Sentenza — n. 10257/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente contratti S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al NRG 9811-2019 proposto da: ZAGO Marcello, rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Meno- rello, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Cavour, n. 285; - ricorrente - contro PUBLIGAS VERONA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ste- fano Rinaldi e Michele Aureli, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Ortigata, n. 3; - controricorrente – e contro MURARI Marco; MARCHI Andrea e MARCHI Viviana; - intimati - e sul ricorso proposto da:
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 2909 cod. civ, art. 111 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 1480 cod. civ, art. 757 cod. civ, art. 1357 cod. civ; Sentenza — n. 10257/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Andrea Marchi e Viviana Marchi, Data pubblicazione 30/03/2022 eredi della signora Margherita Zago) non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Marcello Zago, a sua volta, ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato. 6. – Fissata all’udienza pubblica del 2 febbraio 2022, la causa è stata tuttavia trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina det- tata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, in- serito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
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to la seguente contratti S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al NRG 9811-2019 proposto da: ZAGO Marcello, rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Meno- rello, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Cavour, n. 285; - ricorrente - contro PUBLIGAS VERONA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ste- fano Rinaldi e Michele Aureli, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Ortigata, n. 3; - controricorrente – e contro MURARI Marco; MARCHI Andrea e MARCHI Viviana; - intimati - e sul ricorso proposto da:
F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 PUBLIGAS VERONA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ste- fano Rinaldi e Michele Aureli, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Ortigata, n. 3; - ricorrente in via incidentale condizionata – contro ZAGO Marcello, rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Meno- rello, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Cavour, n. 285; - controricorrente - e nei confronti di MURARI Marco;
MARCHI Andrea e MARCHI Viviana; - intimati - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 141/2019 pubblicata il 21 gennaio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022 dal Consigliere Alberto Giusti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha chiesto che la Corte respinga il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – La signora Margherita Zago, con preliminare in data 14 dicem- bre 2002, ha promesso in vendita a Publigas Verona s.p.a. il 50% in- diviso di sua proprietà nel fondo Cave, nel Comune di Villafranca di Verona, incassando il prezzo di euro 480.000.
Il preliminare è stato seguito dal definitivo stipulato con atto ai rogiti del notaio Liuzzi il 23 dicembre 2002: con tale atto Publigas Verona si è intestata la quota di - 2 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a :
D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Margherita Zago per il tramite del procuratore Marco Murari, cui Mar- gherita Zago, in esecuzione del preliminare, aveva rilasciato procura irrevocabile a vendere il 18 dicembre 2002. L’operazione è stata compiuta pendente la causa di divisione ere- ditaria fra Margherita Zago e il fratello Marcello Zago, di cui le parti hanno dato atto nel preliminare.
Nella controversia di divisione ereditaria, il Tribunale di Verona, con provvedimento del 9 ottobre 2003, quindi dopo l’atto Liuzzi del 23 di- cembre 2002, ha sorteggiato i due lotti, e il fondo venduto per la quota dalla signora Margherita è stato assegnato al signor Marcello. L’asse- gnazione è divenuta definitiva nel corso della presente controversia. 2. – Sulle domande di Margherita Zago, introdotte con atto di cita- zione del 6 dicembre 2003, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1264/2013, emessa il 27 maggio 2013, ha osservato: che il preliminare del 14 dicembre 2002 era valido, avendo esso effetti obbligatori, poi- ché, attesa l’efficacia dichiarativa della divisione, l’effetto reale della vendita fatta da Margherita Zago a Publigas Verona era subordinato all’assegnazione del terreno alla promittente venditrice; il preliminare non era soggetto ad alcuna condizione sospensiva o risolutiva, né a presupposizione, avendo le parti enunciato il giudizio divisionale in atto; non era rilevante la mancanza del certificato di destinazione ur- banistica; era infondata la pretesa di danni per l’utilizzo della procura da parte di Publigas, cosa che aveva ad essa consentito di intestarsi la quota promessa facendo intervenire Marco Murari quale procuratore di Margherita nell’atto Liuzzi.
Quindi, il Tribunale ha rigettato le domande di Margherita Zago, e anche quelle dell’intervenuto Marcello Zago, il quale aveva chiesto di dichiarare che il preliminare era sottoposto alla “condizione risolutiva implicita che i beni del contratto fossero assegnati nella causa di divi- sione a Marcello Zago”, e inoltre che la compravendita del 23 dicembre 2003 fosse dichiarata risolta. - 3 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 3. – Con sentenza n. 141/2019, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 gennaio 2019, la Corte d’appello di Venezia ha così provveduto:
− ha dichiarato l’estinzione del processo nel rapporto fra Andrea Marchi e Viviana Marchi, eredi di Margherita Zago (deceduta nel corso del giudizio di secondo grado), da un lato, e Publigas Ve- rona e Marco Murari, dall’altro; − ha rigettato l’appello proposto da Marcello Zago e quello proposto da Margherita Zago perché infondati, confermando la sentenza del Tribunale. 4. – La Corte d’appello ha rilevato che Margherita Zago ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale per non avere dichiarato risolto il preliminare e invalido il definitivo stipulato da Publigas Verona avva- lendosi della procura a vendere da lei rilasciata alla promissaria in pre- liminare; e ha chiesto anche i danni a Publigas per avere utilizzato la procura intestandosi il bene, danni che sarebbero pari ai 480.000 euro da lei incassati in preliminare a titolo di prezzo.
