Ordinanza Interlocutoria — n. 10252/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8971-2017 proposto da: GILA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO n. 22, presso lo studio dell'avvocato NATALE IRTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI SCAGLIARINI - ricorrente - contro DELFINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA n. 11, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LAZZARETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ZOPPELLARI F i r m a t o D a :
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 10252/2022 — snciv · Corte di Cassazione: D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8971/2017 Numero sezionale 2665/2021 compravendita era stata conclusa a corpo, e non a misura, con Numero di raccolta generale 10252/2022Data pubblicazione 30/03/2022 conseguente irrilevanza della differenza di superficie lamentata dalla società attrice.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8971-2017 proposto da: GILA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO n. 22, presso lo studio dell'avvocato NATALE IRTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI SCAGLIARINI - ricorrente - contro DELFINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA n. 11, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LAZZARETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ZOPPELLARI F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8971/2017 - controricorrente Numero sezionale 2665/2021Numero di raccolta generale 10252/2022- nonchè contro Data pubblicazione 30/03/2022 VENTURA ARCISIO, ARSI FILIPPO, ARSI ALESSANDRA, FINARDI ARSI CARLA e VENTURA ANDREA - intimati - avverso la sentenza n. 1719/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Gila Immobiliare S.r.l. evocava in giudizio Delfino S.r.l. innanzi il Tribunale di Bologna, deducendo di essere utilizzatrice di un immobile, acquistato in leasing giusta contratto stipulato tra Delfino S.r.l., venditrice, e ABF Leasing S.p.a., acquirente, ed invocando la riduzione del prezzo di compravendita a fronte delle difformità riscontrate nel bene compravenduto. In particolare, quest’ultimo risultava -secondo l’attrice- avere una estensione inferiore a quella promessa ed indicata in atto di vendita, ed era dotato di ascensore inidoneo allo scopo.
Con autonomo atto di citazione Gila Immobiliare S.r.l. evocava in giudizio, dinanzi il medesimo Tribunale, la società Delfino S.r.l., insieme al suo legale rappresentante ed al legale rappresentante della società che aveva effettuato la ristrutturazione dell’immobile di cui è causa, invocandone la condanna, in solido, al risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto del progetto allegato alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bologna in data 18.9.1988. Nella resistenza delle parti convenute il Tribunale, dopo aver riunito i due giudizi, li decideva con sentenza n. 3122/2010, con la quale rigettava la domanda, rilevando che nella specie la F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8971/2017 Numero sezionale 2665/2021 compravendita era stata conclusa a corpo, e non a misura, con Numero di raccolta generale 10252/2022Data pubblicazione 30/03/2022 conseguente irrilevanza della differenza di superficie lamentata dalla società attrice.
Quanto invece alla mancanza delle qualità promesse, il giudice di prime cure rilevava la tardività dell’azione. Interponeva appello avverso detta decisione Gila Immobiliare S.r.l. e la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, n. 1719/2016, emessa nella resistenza di Delfino S.r.l., rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Gila Immobiliare S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Delfino S.r.l. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Ambo le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, si configura un’azione di natura contrattuale direttamente esercitata dall’utilizzatore del bene immobile in leasing nei confronti della parte venditrice del cespite. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto.
In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8971/2017 prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il c Numero sezionale 2665/2021Numero di raccolta generale 10252/2022oncedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola Data pubblicazione 30/03/2022 contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la legitimatio ad causam ma la titolarità attiva del rapporto” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015, Rv. 636742). Poiché nel caso di specie, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso e dal controricorso, emerge alcuna indicazione circa l’esistenza di una clausola contrattuale idonea a riconoscere all’utilizzatore del bene immobile in leasing la stessa posizione contrattuale del concedente, con le relative azioni esercitabili nei confronti del venditore del cespite, il Collegio ritiene opportuno invitare le parti a dedurre sul punto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 101, secondo comma, e 384, terzo comma, c.p.c., rinviando il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, invitando le parti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 101, secondo comma, e 384, terzo comma, c.p.c., a dedurre, nel termine previsto per il deposito delle memorie, anche sulla questione della titolarità del rapporto, con specifico riferimento all’esistenza di clausola contrattuale idonea ad attribuire all’utilizzatore del bene immobile in leasing la stessa posizione contrattuale del concedente, con le relative azioni esercitabili direttamente nei confronti del venditore del cespite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 10 dicembre 2021. IL PRESIDENTE (R.M. Di Virgilio) F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A