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Sentenza — n. 9842/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against disciplinary suspension for a notary who violated impartiality and competition rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9842/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Gazzanti Pugliese's appeal against a disciplinary suspension imposed by the Notarial Council for violating rules on impartiality and professional competition. The Council found that the notary's repeated acts of performing professional services for a third-party agency during mandatory duty hours and issuing excessive invoices demonstrated a breach of the duty of impartiality and illicit competition. Although the notary argued his lack of prior censures should mitigate the penalty, the court ruled that the gravity and repetition of the violations outweighed this factor, leaving the suspension in place.

Regesto Legislator

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Art. 147, lett. a), b), c) della legge notarile n. 89/1913; nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la sanzione della sospensione può essere irrogata quando le violazioni del dovere di imparzialità e della concorrenza leale sono plurime e reiterate, rendendo l'incensuratezza del ricorrente insufficiente a giustificare l'applicazione di attenuanti generiche.

Parole chiave

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disciplinary procedure notary law duty of impartiality professional competition mitigating circumstances suspension penalty Cassation court responsabilità civile del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 147, lett. a), b), c) della legge notarile n. 89/1913
violazione dell'art. 147, lett.
Art. 144 della legge notarile n. 89/1913
la violazione o falsa applicazione dell'art. 144, 1° co., della legge n.
Art. 133 cod. pen.
Art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689
e per gli illeciti amministrativi dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (così in motivazione Cass.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art.
art. 15 cod. pen
la nullità dell'ordinanza e del procedimento per omessa pronuncia; la violazione dell'art. 15 cod. pen.; la falsa applicazione dell'art.
art. 360 cod. proc. civ
dell'art. 360 cod. proc. civ.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. 12.2.2020, n. 3458
Cass. 12.2.2020, n. 3458).
Cass. 25.2.2000, n. 2138
Cass. 25.2.2000, n. 2138, secondo cui nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione).
Cass. 28.2.2019, n. 6016
689" (così in motivazione Cass. 28.2.2019, n. 6016).
Cass. sez. un.20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un.20.2.2020, n. 4315).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso n. 31374 - 2019 R.G. proposto da: GAZZANTI PUGLIESE di COTRONE ANTONIO - c.f. GZZNTN60D21H501R - elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.B. Martini, n. 13, presso lo studio dell'avvocato professor Andrea Di Porto che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CONSIGLIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di ROMA, VELLETRI e CIVITAVECCHIA - c.f. 80126830589 - in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Costantino Morin, n. 45, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Giacchetti che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRO RICORRENTE e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di ROMA INTIMATOavverso l'ordinanza n. 7959 - 10.6/15.7.2019 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione della causa svolta all'udienza in camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri, che ha chiesto dichiararsi in parte inammissibile ed in parte infondato l'esperito ricorso, in subordine ed in ogni caso ne ha chiesto l'integrale rigetto, udito l'avvocato Andrea Di Porto per il ricorrente, udito l'avvocato Alessandro Giacchetti per il controricorrente;

FATTI DI CAUSA 1. Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia chiedeva, all'esito della riunione consiliare del 18.10.2017, l'avvio di procedimento disciplinare a carico del notaio Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone per i seguenti illeciti:

1) violazione dell'art. 147, lett. b), della legge notarile (n. 89/1913), in relazione all'art. 31, lett. f), dei principi di deontologia ("violazione del dovere di imparzialità nell'assunzione dell'incarico mediante ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali"), per essere venuto meno in modo non occasionale al dovere di imparzialità, svolgendo ricorrenti prestazioni professionali presso la "Notar Assistent" s.r.I.;

2) violazione dell'art. 147, lett. c), della legge notarile, per essersi servito dell'opera di procacciatori di clienti e per aver fatto illecita e deplorevole concorrenza nei confronti dei colleghi rispettosi delle norme;

3) violazione dell'art. 147, lett. a), della legge notarile, per aver compromesso con la propria condotta il decoro ed il prestigio della classe notarile. In particolare, si contestava al notaio Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone di aver, nei mesi tra ottobre e dicembre 2016 e gennaio ed aprile 2017, stipulato 101 atti presso l'agenzia di servizi "Notar Assistent" s.r.I., ubicata in Roma, alla piazza Cesare Cantù, n. 16, quasi esclusivamente nei giorni di assistenza obbligatoria presso la sua sede; di aver, nel periodo compreso tra dicembre 2015 e dicembre 2016, emesso fatture per l'esorbitante importo di euro 279.555,40, con indicazione della generica causale dell'effettuazione di visure ipocatastali e del reperimento di documentazione, in favore della "Orizzonte 2015" s.r.I., società partecipata in via esclusiva dalla medesima persona partecipante all'80°/0 al capitale della "Notar Assistent" s.r.l.