Tali domande – osserva la Corte d’appello – sono state rinunciate con atto del 19 luglio 2018, sottoscritto dal procuratore abilitato avv. Righetti, anche per gli eredi di Margherita Zago, Andrea Marchi e Vi- viana Marchi, costituiti con comparsa depositata il 22 maggio 2018 e rappresentati dal medesimo avvocato per procura depositata in pari data. La rinuncia è stata accettata dal procuratore di Publigas Verona e Marco Murari con atto del 19 luglio 2018. Di qui la declaratoria di estinzione del giudizio nel rapporto tra gli eredi di Margherita Zago, da un lato, e Publigas Verona e Marco Murari, dall’altro.
La rinuncia – prosegue la Corte d’appello – non è stata accettata da Marcello Zago, e dunque gli appelli di Margherita Zago e Marcello Zago vanno esaminati nel merito. Quanto alla richiesta di Marcello Zago di dichiarare nulla la sentenza di primo grado per non aver sospeso il processo in attesa che fosse - 4 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 passata in giudicato la sentenza sul retratto successorio (altra causa Data pubblicazione 30/03/2022 da lui promossa contro la coerede Margherita per violazione dell’art.734 cod. civ.), la Corte di Venezia sottolinea che si tratta di richiesta ormai superata: il retratto successorio è stato infatti deciso in via defi- nitiva da Cass., Sez.
II, 23 aprile 2015, n. 8305, che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dallo stesso Zago. Inoltre, con sen- tenza n. 14425 del 10 agosto 2012 la Corte di cassazione ha definito anche la causa di divisione ereditaria, rigettando i ricorsi proposti dagli Zago e anche da Publigas Verona: in tal modo ha confermato le deci- sioni della Corte d’appello di Venezia e del Tribunale di Verona che avevano assegnato a Marcello Zago con sorteggio il fondo Cave, ovvero quello venduto da Margherita Zago a Publigas. Quanto al conflitto tra Marcello Zago (riconosciuto proprietario del fondo nella causa divisionale) e Publigas Verona (acquirente di metà del medesimo fondo dalla coerede Margherita), esso, secondo la Corte d’appello (che ha preliminarmente rilevato che la relativa domanda non è stata formulata nell’atto di appello), non può risolversi a favore del primo sic et simpliciter: l’atto ai rogiti del notaio Liuzzi del 2002 (ven- dita della quota indivisa da Margherita a Publigas) è stato trascritto, mentre non risultano trascritte né la citazione per divisione, né l’accet- tazione di eredità.
Quindi, Marcello Zago può invocare a suo favore non l’invalidità del preliminare, ma la natura dichiarativa della divisione. Tuttavia, per opporre ai terzi (nello specifico, a Publigas) il titolo deri- vante dall’acquisto mortis causa era necessaria la trascrizione dell’ac- cettazione di eredità da parte di Marcello Zago. 5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Vene- zia il signor Marcello Zago ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 marzo 2019, sulla base di sei motivi. Publigas Verona ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi di censura. - 5 - F i r m a t o D a :
G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Gli altri intimati (Marco Murari;
Andrea Marchi e Viviana Marchi, Data pubblicazione 30/03/2022 eredi della signora Margherita Zago) non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Marcello Zago, a sua volta, ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato. 6. – Fissata all’udienza pubblica del 2 febbraio 2022, la causa è stata tuttavia trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina det- tata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, in- serito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga respinto. Marcello Zago e la Publigas Verona hanno depositato memorie illu- strative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo del ricorso principale (violazione degli artt.112 e 324 cod. proc. civ., per lesione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.) ci si duole che la sentenza impugnata, con le ultime quattro righe del punto n. 11, abbia pronunciato a favore di Publigas Verona s.p.a. su una questione rispetto alla quale la parte interessata non avrebbe mai proposto alcuna domanda nel presente procedimento.
Si tratta del passaggio in cui si legge: “Tuttavia per op- porre ai terzi (nello specifico Publigas) il titolo derivante dall’acquisto mortis causa era necessaria la trascrizione dell’accettazione di eredità da parte di Zago Marcello”. Sostiene il ricorrente che Publigas non aveva chiesto alla Corte d’appello di accertare l’inopponibilità a se me- desima dell’acquisto mortis causa del fondo Cave, anche perché ciò doveva ormai considerarsi circostanza pacifica, specie alla luce dell’in- tervenuto giudicato di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. - 6 - F i r m a t o D a :
G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 14425 del 2012.
Il ricorrente riporta le domande anche di Marcello Zago e di Margherita Zago e sostiene che nessuna parte ha chiesto alla Corte territoriale di accertare la qualifica di terzo di Publigas né di di- chiarare l’inopponibilità a Publigas, quale appunto supposto terzo, ri- spetto all’acquisto mortis causa del fondo Cave. I giudici di appello, a fronte delle conclusioni di Marcello Zago, avrebbero per un verso sot- tolineato che la relativa domanda non è stata formulata nell’atto di ap- pello, ritenendola, all’evidenza, inammissibile; poi, subito contraddi- cendosi, avrebbero in senso opposto dichiarato una “impossibile inop- ponibilità della divisione a Publigas”. 1.1.
– Il motivo deve essere disatteso. La censura non tiene conto che il passo della sentenza su cui si appunta la critica del ricorrente dà risposta ad una domanda dello stesso Marcello Zago formulata all’udienza di precisazione delle conclu- sioni. Con tali conclusioni è stato richiesto di dichiarare che “nulla osta alla trascrizione nei registri immobiliari dell’intero fondo Cave in favore di Zago Marcello (intero fondo Cave assegnatogli definitivamente in sentenza Cassaz. 14425/2012)”. Non sussiste neppure la lamentata contraddizione con la ritenuta inammissibilità di questa stessa domanda perché “non … formulata nell’atto di appello”.
Infatti, non determina il denunciato vizio di antinomia interna della sentenza di merito la circostanza che il giudice di appello, dopo avere espresso una valutazione sfavorevole alla parte circa la corretta pro- posizione in rito della domanda (sul rilievo che la stessa, respinta dal Tribunale, non era stata riproposta con l’atto di appello, ma era stata formulata, nella sede del gravame, tardivamente, con la precisazione delle conclusioni), la dichiari anche infondata nel merito, giacché la coerenza logica di una pronuncia giurisdizionale non è intaccata dalla presenza di argomentazioni e statuizioni, tutte convergenti nel verso della decisione, attinenti tanto al rito quanto al merito, pur essendo la - 7 - F i r m a t o D a :
G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 valutazione sul profilo pregiudiziale, di tardiva riproposizione, Data pubblicazione 30/03/2022di per sé assorbente e sufficiente a sostenere la pronuncia reiettiva. 2.
– Con il secondo motivo (violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., per lesione del principio di cosa giudicata tra le parti; violazione dell’art. 111 cod. proc. civ. in merito alla successione a titolo particolare nel diritto controverso), formulato in via subordi- nata, il ricorrente Zago lamenta il contrasto con il giudicato riveniente dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14425 del 2012, relativa alla qualificazione della posizione di Publigas nell’ambito della divisione ereditaria tra Marcello e Margherita Zago.
Avrebbe errato la Corte d’ap- pello a qualificare Publigas “terza” rispetto al diritto controverso. Ad avviso del ricorrente, non si comprenderebbe come la sentenza impu- gnata possa, da un lato, far proprio il contenuto della sentenza n. 14425 del 2012, affermando Marcello Zago proprietario ex tunc del fondo Cave, con tutte le conseguenze che derivano dall’effetto dichia- rativo-retroattivo della divisione, e poi ritenga inopponibile a Publigas il titolo di acquisto. Avendo Publigas assunto la medesima posizione del proprio dante causa, l’acquisto mortis causa con effetti retroattivi do- vrebbe essere opponibile anche a Publigas, la quale non può più van- tare alcun titolo sul fondo controverso, giacché l’acquisto di Marcello Zago a seguito del procedimento giurisdizionale di divisione sarebbe sotto ogni profilo opponibile alla stessa Publigas Verona. 2.1.
– Il motivo è inammissibile. Esso investe infatti una delle due rationes della pronuncia, quella riguardante il merito della domanda, relativa alla possibilità di far con- stare, attraverso la trascrizione, l’opponibilità, nei confronti di Publigas, dell’esito della divisione ereditaria attuata con la sorella Margherita. La doglianza non è accompagnata da altra idonea censura riferita all’altra ratio, sulla inammissibilità della domanda perché (ri)proposta tardivamente in appello. - 8 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Invero, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello ha rilevato che la domanda di Marcello Zago – diretta ad ottenere il nulla osta alla trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto dell’intero fondo Cave, e così dirimere il conflitto con Publigas, acquirente di metà del medesimo fondo dalla coerede Margherita, previa pronuncia, di rito o di merito, di annullamento o risoluzione della vendita dell’immobile oggetto di causa – è tardiva perché non è stata formulata nell’atto di appello, ma riproposta, dopo che era stata rigettata dal Tribunale di Verona, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di gravame.
