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Decreto — n. 9596/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9596/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9596/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso proposto da: SPARAPANE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI, presso lo studio dell'avvocato AMINA L'ABBATE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO FINA; - ricorrente - Contro DE DONATIS ANTONELLA; - intimata - per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.793/2020 pubblicata in data 20 agosto 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SPARAPANE MICHELE; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9596/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione anticipi delle spese spese di difesa desistenza dall'azione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

RETO sul ricorso proposto da: SPARAPANE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI, presso lo studio dell'avvocato AMINA L'ABBATE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO FINA; - ricorrente - Contro DE DONATIS ANTONELLA; - intimata - per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.793/2020 pubblicata in data 20 agosto 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SPARAPANE MICHELE; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 24/2022 RG 7667-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 6/ 9--, 1 2022. Il Presidente titolare Pasqu le D'Ascola DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma,