Cassation appeal dismissed for lack of interest; appellants abandon case and bear litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants formally abandoned the proceedings and lost their interest in the decision. Although the opposing party did not join the abandonment, the court ruled that the sudden lack of interest rendered the appeal legally impossible to proceed. Consequently, the appellants were ordered to reimburse the respondent for litigation costs, while the double unified contribution was waived due to the procedural nature of the dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; When an appeal is abandoned by the appellant, the lack of interest renders it inadmissible, and the appellant bears the costs unless the double contribution is exempted by specific jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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RECUPPPP ORDINANZA C.U. ex art. 13 co. 1 Trae DPR 115k)2 sul ricorso 8124-2017 proposto da: Donéi (--3Li-ì. ANGELINI MARIELLA, ANGELINI PATRIZIO, AMBROSI MARIA LUISA e ANGELINI VALERIA, nella qualità di eredi di Marcello Angelini, ANGELINI CLAUDIO, ANGELINI ANDREINA e SCA SOCIETÀ DI COLTIVAZIONI AGRICOLE A R.L., rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIO FRATTEGIANI per procure in calce al ricorso; - ricorrenti - contro FARAONI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ADEMO BUZZI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1084/2016 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata in data 11/3/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che i ricorrenti, con atto in data 10/1/2022, hanno dichiarato di voler abbandonare il giudizio e di non avere interesse alla decisione della Corte, rinunciando agli atti;considerato che la controricorrente non risulta aver aderito alla rinuncia; ritenuto che: - l'affermata mancanza, evidentemente sopravvenuta, di interesse alla decisione invocata con il ricorso comporta l'inammissibilità dello stesso e la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione; - a fronte di una causa di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono i presupposti per condannare i ricorrenti al pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.300,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e le spese generali nella misura del 15%. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 gennaio 2022. Il Pr Felice Il Funziorar:o P-aórc75kF-A7- lirE, I r"! fhmet. 2 3 MAR. 2o2 i."14111.Ava m.,41 t‘A • —‘ r