Questa autonoma ratio, con cui la Corte territoriale ha espresso, sotto il profilo pregiudiziale della proposizione in rito della domanda, una valutazione negativa di ammissibilità, non è stata attinta da alcuna censura con il ricorso per cassazione. Trova allora applicazione il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inam- missibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto av- verso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inci- derebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez.
I, 18 aprile 1998, n. 3951). Esattamente il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte, ha evi- denziato che il secondo motivo di ricorso non si confronta con la deci- sione resa in via preliminare dalla Corte d’appello di Venezia, rilevando che contro la pronuncia di inammissibilità per tardività della domanda non vi è censura. 3. – Con il terzo motivo il ricorrente in via principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame - 9 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra Data pubblicazione 30/03/2022 le parti, con riferimento all’intervenuto giudicato, rappresentato dalla sentenza n. 14425 del 2012 della Corte di cassazione.
La Corte di ap- pello avrebbe dovuto ripetere quanto già statuito dal giudicato nel re- spingere le pretese di Publigas di essere considerata terzo rispetto alla assegnazione del fondo Cave a Marcello Zago. 3.1. – Anche il terzo motivo è inammissibile. Non è configurabile il lamentato vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, avendo la pronuncia impugnata mostrato in più punti (si vedano il par. 9, a pag. 6, e il par. 11, a pag.
7) di tenere conto e di considerare le statuizioni, divenute irrevocabili, di- scendenti dalla sentenza di questa Corte n. 14425 del 2012, ed essen- dosi semmai in presenza di una valutazione giuridica circa la irrilevanza della citata sentenza di legittimità rispetto al tema della opponibilità dell’acquisto di Marcello Zago, riconosciuto proprietario del fondo nella causa divisionale. Il vizio, prospettato sotto il profilo dell’“omesso esame di elementi istruttori”, non è configurabile anche perché l’interpretazione del giu- dicato operata dal giudice di merito rappresenta non un apprezzamento di fatto, ma una quaestio iuris, sindacabile perciò in sede di legittimità non per il profilo del vizio di motivazione, ma nell’ottica della violazione della norma di diritto.
Il giudice di legittimità può quindi direttamente accertare la portata del giudicato esterno, in modo indipendente dall’in- terpretazione data al riguardo dal giudice di merito, nel quadro della violazione del diritto sostanziale. A ciò va aggiunto che quanto dedotto con la censura in esame è – secondo quanto esplicitamente emerge dal tenore del motivo – “stret- tamente connesso a quanto esposto e argomentato nella censura pre- cedente” (primo rigo di pag. 27 del ricorso di Marcello Zago). La do- glianza articolata con il terzo motivo va incontro, pertanto, alla stessa - 10 - F i r m a t o D a :
G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 ragione di preclusione che inficia il secondo mezzo: l’afferenza ad una ratio decidendi concorrente con altra (l’inammissibilità della domanda per tardività), non censurata e da sola idonea a sostenere la pronuncia della Corte territoriale. 4.
– Il quarto mezzo denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per la mancata pronuncia su alcune domande proposte in appello, nonché degli artt. 1325, 1346, 1357 cod. civ. per l’inesistenza dell’og- getto e l’assenza di causa ovvero per il mancato avveramento della condizione dei contratti stipulati fra Margherita Zago e Publigas Verona il 14 dicembre 2002 e il 22 dicembre 2002, nonché degli artt. 757 e 1116 cod. civ. riguardanti gli effetti della divisione ereditaria e degli artt. 2652, 2653 e 2655 cod. civ., riguardanti la disciplina degli atti soggetti a trascrizione e le annotazioni sulle trascrizioni già effettuate.
Il ricorrente lamenta la mancata pronuncia della sentenza impugnata sulla domanda di dichiarazione di risoluzione del preliminare e sulla domanda di dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione del con- tratto di vendita per atto notaio Liuzzi. E chiede che sia affermato il principio di diritto che evidenzi come un contratto avente ad oggetto una quota di un bene sottoposto a procedimento di divisione deve con- siderarsi nullo o risolto o comunque inefficace qualora l’esito della di- visione non assegni tale bene al coerede che ne aveva disposto. 4.1.
– Il motivo deve essere disatteso. 4.2. – Va premesso che la sentenza impugnata, dopo avere tra- scritto le conclusioni dell’appellante Margherita Zago a pag. 3 (“dichia- rare la risoluzione del contratto preliminare 14.12.2002; annullare l’atto di vendita notaio Liuzzi 23.12.2002”), così riassume, a pag. 5, il thema decidendum devoluto dalla medesima appellante: “Zago Mar- gherita ha chiesto la riforma della sentenza di Verona per non aver dichiarato risolto il preliminare e invalido il definitivo stipulato da Pu- bligas Verona avvalendosi della procura a vendere rilasciatale dalla - 11 - F i r m a t o D a :
G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Zago in preliminare; e chiede anche i danni a Publigas per avere utiliz- zato la procura intestandosi il bene, danni che sarebbero pari ai 480.000 euro da lei incassati in preliminare a titolo di prezzo”. 4.3.
