Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9593/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9593/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9593/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

CRETO sul ricorso proposto da: CORNELLI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO NEGRINI; - ricorrente - Contro GEI GESTIONI IMMOBILIARI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo studio dell'avvocato ROSA MATTIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUIGI MALANDRINO, FILIPPO ZILIOLI; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 563/2020 pubblicata in data 4 giugno 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CORNELLI PAOLO, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9593/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 563/2020 pubblicata in data 4 giugno 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CORNELLI PAOLO, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di difesa ripetibili dell'avvocato dispensa dal versamento delle spese deduzione delle spese professionali riduzione delle spese giudiziarie anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CRETO sul ricorso proposto da: CORNELLI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO NEGRINI; - ricorrente - Contro GEI GESTIONI IMMOBILIARI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo studio dell'avvocato ROSA MATTIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUIGI MALANDRINO, FILIPPO ZILIOLI; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 563/2020 pubblicata in data 4 giugno 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CORNELLI PAOLO, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. 19/2022 RG 22292-2020 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il /tLk 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola (6,1' 4.1Fun-rle 27,3 Vai DEPOSh ro iN CANC