Cassation court dismisses appeal due to parties' settlement agreement abandoning all claims and counterclaims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a settlement agreement reached by both parties while the case was pending. The Consorzio Ancona per lo Sport and Impresa Costruzioni Cav. Lav. Rozzi Costantino & C. S.p.A. mutually agreed to abandon their respective claims and counterclaims with a compensation of litigation costs. Consequently, the court ruled that the legal proceedings must be terminated without issuing a substantive decision on the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement to abandon claims and counterclaims, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15604/2017 proposto da: CONSORZIO ANCONA PER LO SPORT in liquidazione (C.F. e P. Iva: 01250770425), in persona del Liquidatore e legale rappresentante Dott. Marco Guidi, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Belelli - Studio Legale Associato Belelli (C.F.: BLLMSM 45P07 A2711) del Foro di Ancona, in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Benaco n. 5, presso lo studio dell'Avv. M. Chiara Morabito del Foro di Roma; - ricorrente- contro IMPRESA COSTRUZIONI Cav. Lav.
ROZZI COSTANTINO & C. S.p.A. (C.F. e P. IVA: 00105250443), in concordato preventivo omologato, legalmente rappresentata dal Commissario Liquidatore Rag. Paolo Petrocchi, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15604/2017 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 9974/2022 rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al controricorsData pubblicazione 28/03/2022o, dall’Avv.
Marco Manfredi (C.F.: MNFMRC53L23C615W) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 32, presso studio Avv. Marco Feroci ); - controricorrente– -avverso la sentenza n. 529/2017 emessa dalla Corte d’appello di Ancona in data 07/04/2017 e notificata l’11/04/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto in fatto Con sentenza n. 1730 del 10.11.2010, il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Consorzio “Ancona per lo Sport”, revocava il decreto ingiuntivo n. 843/2007, emesso nei suoi confronti in data 14.08.2007, condannandolo al pagamento, in favore della opposta Impresa di Costruzioni Cav.
Lav. Rozzi Costantino & C. S.p.A., dell'importo di € 42.451,96, nonché delle spese processuali. Quanto, in particolare, all’eccezione, sollevata dall’ opponente, di difetto di legittimazione della società opposta, riteneva che la stessa, in quanto capofila dell’associazione delle imprese appaltatrici (ATI), fosse titolare del credito azionato e, dunque, legittimata a richiederne l’adempimento, nonostante il conferimento, al Consorzio Impianti Sportivi Ancona (CISA), di mandato irrevocabile per la riscossione dei crediti derivanti dall'appalto L’opponente Consorzio "Ancona per lo Sport” impugnava la predetta decisione.
Si costituiva l'appellata lmpresa di Costruzioni Cav. Lav. Rozzi Costantino & C. S.p.A., in concordato preventivo omologato. Con sentenza del 7.4.2017, la Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Consorzio Ancona per lo sport in liquidazione, sulla base di due motivi. L’Impresa Costruzioni Cav. Lav. Rozzi Costantino & C. s.p.a. ha resistito con controricorso. Con atto del 18 gennaio 2022, le parti, sulla premessa di essere F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15604/2017 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 9974/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 addivenuti nelle more del giudizio ad una soluzione transattiva della controversia, concordando l’abbandono delle reciproche pretese con compensazione delle spese del relativo giudizio, rispettivamente, dichiaravano di rinunciare (la ricorrente) ai sensi dell’art. 390 c.p.c. al ricorso e di aderire alla rinuncia, con rinuncia al controricorso, e all’accordo di compensazione delle spese (la controricorrente).
Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 81, 100, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., con riferimento alla titolarità del diritto azionato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omesso esame di documenti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c..
3. Con atto del 18 gennaio 2022, le parti, sulla premessa di essere addivenuti nelle more del giudizio ad una soluzione transattiva della controversia, concordando l’abbandono delle reciproche pretese con compensazione delle spese del relativo giudizio, rispettivamente, dichiaravano di rinunciare (la ricorrente) ai sensi dell’art. 390 c.p.c. al ricorso e di aderire alla rinuncia, con rinuncia al controricorso, e all’accordo di compensazione delle spese (la controricorrente). In particolare, mentre la rinuncia è stata formalizzata dal liquidatore legale rappresentante del Consorzio, dott. Marco Guidi, ha aderito alla rinuncia la resistente Impresa Costruzioni Cav. Lav. Rozzi Costantino & C. Spa in concordato preventivo omologato in data 13/8/07, rappresentata dal procuratore e difensore costituito Avv. Marco Manfredi, munito di delega idonea alla rinuncia.
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese di giudizio, ex art.391, ultimo comma c.p.c. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15604/2017 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 9974/2022 In considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono neanche i Data pubblicazione 28/03/2022 presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass.n. 19560 del 2015);
P. Q. M. la Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 25.2.2022. Il Presidente Dott. Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A