– La Corte d’appello ha esaminato e deciso i profili di doglianza prospettati da Margherita Zago, osservando che la vendita del 2002 ha effetti soltanto obbligatori e non reali (punto n. 12, pag. 8 della sen- tenza). Più in particolare, la Corte territoriale: - ha richiamato il principio secondo cui la vendita di un bene, fa- cente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia su- bordinata alla assegnazione del bene al coerede-venditore attra- verso la divisione, con la conseguenza che, fino a tale assegna- zione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva; - ha evidenziato (al punto n. 14, a pag.
9) che le parti del prelimi- nare sapevano benissimo che si andava a trasferire una quota ereditaria, che era imminente il sorteggio nella causa divisionale, e che vi era un 50% di possibilità che il fondo non fosse attribuito alla venditrice; - ha sottolineato, ancora, che “parlare qui di condizione presuppo- sizione non è pertinente, né le parti hanno condizionato l’effetto obbligatorio della compravendita alla circostanza che il terreno fosse assegnato alla venditrice Margherita”; - ha condiviso i passaggi motivazionali della sentenza del Tribu- nale, secondo cui: (a) è valido l’atto con cui il coerede-compro- prietario prometta di vendere, o anche venda, la quota del bene; (b) l’unica peculiarità concerne, nel caso di contratto dispositivo, gli effetti dell’atto, non trovando applicazione l’art. 1480 cod. civ., bensì l’art. 757 cod. civ., il quale prevede l’effetto dichiara- tivo-retroattivo della divisione; (c) nel contratto preliminare per - 12 - F i r m a t o D a :
G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 cui è causa non è presente alcuna condizione (sospensiva o riso- lutiva) che condizioni l’efficacia o la validità delle obbligazioni in esso assunte dalle parti all’effettiva assegnazione a Margherita Zago del fondo Cave. 4.4.
– Poste tali premesse, è da escludere il denunciato vizio di omessa pronuncia, giacché – diversamente da quanto prospettato dal ricorrente – la Corte d’appello si è pronunciata sui motivi di appello e sulle domande con essi veicolate. 4.5. – Quanto, poi, alla lamentata violazione delle norme del codice civile indicate nell’epigrafe del motivo, il Collegio osserva che la sen- tenza impugnata, nel disattendere i motivi di appello della parte adiu- vata rivolti a ottenere la risoluzione del contratto preliminare del 14 dicembre 2002 e l’annullamento dell’atto di vendita del 23 dicembre 2002, si è attenuta al principio, anche di recente ribadito da questa Corte (Cass., Sez.
II, 19 febbraio 2019, n. 4831), secondo cui: - non può ritenersi che la vendita di un bene, rientrante nella co- munione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, produca ef- fetti reali relativamente alla quota ideale del coerede alienante, in quanto questi, per effetto dell'assegnazione in sede di divi- sione, potrebbe non risultare mai proprietario del detto bene o di parte di esso (questa volta pro-diviso); - in questo caso, la vendita ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene al coe- rede-venditore attraverso la divisione; - pertanto, fino a tale assegnazione il bene continua a far parte della massa comune da dividere; - il compratore di un bene in comunione ereditaria da uno solo dei coeredi, data la comunione e finché essa perdura, non può otte- nere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa. - 13 - F i r m a t o D a :
G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 La sentenza impugnata ha altresì escluso, con logico e motivato ap- prezzamento, che nel contratto preliminare per cui è causa sia presente alcuna condizione sospensiva che subordini l’efficacia delle obbligazioni in esso assunte dalle parti all’effettiva assegnazione a Margherita Zago del fondo Cave in sede di divisione.
Le parti del preliminare – ha affer- mato la Corte di Venezia – sapevano benissimo che si andava a trasfe- rire una quota ereditaria, che era imminente il sorteggio nella causa divisionale, e che vi era un 50% di possibilità che il fondo non fosse attribuito alla venditrice, la quale dunque si è assunta ogni rischio. 4.6. – Il ricorrente censura la statuizione della Corte d’appello. Per un verso, sostiene che, in seguito alla divisione, “detti contratti sono rimasti privi di oggetto e, probabilmente, anche di causa”, affer- mando che “quei contratti avrebbero potuto avere giuridica esistenza solo qualora il sorteggio avesse assegnato il bene oggetto della obbli- gazione, ovvero il fondo Cave, a Margherita”.
