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Ordinanza — n. 10255/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10255/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10255/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5017-2017 proposto da: AGNELLO DOMENICO, SCRIBANO GIORGIO, SARTORIO MARIA ELDA, MARTORANA GIOVANNA, IURATO GIOVANNI, IACONO GIUSEPPA, DE FECONDO CORRADO, BATTAGLIA SERGIO, elettivamente domiciliati presso lo Studio legale dell’Avvocato Sergio Leonardi, sito in Roma, Viale Regina Margherita n.22, rappresentanti e difesi dall’Avvocato Giovanni Sozzi; - ricorrenti - Contro INFISUD S.R.L, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n. 13, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Puglisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giambattista Schinina'; -controricorrente e ric. incid.- avverso la sentenza n. 1903/2016 della Corte d'appello di Catania, depositata il 14/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

Regesto Legislator

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art. 829 cod.proc.civ, art. 1667 cod.civ, art. 1669 cod.civ, art. 118 disp. att. cod.proc.civ, art. 111 cost, art. 50 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 10255/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. 26/1/2004, n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659;id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635) e pertanto sono destinate al rigetto; - poiché ciò comporta il rigetto del ricorso principale, debbono ritenersi assorbiti i motivi proposti in via condizionata con il ricorso incidentale (cfr. Cass.13543/2018); -atteso l’esito sfavorevole del ricorso principale, in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Parole chiave

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garanzia di adempimento garanzia per i difetti della cosa aggiudicazione d'appalto edile diritto alla riparazione dell'opera responsabilità dell'architetto vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 829 cod.proc.civ
e nullità ai sensi dell’art. 829, comma 1, n.
art. 1667 cod.civ
civ.: il ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello per avere dichiarato prescritta l’azione ex art. 1667 cod.civ., quando nessuna domanda nei termini era stata proposta dagli attori; -il settimo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 1669 cod.civ
sia ai sensi dell’art. 1669 cod.civ.; -tuttavia, annullava i lodi in quanto gli arbitri avevano erroneamente ricondotto i difetti dei pavimenti e dei balconi all’art.
art. 118 disp. att. cod.proc.civ
4, cod.proc.civ; dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., art.
art. 111 cost
cod.proc.civ., art. 111 cost., in relazione all’art.
art. 50 cod.proc.civ
40/2006; art. 50 cod.proc.civ.; art.
art. 125 disp. att. cod.proc.civ
50 cod.proc.civ.; art. 125 disp. att. cod.proc.civ., artt.
art. 112 cod.proc.civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5017-2017 proposto da: AGNELLO DOMENICO, SCRIBANO GIORGIO, SARTORIO MARIA ELDA, MARTORANA GIOVANNA, IURATO GIOVANNI, IACONO GIUSEPPA, DE FECONDO CORRADO, BATTAGLIA SERGIO, elettivamente domiciliati presso lo Studio legale dell’Avvocato Sergio Leonardi, sito in Roma, Viale Regina Margherita n.22, rappresentanti e difesi dall’Avvocato Giovanni Sozzi; - ricorrenti - Contro INFISUD S.R.L, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n. 13, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Puglisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giambattista Schinina'; -controricorrente e ric. incid.- avverso la sentenza n. 1903/2016 della Corte d'appello di Catania, depositata il 14/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 5017/2017 Numero sezionale 22/2022 rilevato che Numero di raccolta generale 10255/2022Data pubblicazione 30/03/2022 -Domenico Agnello, Sergio Battaglia, Corrado De Fecondo, Giuseppa Iacono, Giovanni Iurato, Giovanna Martorana, Maria Elda Sartorio, Giorgio Scribano con ricorso notificato il 13/02/2017 nei confronti della società Infisud s.r.l. hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Ancona con cui sono stati dichiarati nulli i lodi arbitrali impugnati cioè quello non definitivo, datato 12/2/2011, e quello definitivo, datato 22/7/2011; -la controversia riguarda il risarcimento dei danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori effettuati da Infisud a favore di Domenico Agnello ed altri; -con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 2000, Battaglia Sergio ed altri hanno convenuto in giudizio Edilco s.r.l. (poi incorporata nella Infisud s.r.l.) per il risarcimento dei danni patiti dai primi a causa della cattiva esecuzione dei lavori che avevano avuto luogo negli anni 1991-1992, oggetto del contratto di appalto stipulato con la convenuta; -Edilco (odierna Infisud), si è costituita in giudizio, contestando la domanda proposta ed eccependo l’esistenza, all’art. 17 del contratto di appalto, della clausola compromissoria, per la quale la controversia andava devoluta ad un collegio arbitrale; -con sentenza n. 613/2008, pubblicata l’11 luglio 2008, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della controversia, in quanto riservata al Giudice arbitrale, in forza della predetta clausola; -il Tribunale adito ha pertanto assegnato alle parti il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio; -con atto notificato al procuratore domiciliatario di Edilco in data 8 ottobre 2018, Domenico Agnello e gli altri hanno dato corso al procedimento arbitrale;

