Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9594/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9594/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9594/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

O sul ricorso proposto da: GURRERA LELIO, rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 cpc; - ricorrente - Contro SICILIA DIGITALE SPA; - intimata - per la cassazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Palermo relativa al giudizio iscritto al NRG 5214/2020, n.rep. 4622/2021, pubblicata in data 19 maggio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GURRERA LELIO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9594/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 702 bis cpc del Tribunale di Palermo relativa al giudizio iscritto al NRG 5214/2020, n.rep. 4622/2021, pubblicata in data 19 maggio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GURRERA LELIO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca dell'opposizione spese di difesa anticipi delle spese rinuncia al dibattimento orale riduzione delle spese giudiziarie ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

O sul ricorso proposto da: GURRERA LELIO, rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 cpc; - ricorrente - Contro SICILIA DIGITALE SPA; - intimata - per la cassazione dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Palermo relativa al giudizio iscritto al NRG 5214/2020, n.rep. 4622/2021, pubblicata in data 19 maggio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GURRERA LELIO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 21/2022 RG 18143-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola U( ) r^ ( DEPOsiTNTO% cisga.1.1