Per altro verso, deduce che lo scopo dichiarato di Publigas era quello di ottenere l’intera proprietà del fondo e l’accordo fra le parti era stato “siglato” alla condizione “che detto terreno venisse assegnato per sor- teggio a Margherita, mentre qualora Publigas non avesse potuto at- tuare tale disegno si prevedeva la risoluzione di quanto pattuito”. In sintesi, il ricorrente denuncia che “il mancato accoglimento delle domande … comporta … la consequenziale violazione delle norme civi- listiche disciplinanti i requisiti e la nullità dei contratti (artt. 1325, 1346 cod. civ.), ovvero il mancato avveramento della condizione (art. 1357 cod. civ.), oltre che le disposizioni poste a tutela della effettività della divisione ereditaria (artt. 757 e 1116 cod. civ.)”.
Sennonché, il dedotto vizio di violazione di legge è affidato ad una censura generica e omnicomprensiva, che mette insieme, affastellan- doli, profili attinenti al mancato avveramento della condizione, legati allo scopo particolare perseguito nel concreto dai paciscenti con il pre- liminare, e aspetti connessi alla causa e all’oggetto del contratto e, più - 14 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 in generale, ai requisiti del negozio giuridico e alle norme sulla divisione ereditaria, senza mettere gli uni e gli altri in collegamento con le affer- mazioni in diritto, ritenute errate, della sentenza impugnata.
Si fa di- pendere l’inefficacia del preliminare dal fatto che, nella scrittura del 14 dicembre 2002, “lo scopo dichiarato di Publigas era quello di ottenere l’intera proprietà del fondo e l’accordo fra le parti era stato perciò si- glato alla condizione che detto terreno venisse assegnato per sorteggio a Margherita, mentre qualora Publigas non avesse potuto attuare tale disegno si prevedeva la risoluzione di quanto pattuito”; per poi passare, con un salto logico, a sostenere che “gli accordi del dicembre 2002 dovevano essere dichiarati nulli ovvero risolti ovvero dichiarati ineffi- caci”, a rilevare che “qualsiasi altra soluzione corrisponderebbe ad at- tribuire alla ‘trascrizione’ di questa ‘obbligazione’ sottoscritta nel di- cembre 2002 un effetto reale che il nostro ordinamento non contem- pla”, e a postulare che la pienezza della stessa divisione ereditaria “può venire illecitamente menomata dalla permanenza dei contratti del di- cembre 2002”.
Questa Corte ha già affermato che, quando nel ricorso per cassa- zione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la, specifica, indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (da ultimo, Cass., Sez.
Un., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. V, 6 luglio 2021, n. 18998). - 15 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 4.7. – Inoltre, il Collegio osserva che la tesi sostenuta dalla parte adiuvata nell’atto introduttivo del giudizio, di cui alla citazione notifi- cata il 6 dicembre 2003, era che il contratto preliminare sarebbe stato “condizionato all’assegnazione alla signora Zago Margherita di tutta e/o di parte del fondo Cave” e che, di seguito all’assegnazione del mede- simo al fratello Marcello, non si sarebbe verificata la condizione prevista per l’efficacia del preliminare.
Sulla scorta di tale premessa, e dopo aver rilevato che “il preliminare del 14 dicembre 2002 era nullo per non essere stato allegato allo stesso il certificato di destinazione urbani- stica”, e reclamato i danni “causati dal comportamento della ditta Pu- bligas e del signor Murari Marco che hanno utilizzato una procura che non avrebbero dovuto utilizzare senza il consenso dell’attrice e comun- que perché priva di titoli”, l’attrice formulava le seguenti conclusioni: “1) previo accertamento della natura obbligatoria e/o condizionata del preliminare del 14 dicembre 2002 intervenuto tra la signora Margherita Zago e Publigas, dichiararsi il preliminare medesimo, per i motivi espo- sti in premessa, privo di effetti, nullo, annullato e comunque risolto e conseguentemente dichiararsi nullo, privo di efficacia, annullato l’atto di vendita fatto con atto notaio Marcello Liuzzi in data 23 dicembre 2002 dal signor Murari Marco”.
In sostanza, la prospettiva da cui muoveva l'atto di citazione intro- duttivo della domanda proposta dinanzi al Tribunale di Verona era la seguente: il preliminare del 14 dicembre 2002 era, per volontà delle parti, sospensivamente condizionato alla assegnazione a Margherita Zago di tutto o di parte del fondo Cave, e comunque nullo perché privo del certificato di destinazione urbanistica; invalido era il contratto de- finitivo del 23 dicembre 2002 per notaio Marcello Liuzzi, essendo stato concluso in modo abusivo e in palese violazione degli accordi del 14 dicembre 2002. - 16 - F i r m a t o D a :
G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Diversa e più ampia è la censura articolata con il quarto motivo del ricorso principale di Marcello Zago.
