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Ordinanza — n. 10260/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on easement existence, upholding lower court's finding of original acquisition by destination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10260/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the plaintiffs against the Court of Appeal's judgment confirming the existence of a pedestrian easement. The plaintiffs argued the lower court erred in interpreting a donation deed, while the defendants contended the easement arose originally from the single ownership of the property. The court rejected the appeal, ruling that the appellate judge correctly interpreted the contract as merely recognizing a pre-existing factual situation that triggered the acquisition of the easement under Article 1062 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 1062 c.c.; The court held that a contractual clause recognizing a pre-existing factual situation constitutes an original acquisition of an easement by destination, rather than creating a new servitude.

Parole chiave

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easement by destination original acquisition interpretation of contract single ownership pedestrian easement servitù diritto di attraversamento per condotta diritto di superficie

Disposizioni normative citate

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Art. 1062 c.c.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1062 c.c. in relazione all’art.
Art. 949 c.c.
I signori Fabrizio Gastaldo, Adriana Serafin, Flora Bettio, Avelino Serafin hanno convenuto ai sensi dell’art. 949 c.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per la pretesa carenza di motivazione ex art. 132 co.
Art. 1, co. 17, l. n. 228/2012
I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, sulla base della circostanza che il complesso immobiliare in origine apparteneva ad un unico proprietario, instavano per l’accertamento dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Art. 1 bis, art. 13, c.p.c.
I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, sulla base della circostanza che il complesso immobiliare in origine apparteneva ad un unico proprietario, instavano per l’accertamento dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
art. 949 c.c
I signori Fabrizio Gastaldo, Adriana Serafin, Flora Bettio, Avelino Serafin hanno convenuto ai sensi dell’art. 949 c.c.
art. 1062 c.c
I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, sulla base della circostanza che il complesso immobiliare in origine apparteneva ad un unico proprietario, instavano per l’accertamento dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
art. 1159 c.c
o, in via gradata, per usucapione o, ancora, ai sensi dell’art. 1159 c.c.
art. 1061 c.c
Il secondo motivo di ricorso censura la mancanza del requisito dell’apparenza della servitù, presupposto ai sensi dell’art. 1061 c.c.
art. 348-ter c.p
Il vizio di omesso esame, pure denunciato con il secondo motivo di ricorso, è invece inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., norma applicabile ratione temporis, avendo la Corte d’Appello confermato sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, la sentenza di prime cure.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3219/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1193-2017 proposto da: GASTALDO FABRIZIO, SERAFIN AVELINO, SERAFIN ADRIANA, BETTIO FLORA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 9, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VITALE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ALESSIO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro PILLON SILVIO, PILLON STEFANO, PILLON RENATO, SOLDA' INES, PILLON MARTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1193/2017 Numero sezionale 375/2022 Numero di raccolta generale 10260/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 CALDERARA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di costituzione in sostituzione di precedente difensore; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2738/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie dei ricorrenti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I signori Fabrizio Gastaldo, Adriana Serafin, Flora Bettio, Avelino Serafin hanno convenuto ai sensi dell’art. 949 c.c. dinanzi al Tribunale di Padova – sezione distaccata di Este, Renato Pillon, Stefano Pillon, Marta Pillon, Silvio Pillon, Ines Soldà, per far dichiarare l’inesistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale su una strada lastricata, che dalla via pubblica attraverso un portone immette sotto un porticato e prosegue per un tratto scoperto - pertinenziale all’immobile di loro proprietà - fino a giungere all’immobile dei convenuti.

I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, sulla base della circostanza che il complesso immobiliare in origine apparteneva ad un unico proprietario, instavano per l’accertamento dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. o, in via gradata, per usucapione o, ancora, ai sensi dell’art. 1159 c.c. Ric. 2017 n. 01193 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :

M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1193/2017 Numero sezionale 375/2022 Numero di raccolta generale 10260/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Il Tribunale adito, con sentenza n. 37/2013, ha rigettato la domanda degli attori ed ha riconosciuto l’esistenza della servitù in quanto costituita per destinazione del padre di famiglia. Avverso la pronuncia di primo grado hanno proposto appello gli attori lamentando che il Tribunale non aveva considerato l’effettivo utilizzo del portico prima del frazionamento dell’unico complesso edilizio in due distinte proprietà; che il giudice era incorso in errore nell’attribuire alla clausola contenuta nell’atto di donazione con cui l’originario proprietario aveva donato una parte del complesso immobiliare al dante causa dei convenuti valore ricognitivo di una servitù preesistente e non costitutivo di una nuova servitù; che era mancata una verifica dell’attualità dell’esercizio della servitù e, comunque, della sua estinzione per non uso.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2738/2015, ha rigettato l’appello confermando la sussistenza dei presupposti per l’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte ha affermato che l’effettivo utilizzo del passaggio non rientra tra i requisiti per il riconoscimento della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, e che l’atto di donazione in favore del dante causa degli appellati non lasciava dubbi sul fatto che le parti avessero inteso dare atto dell’esistenza della servitù preesistente, sicché risultava provato l’utilizzo del passaggio già prima dell’acquisto dei convenuti.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia propongono ricorso per cassazione Fabrizio Gastaldo, Adriana Serafin, Flora Ric. 2017 n. 01193 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1193/2017 Numero sezionale 375/2022 Numero di raccolta generale 10260/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Bettio, Avelino Serafin sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati da memorie.

Resistono con controricorso Renato Pillon, Stefano Pillon, Marta Pillon, Silvio Pillon, Ines Soldà.

2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1062 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e si contesta che la Corte di appello è incorsa in errore nell’aver ritenuto sussistente la servitù per destinazione del padre di famiglia in mancanza della prova dell’esistenza, all’atto del frazionamento del complesso immobiliare da parte dell’originario proprietario, di segni visibili e permanenti idonei a denotare in modo inequivoco il vincolo a favore dell’immobile dei controricorrenti.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1061-1062 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver ritenuto sussistente il requisito dell’apparenza, pur in assenza della prova dell’esistenza di opere denotanti la situazione di asservimento. È denunciato inoltre l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. o comunque la violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. circa l’esistenza di opere che manifestanti la situazione di asservimento, in quanto specificamente destinate all’esercizio della servitù.

Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e si contesta che la Corte non ha motivato Ric. 2017 n. 01193 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1193/2017 Numero sezionale 375/2022 Numero di raccolta generale 10260/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 adeguatamente circa l’interpretazione della volontà manifestata dalle parti nella clausola n. 3 inserita nell’atto di donazione dell’08/08/1950 stipulato fra l’originario proprietario del complesso immobiliare e il dante causa dei controricorrenti.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso nella sostanza sollecita un nuovo accertamento circa la presenza di segni visibili e permanenti atti a provare l’esistenza della servitù fin dal 1950 – anno del frazionamento dell’unico complesso immobiliare da parte dell’originario proprietario in due distinte proprietà – sulla premessa che tale accertamento condurrebbe a un risultato diverso da quello invece offerto dal consulente tecnico d’ufficio nel giudizio di appello e, quindi, al sovvertimento della decisione impugnata.

La censura è però destituita di fondamento. Il consulente tecnico d’ufficio ha dato atto dell’esistenza di una serie di opere, connotate indubbiamente dall’apparenza, ed in particolare di una striscia di terreno lastricata che si diparte dalla via pubblica e si immette sotto un porticato, proseguendo per un tratto scoperto, sino a raggiungere la porta di ingresso della proprietà dei convenuti, opere che appaiono altresì caratterizzate per l’univocità della loro destinazione al fine di assicurare il passaggio dalla strada pubblica alla proprietà del fondo dominante, tramite l’attraversamento del fondo servente dei ricorrenti.

Risulta in tal modo soddisfatto il requisito che la giurisprudenza di questa Corte richiede per riconoscere la costituzione della Ric. 2017 n. 01193 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -5- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1193/2017 Numero sezionale 375/2022 Numero di raccolta generale 10260/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 servitù ex art. 1062 c.c., e cioè, la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.

La sentenza non si è limitata, quindi, a riscontrare la presenza di una strada o di un percorso, ma ha verificato come le opere in essere fossero destinate al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente (così ex multis Cass. n. 7004/2017). Quanto poi alla preesistenza delle opere già all’epoca della suddivisione dell’unitaria proprietà comune, la sentenza, oltre a richiamare la documentazione fotografica attestante la risalente condizione dello stato dei luoghi, tale da farla reputare preesistente al frazionamento della proprietà, ha altresì corredato la sua valutazione con il richiamo alla previsione contenuta nell’atto di donazione dell’8 agosto 1950, nel quale si dava atto, con funzione ricognitiva e non costitutiva, come appunto ribadito dai giudici di appello, della preesistente possibilità di passaggio tramite la proprietà degli attori, al fine di accedere al fondo dei convenuti, e con modalità che i giudici di appello hanno ritenuto essere corrispondenti a quelle attuali.

Trattasi evidentemente di accertamento di fatto in merito al punto che «lo stato dei luoghi è rimasto immutato sia a seguito del frazionamento catastale, sia in conseguenza dei due atti di disposizione», accertamento operato dal giudice di merito Ric. 2017 n. 01193 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -6- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1193/2017 Numero sezionale 375/2022 Numero di raccolta generale 10260/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 nell’esercizio delle prerogative allo stesso assegnate, e che il motivo in esame mira nella sostanza a sovvertire, aspirando ad un risultato che appare però precluso in sede di legittimità.

4. Il secondo motivo di ricorso censura la mancanza del requisito dell’apparenza della servitù, presupposto ai sensi dell’art. 1061 c.c. dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia e per usucapione. Ritiene il Collegio che la valutazione in merito alla ricorrenza del requisito dell’apparenza come operata dal giudice di merito, costituisca un apprezzamento discrezionale che, se congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità (Cass. 2994/2004). Appare comunque appena il caso di precisare che, ai fini dell’acquisto per destinazione del padre di famiglia o per usucapione di servitù di passo pedonale, soddisfa il requisito dell’apparenza l’esistenza di un tracciato attraverso i fondi che sia destinato al passaggio e il cui andamento consente univocamente di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente (Cass. 18208/2004;

Cass. 7817/2006). Nel caso di specie la Corte di appello ha accertato che il tratto di strada lastricata che dalla via pubblica immette sotto ad un porticato e prosegue fino a giungere alla porta di ingresso dell’immobile degli odierni controricorrenti, ha oggettivamente la destinazione di via di accesso a detto immobile. Non può inficiare tale riscontro né la circostanza che il fondo dei convenuti abbia fruito di un altro autonomo accesso alla pubblica via, non essendo l’interclusione un presupposto anche per Ric. 2017 n. 01193 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -7- F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1193/2017 Numero sezionale 375/2022 Numero di raccolta generale 10260/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 l’acquisto della servitù ex art. 1062 c.c. ovvero per usucapione, né la circostanza che il tracciato interessato dalla servitù permetta anche di accedere ad altre porzioni della proprietà attorea, prevalendo su tale aspetto la verifica che il tracciato, in tutta la sua estensione appare destinato in maniera inequivoca a permettere l’accesso al cosiddetto blocco B, e cioè alla proprietà dei controricorrenti.

Anche tale motivo in parte qua, a fronte della formale denuncia di violazione di legge, sollecita in realtà un diverso accertamento in fatto, precluso però in questa sede. Il vizio di omesso esame, pure denunciato con il secondo motivo di ricorso, è invece inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., norma applicabile ratione temporis, avendo la Corte d’Appello confermato sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, la sentenza di prime cure.

5. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per la pretesa carenza di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Va però ribadito che con la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 convertito in legge 143/2012 la rilevanza di detto vizio è stata limitata, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 n.4 c.p.c. la nullità della sentenza per «mancanza della motivazione» (Cass.

SSUU 8053/2014). Ric. 2017 n. 01193 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -8- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1193/2017 Numero sezionale 375/2022 Numero di raccolta generale 10260/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Nel ragionamento della Corte di appello non pare riscontrarsi alcuna anomalia, abnormità, né mancanza tale da far riscontrare la presenza di un vizio siffatto avendo la sentenza gravata interpretato la clausola 3 del contratto di donazione come volta non già a creare ex novo una servitù di passaggio a favore del fondo donato ed a carico dello stesso fondo della donante, in pari data alienato, ma piuttosto a dare atto, con una finalità meramente ricognitiva, della situazione di fatto pregressa, idonea a determinare, in ragione della regola posta dall’art. 1062 c.c., l’acquisto a titolo originario della servitù in favore della parte donataria.

Alcuna anomalia o abnormità si riscontra nel passaggio motivazionale oggetto di censura, avendo il giudice di appello, conformemente al Tribunale, esercitato il potere di interpretazione della volontà negoziale delle parti, senza che il motivo individui quale specifica regola ermeneutica risulti essere stata violata (e ciò non senza dimenticare che la nascita della servitù scaturisce in maniera oggettiva dalla conformazione dei luoghi quale operata dall’unico proprietario, così Cass. n. 3219/2014).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.

7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale Ric. 2017 n. 01193 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -9- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1193/2017 Numero sezionale 375/2022 Numero di raccolta generale 10260/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 Il Presidente Ric. 2017 n. 01193 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -10- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s