2. La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina ("CO.RE.DI.9 del Lazio con decisione del 6.11.2018 reputava il notaio Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone responsabile unicamente per la violazione dell'art. 147, lett. b), della legge notarile, in relazione all'art. 31, lett. f), dei principi di deontologia e gli irrogava la sanzione della censura.

3. Il Consiglio Notarile di Roma proponeva in data 5.12.2018 reclamo alla Corte d'Appello di Roma. Si costituiva il notaio Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone. Instava per il rigetto del reclamo principale ed esperiva reclamo incidentale. In particolare deduceva, con il reclamo incidentale, da un lato, che aveva stipulato gli atti oggetto di contestazione presso l'immobile, in Roma, alla piazza Cesare Cantù, n. 16, di proprietà di Anna Gabrielli, siccome costei gli aveva assicurato la disponibilità di una stanza, sicché non aveva avuto alcun contatto o rapporto con l'agenzia di servizi "Notar Assistent", s.r.l. per giunta in liquidazione; dall'altro, che gli atti la cui stipulazione gli era stata contestata, costituivano, numericamente, appena il 6% del totale complessivo degli atti rogati nel medesimo periodo, sicché la loro stipulazione non poteva reputarsi "ricorrente". Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma rassegnava le sue conclusioni.

4. Con ordinanza n. 7959/2019 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il reclamo principale, rigettava il reclamo incidentale e, a parziale modifica del provvedimento impugnato, reputava il reclamante incidentale responsabile anche per la violazione dell'art. 147, lett. c), leg. not. e per la violazione dell'art. 147, lett. a), leg. not. e gli irrogava la sanzione della sospensione per la durata di un mese. Evidenziava in primo luogo la corte che, alla stregua degli elementi indiziari raccolti, univoci e concordanti, il reclamo incidentale era privo di fondamento.

Evidenziava in particolare che lo stato di liquidazione della "Notar Assistent" s.r.l. era del tutto irrilevante; che invero la presenza, all'esterno dello stabile di piazza Cesare Cantù, n. 16, di una targa con l'indicazione "Notar Assistent s.r.l. Consulenza Notarile", con l'aggiunta di due numeri telefonici e con la specificazione del piano e del numero di interno, era idonea a dar conto non solo della disponibilità dell'immobile da parte della s.r.l. ma pur della presenza in loco, presenza debitamente veicolata all'esterno, alla clientela, di un notaio collegato alla società; e ciò viepiù che il reclamante incidentale non avrebbe potuto che utilizzare la linea telefonica e la rete intemet della società.

Evidenziava altresì che era esiguo il numero di coloro che avevano stipulato presso l'immobile di piazza Cesare Cantù, n. 16, e che il notaio Gazzanti aveva indicato come già suoi assistiti, cosicché la maggior parte della clientela di piazza Cesare Cantù era stata senz'altro veicolata dalla "Notar Assistent".Evidenziava inoltre che, in considerazione dell'ampio lasso temporale cui erano da ascrivere gli atti oggetto di contestazione, doveva reputarsi senza dubbio sussistente il requisito delle "prestazioni ricorrenti", il che non solo induceva ad escludere il carattere episodico della condotta, ma rendeva irrilevante il modesto rapporto percentuale tra gli atti contestati ed il complessivo numero degli atti rogati nel periodo.

Evidenziava in secondo luogo la corte che, alla stregua degli elementi indiziari raccolti, univoci e concordanti, il reclamo principale era parzialmente fondato. Evidenziava in particolare che il notaio Gazzanti non aveva in alcun modo documentato l' "esternalizzazione" presso la "Orizzonte 2015" s.r.l. dei dedotti servizi di supporto amministrativo e di segreteria; che invero dalle allegate fatture si desumeva, in linea del tutto generica e per nulla verificabile, unicamente l'affidamento alla medesima s.r.l. di servizi di visura presso la conservatoria ed il catasto, servizi la cui esecuzione era stata affidata anche ad altre agenzie.

Evidenziava quindi che l'esorbitanza degli importi corrisposti alla "Orizzonte 2015" s.r.l. e quali emergenti dalle fatture allegate, importi di gran lunga superiori a quelli in via ordinaria corrisposti per servizi di visura ipotecaria e catastale, induceva a ritenere che quelle stesse somme fossero state versate dal notaio Gazzanti quale "compenso per l'opera di procacciamento di clienti svolta dalla Notar Assistent s.r.l." (così ordinanza impugnata, pag. 12), viepiù che alla stregua delle visure camerali era stato ampiamente dimostrato che Salvatore Ciaccia, socio unico della "Orizzonti 2015" s.r.l. era socio per l'80% del capitale e liquidatore della "Notar Assistent" s.r.l.

Evidenziava infine la corte che, alla stregua dei rilievi indiziari all'uopo premessi, doveva reputarsi comprovata pur la violazione dell'art. 147, lett. a), leg. not. con riferimento alla lesione del decoro e del prestigio della classe notarile.5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Roma non ha svolto difese.

6. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari il controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 27, 2° co., Cost., degli artt. 533, 1° co., e 192 cod. proc. pen., degli artt. 115 e 116, 1° co., cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell'art. 31, lett. f), dei principi di deontologia professionale approvati con delibera n. 2/56 del 5.4.2008 del C.N.N. e dell'art. 147, lett. a), b) e c), della legge n. 89/1913.

Deduce, in primo luogo, che, pur sul terreno delle regole della prova indiziaria in ambito civile, ha errato la corte di merito, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, ad opinare per la sua responsabilità in ordine alla violazione dell'art. 147, lett. b), della legge notarile, in relazione all'art. 31, lett. f), dei principi di deontologia. Deduce, innanzitutto, che nella specie non ricorre l'estremo dell'esecuzione di "ricorrenti prestazioni" negli spazi fisici presso cui opera un soggetto terzo.Deduce segnatamente che gli atti oggetto di contestazione risultano stipulati in un arco temporale di soli sette mesi, inferiore all'anno solare, e rappresentano una percentuale di appena il 6%, non rilevante, dunque, rispetto al totale degli atti stipulati nello stesso periodo.

Deduce, altresì, che nella specie non ricorre l'ulteriore estremo dell' "operatività presso un soggetto terzo", avente la disponibilità degli spazi fisici ove le "ricorrenti prestazioni" sono da svolgere. Deduce segnatamente che è da escludere che la mera permanenza della targa identificativa all'esterno dello stabile di piazza Cesare Cantù, n. 16, deponga nel senso che la "Notar Assistent", società in stato di liquidazione, in grave squilibrio economico e patrimoniale, abbia continuato ad operare. Deduce segnatamente che, acquisito il riscontro dello stato di liquidazione della "Notar Assistent", sarebbe stato onere del Consiglio Notarile dimostrare viceversa la perdurante operatività della medesima s.r.l.

Deduce segnatamente che, acquisito il riscontro, incontestato, della risoluzione del contratto di locazione in precedenza intercorso tra la proprietaria dell'immobile e la "Notar Assistent" s.r.I., sarebbe stato ragionevole, piuttosto, ammettere la concessione ad egli ricorrente da parte della proprietaria della disponibilità di una stanza dell'immobile. Deduce, in secondo luogo, che, pur sul terreno delle regole della prova indiziaria in ambito civile, ha errato la corte di merito, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, ad opinare per la sua responsabilità in ordine alla violazione dell'art. 147, lett. c), della legge notarile.

Deduce, innanzitutto, che il primo degli elementi presuntivi sui quali la corte distrettuale ha fatto leva, ovvero la pretesa veicolazione da parte della "Notar Assistent" degli atti stipulati oggetto di contestazione, è frutto di una doppia presunzione, in considerazione dello stato di liquidazione in cui tale società versava. Deduce, altresì, che ha dato prova che taluni degli stipulanti gli atti oggetto di contestazione, erano suoi clienti da epoca precedente; che è personalmente radicato nel quartiere "Appio Latino", il che dà ragione della stipulazione degli atti contestati; che ha ampiamente documentato l'affidamento alla "Orizzonte 2015" s.r.l. di servizi di segreteria ed amministrativi; che il collegamento tra la "Notar Assistent" e la "Orizzonte 2015" non ha valenza ai fini della dimostrazione del pagamento dell'opera di procacciamento.

Deduce, in terzo luogo, che l'insussistenza di idonei riscontri indiziari in rapporto alla prima ed alla seconda violazione contestata importa ex se la dimostrazione dell'insussistenza di qualsivoglia prova in rapporto alla terza violazione, ovvero in ordine alla violazione dell'art. 147, lett. a), leg. not., correlata alla presunta lesione del decoro e del prestigio della classe notarile.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell'ordinanza e del procedimento per omessa pronuncia; la violazione dell'art. 15 cod. pen.; la falsa applicazione dell'art. 31, lett. f), dei principi di deontologia professionale approvati con delibera n. 2/56 del 5.4.2008 del C.N.N. e dell'art. 147, lett. b), della legge n. 89/1913. Deduce che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sull'addotto concorso "apparente" tra l'art. 31, lett. f), del codice deontologico e l'art. 147, lett. c), della legge n. 89/1913 e, comunque, ha errato nel disconoscere il concorso "apparente" tra le prefigurate disposizioni.Deduce segnatamente che tra le medesime astratte fattispecie sussiste un rapporto di continenza, "giacché la concorrenza illecita mediante ricorso all'opera di un procacciatore, punita dalla norma di legge (sovraordinata), comporta sempre anche la violazione del dovere di imparzialità nell'assunzione dell'incarico, sanzionata dalla norma deontologica (subordinata)" (così ricorso, pag. 20).

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 144, 1° co., della legge n. 89/1913. Deduce che la corte di seconde cure ha accertato la sua trentennale incensuratezza disciplinare. Deduce che tale circostanza avrebbe giustificato l'applicazione delle attenuanti generiche e quindi la sostituzione della sanzione della sospensione con la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 15.493,00.

10. Il primo motivo di ricorso va respinto.

11. Va dato atto dapprima dell'ineccepibilità del rilievo della Corte d'Appello di Roma secondo cui le sanzioni irrogate nel caso di specie "non assumono natura punitiva", "né sono afflittive personalmente o patrimonialmente (...) quanto lo sono le sanzioni previste per l'insider trading o la manipolazione di mercato" (così ordinanza impugnata, pag. 14). E ne va dato atto, propriamente, nel solco dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti (nella specie, notaio), in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del "ne bis in idem" - secondo le statuizioni della sentenza della Corte E.D.U. 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - in quanto la sanzione „0. disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale (cfr.

Cass. 3.2.2017, n. 2927). Su tale scorta non si giustifica la prospettazione del ricorrente, veicolata dal primo mezzo di impugnazione (cfr. ricorso, pagg. 6 - 8), a tenor della quale, in dipendenza dell'applicabilità al procedimento disciplinare notarile dei principi, tra cui la presunzione di innocenza, mutuati dal processo penale, ha errato la Corte di Roma ad applicare anziché la regola di giudizio, che ne costituisce logico corollario, dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio” viceversa la regola di giudizio del "più probabile che non".

12. In rapporto alla valutazione logico-inferenziale operata dalla Corte di Roma ("ritiene il collegio che (...) sussistano invece più elementi indiziari (...)": così ordinanza impugnata, pag. 8; "riguardo alla prova presuntiva sul punto, che questa Corte ritiene raggiunta (...)": così ricorso, pag.

13) va senz'altro condiviso il rilievo del Pubblico Ministero, secondo cui con il primo motivo ci si limita "all'allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa" (così conclusioni P.M., pag.

2. Cfr. controricorso, pagg. 9 - 10). Il primo mezzo, pertanto, nonostante la diversa indicazione di cui alla relativa rubrica, si qualifica essenzialmente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. Del resto, è esattamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). Su tale scorta si osserva quanto segue.

13. Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: (cfr.

Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte territoriale ha - così come si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo sia allorché ha riscontrato l'infondatezza del reclamo incidentale (cfr. pagg. 7 - 11), sia allorché ha riscontrato il parziale buon fondamento del reclamo principale del consiglio notarile (cfr. pagg. 11 e ss.). Ciò tanto più che, a fronte - sostanzialmente - dell'asserita erronea valutazione degli elementi di riscontro indiziario (di cui si è segnatamente dato conto in sede di illustrazione del primo motivo), sovviene l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo comunque il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr.

Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234), recte, al cospetto del novello disposto del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., circoscritto alla verifica dell' "omesso esame circa un fatto decisivo (...)" (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847, ove, con riferimento all'abrogato n. 5 cit., si puntualizzava che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non potesse limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma dovesse far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario potesse dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo).

14. Per altro verso - e comunque - l'iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte romana, è in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica. Del resto, questo Giudice del diritto ha spiegato che è, ai sensi dell'art. 31, lett. f), contraria ai principi di deontologia professionale la presenza frequente, per rogare atti, del notaio presso lo stabile recapito di organizzazioni, trattandosi di un comportamento in grado di turbare le condizioni che ne assicurano l'imparzialità, ed idoneo ad esser qualificato in guisa di consapevole concorso in una scelta di "etero-direzione" della condotta del notaio stesso; che invero il dovere d'imparzialità del notaio va inteso in termini di astensione, in via preventiva e di garanzia dell'immagine della categoria, da qualsiasi comportamento idoneo ad influire sulla sua designazione (cfr. Cass. 12.2.2020, n. 3458).

15. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

16. Si premette che, alla stregua del prospettato concorso "apparente", il ricorrente assume, in fondo, che la Corte d'Appello di Roma avrebbe dovuto escludere la violazione dell'art. 31, lett. f), del codice deontologico e la fattispecie di cui alla lett.

b) dell'art. 147 della legge n. 89/1913 dal quadro delle violazioni a lui ascrivibili con conseguente rideterminazione della sanzione irrogabile (cfr. ricorso, pagg. 20 - 21). E si è premesso che la contestata ed ascritta violazione dell'art. 147, lett. b), della legge notarile, in correlazione con l'art. 31, lett. f), dei principi di deontologia, è connessa allo svolgimento di ricorrenti prestazioni professionali presso la "Notar Assistent".

17. Su tale scorta si puntualizza, dapprima, che la Corte di Roma si è pronunciata in ordine al preteso concorso "apparente". E' sufficiente al riguardo il riscontro dei passaggi motivazionali di cui al paragrafo 2.2. dell'impugnato dictum (cfr. pagg. 15 - 16).

18. Sulla stessa scorta si puntualizza, dipoi, che ineccepibili sono i rilievi alla stregua dei quali la Corte di Roma ha disconosciuto il concorso "apparente". Del resto, al di là della coincidenza delle condotte materiali, distinti sono gli interessi sottesi alle norme, cui si correlano gli illeciti contestati nella specie. L'interesse a che il notaio non operi ripetutamente al di fuori del proprio studio, ha una valenza sua propria. L'interesse a che il notaio non si avvalga di procacciatori, ha una valenza autonoma, del pari sua propria. L'interesse a che il notaio - ancorché con le medesime condotte - non comprometta la dignità propria ed il prestigio della classe di appartenenza, ha parimenti una sua valenza, ulteriore ed autonoma.

19. Il terzo motivo di ricorso analogamente va respinto.

20. Viene in rilievo la previsione del 1° co. dell'art. 144 leg. not., come sostituita dall'art. 26 del dec. Igs. 1.8.2006, n. 249: "se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione, e la sospensione alla destituzione".

21. Ebbene, sicuramente, in sede di giudizio disciplinare notarile, circostanze attenuanti di carattere soggettivo, quali l' "incensuratezza" penale e disciplinare, non sono funzionali soltanto alla graduazione della sanzione da irrogare (cfr. Cass.6.7.2006, n. 15351). In ogni caso, al cospetto del surriferito dettato normativo, il concreto riscontro della ricorrenza di circostanze attenuanti è senza dubbio rimesso alla valutazione del giudice del merito. Difatti, questa Corte spiega che nel procedimento disciplinare a carico dei notai la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (cfr.

Cass. 27.5.2011, n. 11790. Si tenga conto che i "fatti" che questa Corte ebbe a scrutinare con la testé menzionata pronuncia n. 11790/2011, risalivano all'anno 2007 ed al primo trimestre del 2008, quindi erano successivi alla novella di cui al dec. Igs. n. 249/2006. Cfr. altresì Cass. 12.2.2020, n. 3458, secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, nel caso in cui siano commessi gli illeciti di cui all'art. 147, 1° co., I. n. 89 del 1913, ma ricorrano circostanze attenuanti, la sanzione della sospensione può in via generale essere sostituita dalla pena pecuniaria, come stabilito dall'art. 144 I. cit.

Cfr. Cass. 25.2.2000, n. 2138, secondo cui nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione).

22. Or dunque, è vero che la corte d'appello ha rilevato l' "incensuratezza" del ricorrente, come idonea a controbilanciare la natura delle plurime e reiterate violazioni contestate, espressamente ai fini della quantificazione - in un mese - della sanzione della sospensione. E tuttavia è indubitabile che la "natura delle plurime violazioni contestate e [il] ripetersi delle condotte sanzionate" (così ordinanza impugnata, pag.

17) non possa che concorrere a dar ragione, in pari tempo, implicitamente certo, comunque univocamente, del disconosciuto rilievo dell'"incensuratezza" ai fini, appunto, della (mancata) concessione delle attenuanti generiche.

23. Si tenga conto, d'altronde, che, "nel procedimento disciplinare a carico dei notai, considerato che la legge notarile non prevede parametri predeterminati, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla"; e che, "in considerazione della natura punitiva che le è propria, ogni sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore dell'illecito, alla stregua dei criteri previsti per gli illeciti penali dall'art. 133 cod. pen. e per gli illeciti amministrativi dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (così in motivazione Cass. 28.2.2019, n. 6016).

24. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

25. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un.20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone, a rimborsare al controricorrente, Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a