A rilevare non è più soltanto la con- dizione sospensiva al cui verificarsi sarebbe subordinata l’efficacia del preliminare e delle obbligazioni con esso contratte, e nemmeno la nul- lità o l'invalidità originaria del definitivo perché stipulato utilizzando abusivamente la procura da parte di Publigas. Nel ricorso oggi all'e- same della Corte, difatti, si intravede, pur nella genericità indistinta della doglianza, una deduzione nuova che non si rinviene nell'atto in- troduttivo del giudizio di primo grado della parte adiuvata. La nuova impostazione è che la mancata assegnazione del bene in sede di divi- sione alla signora Margherita Zago ha irretrattabilmente impedito al definitivo la capacità di produrre l'effetto reale caratterizzante il con- tratto di compravendita, facendo perdere a quest'ultimo la sua fun- zione.
Non si tratterebbe più di una, non conseguita ancora (al mo- mento della stipulazione del definitivo), efficacia del preliminare per il mancato verificarsi della condizione sospensiva, e di una conseguente caducità del definitivo per l’utilizzo indebito della procura. Si assiste- rebbe piuttosto ad una mancanza sopravvenuta di causa o di oggetto che farebbe cadere o venir meno definitivamente la possibilità del ve- rificarsi dell'effetto reale del trasferimento della proprietà pur contem- plato dal contratto del 23 dicembre 2002; si sarebbe, insomma, di fronte ad una sopravvenuta impossibilità della “prestazione”. 4.8.
– La novità del motivo di censura è configurabile anche rispetto alla domanda articolata da Marcello Zago con l'atto di appello. Come esattamente evidenziato dall'Ufficio della Procura Generale, la censura articolata “non tiene conto del vizio preliminare di inammissibilità … riguardante la domanda di Marcello Zago”. Risulta infatti per tabulas dagli atti di causa: - che il Tribunale di Verona, con la sentenza in data 29 maggio 2013, ha rigettato le domande proposte dal terzo intervenuto - 17 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Marcello Zago nei confronti dei convenuti Publigas Verona e Marco Murari; - che con l’atto di appello notificato il 5 luglio 2013 lo Zago ha chiesto dichiararsi la nullità per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. della sentenza di primo grado, instando per la rimessione della causa al primo giudice con riassunzione della stessa solo in esito al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa di re- tratto successorio pendente tra le parti (deducendo i seguenti due motivi di gravame:
1) violazione degli artt. 268 e 183 cod. proc. civ., in relazione alla qualificazione quale “abusivo” e “tar- divo” dell’intervento svolto da Marcello Zago;
2) nullità della sen- tenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. in relazione all’art. 342 cod. proc. civ.); - che soltanto in sede di conclusioni dinanzi alla Corte di Venezia lo Zago ha chiesto altresì dichiararsi che nulla osta alla trascri- zione nei registri immobiliari dell’intero fondo Cave, previa pro- nuncia di annullamento o risoluzione della vendita dell’immobile oggetto di causa. E’ evidente che la domanda di annullamento o risoluzione della ven- dita è stata riproposta dallo Zago in appello tardivamente: non può aversi pertanto, rispetto a tale domanda, né omessa pronuncia né vio- lazione delle norme di diritto sostanziale evocate con il motivo. 5.
– Con il quinto motivo (violazione dell’art. 2643 cod. civ. sulla prevalenza dell’acquisto del diritto sulla trascrizione) il ricorrente in via principale sostiene che Publigas non ha mai acquistato alcun diritto sul fondo Cave, poiché a seguito della divisione ereditaria Marcello Zago ne ha acquistato la proprietà con effetti ex tunc, divenendone così l’unico proprietario fin dal momento dell’apertura della successione. Dato che la trascrizione nei registri immobiliari da parte di Publigas può riguardare solo i beni ricevuti direttamente da Margherita Zago, gli ef- fetti ex tunc prodotti dalla divisione ereditaria – che hanno assegnato - 18 - F i r m a t o D a :
G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 il fondo Cave a Marcello Zago – determinerebbero la sostanziale ineffi- cacia della trascrizione di Publigas.
La trascrizione degli atti di acquisto di beni immobili ha natura dichiarativa e non costitutiva. 5.1. – La censura è inammissibile, per le stesse ragioni evidenziate in relazione all’esame del secondo motivo con riferimento alla trascri- vibilità ed opponibilità dell’acquisto mortis causa di Marcello Zago. Infatti, si tratta di una richiesta che l’odierno ricorrente ha ripropo- sto in appello tardivamente, soltanto in sede di precisazione delle con- clusioni. La questione del conflitto tra Marcello Zago (riconosciuto proprie- tario del fondo nella causa divisionale) e Publigas (acquirente di metà del fondo dalla coerede Margherita) non è stata sollevata con l’atto di citazione in appello del 16 giugno 2013, essendosi lo Zago, con l’atto introduttivo del gravame, limitato a instare affinché si dichiarasse nulla la sentenza del Tribunale per non aver sospeso il processo in attesa che fosse passata in giudicato la sentenza sul retratto successorio, e avendo per il resto insistito perché l’intervento svolto venisse “qualifi- cato intervento a titolo principale, perfettamente tempestivo ed asso- lutamente legittimo”. 6.
