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Decreto — n. 10914/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant party.

Numero d'incarto Decreto — n. 10914/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Giaccotti Tatiana, voluntarily relinquished her rights to contest the lower court's judgment against the Maniezzo sisters. The court ruled that no further proceedings were necessary as the withdrawal met all statutory requirements under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal voluntary relinquishment Code of Civil Procedure ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

ETO sul ricorso proposto da: GIACOTTI TATIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO, 9 presso lo studio dell'avvocato TOMMASO PAPARO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI BIONDARO; - ricorrente - Contro MANIEZZO BRUNETTA, MANIEZZO MAGDA LUCIANA; - intimate — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1278/2021 pubblicata in data 28 aprile 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GIACOTTI TATIANA; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci dUb 49/2022 RG 18770-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il -c- ‘ 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola ( ( DEPOSITATO N CANCELLERZ Roma, 0 5 APRI 2022 -tftiano