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 5017/2017 Numero sezionale 22/2022 -con lodo non definitivo del 12 febbraio 2011, il Collegio arbitrale ha Numero di raccolta generale 10255/2022Data pubblicazione 30/03/2022 rigettato le eccezioni sollevate da Edilco di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine, nonché di improcedibilità ed inammissibilità della procedura arbitrale per la mancata precisazione, nel termine indicato, delle domande svolte; -dichiarata la inammissibilità per tardività delle domande volte ad ottenere la rivalutazione e gli interessi sulle somme richieste, il Collegio ha nel merito accolto la domanda risarcitoria limitatamente ai danni ai pavimenti, ai rivestimenti ed ai balconi, nell’importo da determinarsi a seguito di richiamo del consulente tecnico già nominato; -con lodo definitivo del 22 luglio 2011, il Collegio arbitrale ha condannato Infisud (che aveva accorpato Edilco) al pagamento in favore degli attori di euro 89.608,00, nonché alla metà delle spese di giudizio, che per il resto compensava; -Infisud ha impugnato detti lodi ex art. 829 cod.proc.civ., con citazione affidata a quattro motivi, dinnanzi alla Corte d’appello di Catania; -si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati, ad eccezione di Andrea Salanitro; -la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1903/2016, pubblicata il 14 dicembre 2016 (notificata il giorno successivo), ha dichiarato la nullità dei lodi impugnati, condannando i soccombenti alla restituzione delle somme ricevute da Infisud e al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio; -risolte le preliminari questioni di rito, la Corte d’appello nel merito ha ritenuto che i vizi, da qualificarsi come occulti, fossero stati tempestivamente denunciati, sia ai sensi dell’art. 1667 cod.civ. sia ai sensi dell’art. 1669 cod.civ.; -tuttavia, annullava i lodi in quanto gli arbitri avevano erroneamente ricondotto i difetti dei pavimenti e dei balconi all’art. 1669 cod.civ., laddove essi andavano invece ricondotti alla garanzia prevista F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 5017/2017 Numero sezionale 22/2022 dall’art. 1667 cod.civ., trattandosi di vizi inidonei a pregiudicare il Numero di raccolta generale 10255/2022Data pubblicazione 30/03/2022 godimento e la funzionalità degli immobili nella loro globalità, in quanto privi del crisma di gravità che l’art. 1669 cod.civ. impone; -sicché, il collegio avrebbe dovuto dichiarare prescritta l’azione proposta nel dicembre del 2000, essendo avvenuta la consegna delle opere nel marzo del 1992; -avverso detta sentenza, Domenico Agnello e gli altri hanno proposto in data 13/02/2017 ricorso affidato a due motivi; -in data 27/03/2017 Infisud ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a sette motivi; -in data 29/05/2017 Agnello e gli altri hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale condizionato proposto da Infisud; -sia Agnello e gli altri, sia Infisud hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza; considerato che: -il primo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.pro.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 cod.civ. e vizi di motivazione: il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto insussistente, con motivazione illogica e contraddittoria, la gravità ex art. 1669 cod.civ., dei vizi riscontrati dal CTU all’interno ed all’esterno delle unità abitative e tali dichiarati nei lodi arbitrali impugnati, riconducendo, invece, la fattispecie nell’alveo dell’art. 1667 cod.civ.; -il secondo motivo del ricorso principale denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 cod.civ. e vizi di motivazione: il ricorrente lamenta che il giudice abbia erroneamente omesso di ritenere non provato il radicale sconvolgimento dell’oggetto del contratto d’opera, nonostante la ricorrente abbia allegato detta circostanza e controparte non l’abbia contestata; -con riguardo al ricorso incidentale condizionato, il primo motivo di ricorso incidentale è rubricato “nullità della sentenza e del F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 5017/2017 Numero sezionale 22/2022 procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 819 bis, Numero di raccolta generale 10255/2022Data pubblicazione 30/03/2022 comma 1, n. 2, 829, comma 1, n. 4; 829, commi 3 e 4 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 118 disp. att. cod.proc.cic., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ.”: il ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello per avere ritenuto, senza nulla motivare, che gli arbitri, dinnanzi all’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla società convenuta, non fossero tenuti a sospendere il procedimento e che fossero invece legittimati a decidere nel merito della controversia; -il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 816 bis, 829, comma 1, n. 9 e n. 11; 152 e 153 cod.proc.civ.: il ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello per avere ritenuto non sussistente la lamentata violazione del principio del contraddittorio erroneamente ritenendo che fosse in facoltà degli arbitri assegnare nuovi termini a difesa, nonostante l’inutile decorso di quelli già in precedenza assegnati; -il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 816 bis, ultimo comma, 112, 99 e 278 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, cod.proc.civ; dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., art. 111 cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.: il ricorrente incidentale censura la sentenza della Corte d’Appello per avere ritenuto legittimamente adottato dal Collegio il lodo non definitivo, sebbene fossero già state decise con ordinanza le eccezioni pregiudiziali e preliminare sollevate dalla società convenuta, nonché per avere scisso la domanda sull’an da quella sul quantum in difetto di richiesta di parte;

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 5017/2017 Numero sezionale 22/2022 -il quarto motivo è rubricato “nullità della sentenza e dNumero di raccolta generale 10255/2022Data pubblicazione 30/03/2022el procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 816 ter, 27, comma 4 del D.lgs. 40/2006; art. 50 cod.proc.civ.; art. 125 disp. att. cod.proc.civ., artt. 170, 810, 145, 307 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.”: il ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello per aver ritenuto che la procedura arbitrale in oggetto fosse disciplinata dalla normativa previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 40/2006, per risalire all’anno 2000 la citazione introduttiva del giudizio avanti il Tribunale di Ragusa nonché per aver ritenuto validamente riassunto il giudizio a seguito dell’atto di nomina dell’arbitro, notificato da parte attrice al difensore della società convenuta nel giudizio ordinario; -il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 829, comma 1, n. 6, 820, 821 cod.proc.civ. e nullità ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 12, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ.; nullità della sentenza: il ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello per aver ritenuto pronunciato il lodo definitivo entro il previsto termine di legge; -il sesto motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello per avere dichiarato prescritta l’azione ex art. 1667 cod.civ., quando nessuna domanda nei termini era stata proposta dagli attori; -il settimo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 cod.civ., artt. 155 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ., art. 118 disp. att. cod.proc.civ., art. 111 Cost., in relazione all’art. 156 cod.proc.civ.: il ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello per avere ritenuto gli attori non decaduti dalle azioni ex artt. 1667 e 1669 cod.civ., perché dagli stessi non conoscibili i lamentati vizi sin F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 5017/2017 dal loro primo manifestarsi, seppure immediatamente percepibili Numero sezionale 22/2022Numero di raccolta generale 10255/2022 all’esterno; Data pubblicazione 30/03/2022 -ciò posto, i due motivi proposti nel ricorso principale, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. -per insegnamento costante di questa Corte (cfr.

Cass.13969/1999; id.8577/2005, da ultimo, Cass. Civ, sez. II, ordinanza n. 22093 del 04/09/2019) “in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 cod.civ., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 cod.civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto; al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile”; - ciò posto, nel caso di specie, la Corte d’appello ha specificato analiticamente le ragioni, desumendole dall’esito della CTU, per cui i difetti dei pavimenti e dei balconi non possono considerarsi gravi al punto di pregiudicare il godimento e la funzionalità degli immobili nella loro globalità e quindi integrare gli estremi della rovina e difetti di cui all’art. 1669 cod. civ. sia per quanto concerne le cause dei vizi, sia per quanto riguarda gli interventi necessari per la loro rimozione (cfr. pag. 10 e 11 della sentenza impugnata); -a fronte di ciò le censure dei ricorrenti benchè formalmente articolate come violazione di legge, non specificano quali F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 5017/2017 affermazioni in diritto contenute nella sentenza si porrebbero in Numero sezionale 22/2022Numero di raccolta generale 10255/2022 contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con Data pubblicazione 30/03/2022 l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr.

Cass. 26/1/2004, n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659;id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635) e pertanto sono destinate al rigetto; - poiché ciò comporta il rigetto del ricorso principale, debbono ritenersi assorbiti i motivi proposti in via condizionata con il ricorso incidentale (cfr. Cass.13543/2018); -atteso l’esito sfavorevole del ricorso principale, in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; dichiara i ricorrenti principali tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2022. La Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 5017/2017 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 10255/2022Data pubblicazione 30/03/2022 F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6