– Con il sesto motivo ci si duole della violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. con riferimento al ritenuto pronunciamento del Tribunale su una domanda di Zago Marcello, nonché sulla trascrizione dell’azione di di- visione. Ad avviso del ricorrente la causa per retratto appariva un fat- tore condizionante il processo intentato da Margherita Zago contro Pu- bligas, giacché se l’esito del processo per retratto avesse affermato il diritto di prelazione di Marcello, i contratti del dicembre 2002 avrebbero dovuto essere necessariamente per ciò solo annullati.
Si deduce inoltre che erroneamente la sentenza di appello lascerebbe intendere che la pronuncia di primo grado avrebbe respinto una domanda di Marcello - 19 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a :
D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Zago riferita al fatto che nulla impediva “la trascrizione della sua pro-Data pubblicazione 30/03/2022 prietà” del fondo Cave. Infine, avrebbe errato la sentenza della Corte lagunare a ritenere che non risulterebbe trascritta la citazione dell’azione di divisione. 6.1. – Il motivo è inammissibile.
Risulta dallo stesso incipit del motivo (nelle prime due righe a pag. 35 del ricorso) che, per ammissione del deducente, “quanto verrà in questa sede osservato non può più avere incidenza pratica”. Invero, il ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., si duole che la Corte di Venezia abbia respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dallo Zago a causa della mancata sospensione del processo in attesa della definizione del paral- lelo processo per il retratto, esercitato il 5 settembre 2003 prima che la coerede incardinasse, il 6 dicembre 2003, la presente controversia.
Sennonché, la doglianza non considera che la controversia sul re- tratto successorio è stata decisa in via definitiva con la sentenza n. 8305 del 2015 di questa Corte, che ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione dello stesso Zago. Correttamente, allora, la Corte lagunare ha ritenuto superate le conclusioni dell’appellante rivolte ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancata sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza sul retratto succes- sorio. La sospensione del processo, invero, presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giusti- ficandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione (Cass., Sez.
VI-3, 21 ottobre 2019, n. 26716). Quanto, poi, alla “annotazione” secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente lasciato intendere “che la pronuncia di primo - 20 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a :
D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 grado avrebbe respinto una domanda di Marcello Zago riferita al fatto Data pubblicazione 30/03/2022 che nulla impedisse la trascrizione della sua proprietà del fondo Cave”, la relativa deduzione non si lascia inquadrare nel dedotto paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda, infatti, un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-natura- listico, come tale non ricomprendente aspetti relativi alla interpreta- zione, da parte del giudice dell’appello, della portata della sentenza di primo grado e delle statuizioni in essa contenute, sicché sono inam- missibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma norma- tivo a tale aspetto.
Infine, è priva di specificità, perché non sufficientemente circostan- ziata e localizzata, (e comunque attiene ad un aspetto non utilmente deducibile in questa sede, mancando una censura rivolta alla ratio sulla tardiva formulazione della domanda nel corso del giudizio di appello), la doglianza con cui – nel richiedere la cassazione della sentenza nella parte in cui afferma che non sarebbe stata trascritta la citazione per divisione – si afferma, genericamente, che basterebbe estrarre una vi- sura dagli appositi registri pubblici per riscontrare il dato della interve- nuta trascrizione della citazione per divisione il 28 novembre 2003 e il 5 dicembre 2003. 7.
– Il ricorso principale è, dunque, rigettato. 8. – Il ricorso incidentale condizionato di Publigas si articola in tre motivi. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato Publigas de- duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione alla posizione di Marcello Zago, all’assenza di una sua legittimazione attiva e alla conseguente inammissibilità delle - 21 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 sue impugnative. Trattandosi di interveniente adesivo dipendente, lo Data pubblicazione 30/03/2022 Zago non sarebbe autonomamente legittimato ad impugnare la sen- tenza sfavorevole alla parte adiuvata.
Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 105, secondo comma, 306, primo comma, e 338 cod. proc. civ., in relazione alle conseguenze della rinuncia agli atti degli eredi di Margherita Zago, ac- cettata da Publigas e dal Murari, nullità della sentenza per violazione del giudicato interno. Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato Publigas de- nuncia la violazione degli artt. 105, secondo comma, 163, terzo comma, 325, primo comma, 345, primo comma, e 346 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ., in relazione alla tardiva proposizione di domande da parte di Marcello Zago in grado di appello. 8.1.
– Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 9. – Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensa- zione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, attesa la com- plessità della vicenda e delle questioni trattate, le quali si innestano su una vicenda processuale articolata in diversi giudizi. 10. – Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versa- mento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impu- gnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. - 22 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a :
D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9811/2019 Numero sezionale 245/2022 Numero di raccolta generale 10257/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-Data pubblicazione 30/03/2022 serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale Marcello Zago, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso