art. 485, cod.
art. 112 cod. proc.civ
art. 485 c.c
N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 12668/2017 Numero sezionale 2224/2021 -premesso che la nozione di "possesso" ex art. 485 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8053/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12668-2017 proposto da: ZAMPELLA MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia, 120, presso lo studio dell'avvocato Fabio Vetrella, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Gravina, Paolo Renna; - ricorrente - contro SFOGLI MASSIMA GRAZIA, SFOGLI CORRADO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ippolito Nievo 61 Sc.D, presso lo studio dell'avvocato Rossella De Angelis, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliana Ciannella, Paolo Ciannella, Barbara Ciannella; - controricorrenti - nonchè contro SFOGLI ALESSANDRO; - intimato - F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 12668/2017 avverso la sentenza n. 1382/2017 della Corte d'appello di Napoli, Numero sezionale 2224/2021Numero di raccolta generale 11029/2022 depositata il 27/03/2017; Data pubblicazione 05/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -la sig.ra Zampella Maria Teresa impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che in accoglimento del gravame proposto da Massima Grazia Sfogli, Corrado Sfogli e Alessandro Sfogli, quali eredi di Marcello Sfogli, l’ha condannata al pagamento di euro 69.446,22 nella qualità di ex lege di erede pura e semplice di Anna Fusco; -il contenzioso tra le parti era sorto a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo notificato nel 2005 da Massima Grazia, Corrado e Alessandro Sfogli, quali eredi di Marcello Sfogli, a Maria Teresa e Giuseppa Zampella con cui i primi avevano intimato il pagamento di euro 69.446,22 oltre interessi e spese, per competenze professionali a seguito di progettazione ed esecuzione, quale direttore dei lavori, di un fabbricato per civile abitazione, incarico conferito da Anna Fusco, medio tempore deceduta, al loro dante causa Marcello Sfogli; -eccepivano le opponenti il difetto di legittimazione attiva degli opposti per non avere fornito la prova della loro qualità di eredi del defunto Marcello Sfogli; -inoltre, le opponenti eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato nel 2002, con dichiarazione regolarmente trascritta nei relativi registri all’eredità della defunta Anna Fusco; -nel merito deducevano la mancanza di prova sia del conferimento dell’incarico sia del suo concreto svolgimento e, pertanto, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo; -costituiti gli opposti assumevano di essere eredi legittimi di Sfogli Marcello e deducevano la qualità di eredi in capo alle opponenti, per essere al momento della morte della Fusco nel possesso dei beni e F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 12668/2017 Numero sezionale 2224/2021 per non avere promosso l’inventario nei tre mesi successivi, sicchè Numero di raccolta generale 11029/2022Data pubblicazione 05/04/2022 la rinuncia effettuata successivamente era da ritenersi priva di effetti; -l’adito Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; -proposto gravame da parte degli opposti la corte d’appello ha riconosciuto la legittimazione passiva di Maria Teresa Zampella per essere stato pacificamente accertato che la stessa è nel possesso dei beni ereditari, avendo convissuto con la madre Anna Fusco ed avere continuato a vivere nella medesima abitazione materna dopo il decesso della madre: poiché ella non aveva provveduto nei termini e con le modalità di cui all’art. 485 cod. civ. a redigere l’inventario, era da ritenere dimostrata la qualità di erede pura e semplice della madre e la rinuncia all’eredità formulata nel 2002, oltre il termine di cui all’articolo 485 cod.civ., non aveva effetto; -la corte territoriale ha conseguentemente ritenuto prodotta la conseguente confusione dei due patrimoni ed il subentro della chiamata/erede nelle posizioni anche passive della defunta; -con riguardo alla legittimazione attiva degli opposti, la corte d’appello l’ha ritenuta sussistente, così come ha considerato accertato il fatto costitutivo del credito, essendovi contezza dell’opera professionale svolta e dei risultati economici della stessa a beneficio della de cuius; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Maria Teresa Zampella con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso Massima Grazia e Corrado Sfogli; -non ha svolto attività difensiva l’intimato Alessandro Sfogli; considerato che: -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ., per errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. nonché l’omessa F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 12668/2017 Numero sezionale 2224/2021 motivazione per mancato esame dell’eccezione preliminare di Numero di raccolta generale 11029/2022Data pubblicazione 05/04/2022 inammissibilità; -sostiene la ricorrente che la corte d’appello non si è pronunciata sulla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di invalidità della rinuncia all’eredità proposta dagli opposti e qualificata dal tribunale come eccezione riconvenzionale; -premesso che si ha omessa pronuncia allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr.

Cass. 4972/2003; id. 407/2006) la censura è infondata perché la corte d’appello dopo avere richiamato la specifica deduzione delle appellate circa l’inammissibilità della domanda di declaratoria di invalidità della rinuncia, ha evidenziato la decisione assunta dal Tribunale sul punto e secondo la quale non si trattava di domanda nuova ma di eccezione processuale diretta a paralizzare l’eccezione delle opponenti in ordine all’allegato difetto di legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all’eredità; pari eccezione delle opponenti; -a fronte di ciò non pare potersi ravvisare un’omessa pronuncia avuto riguardo a quanto precisato dalla corte d’appello a pag. 10 e 11 della pronuncia, ove si dà atto che pur senza articolare appello incidentale le opponenti appellate hanno contestato la qualificazione del tribunale in termini di eccezione riconvenzionale e si dà altresì atto che la doglianza non ha pregio, motivando la conclusione adottata sul gravame degli appellanti/opposti, ed in particolare sull’ammissibilità della reconventio reconventionis in conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Cass. 16564/2018; id.5415/2019); -con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., dell’art. 485, cod. civ. nonché degli articoli 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione al possesso dei beni ereditari; -la censura è infondata; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 12668/2017 Numero sezionale 2224/2021 -premesso che la nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. si identifica Numero di raccolta generale 11029/2022Data pubblicazione 05/04/2022 in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi (tra le tante, Cass.11018/08; id. 6167/2019) nel caso di specie la corte territoriale ha valorizzato univoci indici per accertare la relazione di fatto della Zampella con i beni ereditari (la convivenza con la madre nella casa della stessa, ove si trovavano i beni anche mobili della defunta); -la critica appare quindi non tanto rivolta al principio giurisprudenziale applicato quanto all’apprezzamento di fatto e pertanto è nei termini formulati destinata al rigetto; -con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 112 cod. proc. civ. e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 5, cod. proc. civ., in relazione allo svolgimento dell’asserito conferimento del mandato professionale, per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dagli opponenti circa la mancanza di prova del credito azionato; -la censura è fondata; -la corte d’appello ha ritenuto il contestato credito “sufficientemente provato, anche per tabulas, essendovi contezza dell’opera professionale svolta e dei risultati economici delle prestazione a beneficio del de cuius, risultati dei quali, alla sua morte si sono giovate le discendenti” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

Come si vede, la Corte d’Appello a pag. 11 della sentenza, in appena quattro righi di motivazione, ha dato per scontato la prova del fatto costitutivo di un credito di quasi 70.000 euro; -tale statuizione appare, in effetti, sorretta da una motivazione censurabile che non dà conto di quale siano i riscontri per tabulas dell’incarico affidato, dell’entità dell’opera professionale svolta, dei relativi costi e dei pure richiamati risultati economici, finendo per rendere tautologica e meramente apparente la motivazione sull’accertamento del credito oggetto dell’opposizione al decreto F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 12668/2017 Numero sezionale 2224/2021 ingiuntivo (cfr. sulle anomalie motivazionali censurabili in Numero di raccolta generale 11029/2022Data pubblicazione 05/04/2022 cassazione, SU sentenza n. 8053/2014) -pertanto la doglianza è fondata ed il ricorso va accolto in relazione al motivo in esame con cassazione della sentenza rispetto ad esso e rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 19 ottobre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L