Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the deceased client and heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal by the deceased appellant's heirs. The procedural outcome relied on the statutory requirements for withdrawal under the Code of Civil Procedure. The court ruled that the judgment was validly terminated because the necessary conditions for extinguishing the lawsuit were met without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The court may declare a lawsuit extinguished upon the formal withdrawal of the appeal by the parties, provided the withdrawal meets the statutory requirements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso proposto da: MARCHESI GIAN LUIGI (deceduto nelle more del giudizio) e per lui gli eredi MARCHESI LISA, MARCHESI SILVIA, MARCHESI MARCO, BETTINZOLI IVANA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO LOMBARDI giusta procura allegata all'atto di rinuncia; - ricorrenti- contro FAINI CHIARA, BELLONI CORRADO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, rappresentati e difesi dall'avvocato ENRICO BERTELLI LEONESIO; NOLLI GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.DENZA, 50/A, presso lo studio dell'avvocato STEFANO REPOSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO BERTELLI LEONESIO; - con troricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.108/2017 pubblicata in data 26 gennaio 2017;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MARCHESI GIAN LUIGI (deceduto nelle more del giudizio) e per lui gli eredi MARCHESI LISA, MARCHESI SILVIA, MARCHESI MARCO, BETTINZOLI IVANA, accettata dai controricorrenti; rilevato che là rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; 20/2022 RG 9227-2017 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma l /( 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, '22 NAR.