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Ordinanza — n. 10529/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement agreement reached between insurance company and agent parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10529/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the civil proceeding extinguished after the plaintiff voluntarily withdrew their appeal, citing a reached settlement agreement. The original dispute involved an insurance agent challenging a default judgment regarding agency fees and property sale proceeds, which the lower courts had ruled against the agent. Since both parties signed documents confirming the transactional resolution, the court applied procedural rules to terminate the litigation without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement and one party withdraws the appeal, the court must declare the proceeding extinguished.

Parole chiave

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settlement agreement withdrawal of appeal extinction of proceedings insurance agency dispute civil procedure termination estinzione delle prestazioni assicurative compagnie di assicurazione regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Nulla per le spese, ex art. 391 co.
Art. 391 co. 4 c.p.c.
Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., atteso che la controricorrente ha aderito alla rinunzia.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25359-2020 proposto da: ASSICGOLD S.a.S. di ROBERTO ROGGI, ANSELMI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO ALBONI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro AXA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ANGELONI che, la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato MAURO TREVISSON, giusta procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1711/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 7/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/3/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8723 del 21 agosto 2018, accoglieva l’opposizione proposta da Roberto Roggi avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di AXA Assicurazioni S.p.A. della somma di € 711.576,75, quale credito maturato a seguito del rapporto di agenzia intercorso tra la Assicgold S.a.s. e la compagnia di assicurazione, rilevando che alcuna domanda in via monitoria era stata avanzata nei confronti dell’opponente. Con la stessa sentenza era però rigettata l’opposizione proposta avverso il medesimo decreto dalla Assicgold e da Anselmi Massimo, ed in accoglimento della reconventio reconventionis della preponente, condannava i detti opponenti al pagamento della somma di € 919.057,93, comprensiva di quella già oggetto del decreto opposto.

Osservava il Tribunale che la ctu contabile aveva consentito di individuare la somma effettivamente dovuta dall’agente, ed al cui pagamento si era impegnato anche l’Anselmi, somma dovuta a seguito del recesso per giusta causa esercitato dalla compagnia, che escludeva il diritto ad ogni indennità in favore dell’agente. Ric. 2020 n. 25359 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :

M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1711 del 7 luglio 2020, ha rigettato l’appello proposto dalla Assicgold e dall’Anselmi ritenendo che non fosse stata offerta la prova di eventuali controcrediti dell’agente da portare in compensazione del credito invece vantato dalla preponente.

Infatti, la tesi degli appellanti, secondo cui la compagnia avrebbe incassato cospicue somme a seguito della cessione di due appartamenti, onde far fronte alle passività della Blue Service Due S.a.s., precedente denominazione della One Way S.a.s., poi divenuta Assicgold S.a.s., era rimasta sfornita di prova in quanto non era stata data la dimostrazione che effettivamente la compagnia avesse incassato le somme corrispondenti al prezzo della vendita degli appartamenti, pari ad € 766.000,00. Infatti, era stato replicato alla tesi degli appellanti che uno dei due appartamenti era stato retrocesso dalla compagnia, cui era stato inizialmente alienato, mentre l’altro era stato oggetto di espropriazione immobiliare da parte di creditori dell’alienante, senza che la compagnia avesse percepito alcuna somma a seguito della procedura esecutiva.

Tale assunto trovava conferma nei documenti versati in atti dai quali emergeva che le passività scaturenti dal preesistente rapporto di agenzia erano state estinte con il versamento della somma a tal fine dovuta (pari ad € 1.383.591,85), elemento questo che consentiva di affermare in via indiziaria che non vi fosse stato l’incameramento da parte della compagnia della somma invece individuata dagli appellanti. Ric. 2020 n. 25359 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Doveva quindi essere confermata la decisione di primo grado. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso la Assicgold S.a.s. di Roberto Roggi e Anselmi Massimo sulla base di due motivi.

L’Axa Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso.

2. In data 27/12/2021 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte. Parte controricorrente ha sottoscritto la rinuncia al ricorso per adesione. In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 c.p.c. Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., atteso che la controricorrente ha aderito alla rinunzia. PQM Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 marzo 2022.

Il Presidente Ric. 2020 n. 25359 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25359/2020 Numero sezionale 505/2022 Numero di raccolta generale 10529/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Ric. 2020 n. 25359 sez.

S2 - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5