Cassation court declares appeal inadmissible for failure to distinguish facts between first instance and second instance judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Tizian brothers inadmissible because they failed to demonstrate a difference in the factual basis between the first and second instance judgments. Although the appellants alleged a violation of Article 1061 of the Civil Code regarding the servitude, the court found their arguments did not meet the procedural requirement of distinguishing the facts underlying the lower court's decisions. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellants were ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Art. 348-bis, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to distinguish the factual grounds relied upon in the first instance judgment from those used to reject the appeal, as the law requires a clear demonstration of differing factual bases to proceed to a merits review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 949-2017 proposto da: TIZIAN MARCO, TIZIAN GUIDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANASTASIO II N. 109, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA DEL BUFALO, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO SIGNORATO, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro 2022 TRONCONI FAUSTO,GAIONI MIRCA, PROVA AMOA 371 CRISTINA, PROVA RUGGERO, PROVA SERENA, eredi del defunto PROVA FRANCO elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 949/2017 Numero sezionale 371/2022 Numero di raccolta generale 9067/2022 presso lo studio dell'avvocato JACOPO FILIPPO Data pubblicazione 21/03/2022 TROJANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUGUSTO DE BENI, giusta delega in atti; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 1131/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - Marco e Guido Tizian citarono in giudizio Fausto Tronconi e Maria De Melchiori chiedendo che fosse trasferito, ai sensi dell’art. 1068 cod. civ., l’esercizio di una servitù di passaggio, il cui esercizio era divenuto più gravoso per il loro fondo; - i convenuti, oltre ad opporsi all’accoglimento della domanda, in via riconvenzionale chiesero dichiararsi acquistato per usucapione anche l’utilizzo carraio; - riassunta la causa, dopo il decesso della De Melchiori, nei confronti dell’erede Franco Prova, il Tribunale, disattesa la domanda principale, accolse quella riconvenzionale, dichiarando che la parte F i r m a t o D a :
N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 949/2017 Numero sezionale 371/2022 Numero di raccolta generale 9067/2022 convenuta aveva acquisito per usucapione il diritto di Data pubblicazione 21/03/2022 passaggio carraio; - la Corte d’appello di Venezia, rigettò l’impugnazione dei Tizian;
Marco e Guido Tizian ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e gli intimati resistono con controricorso. Osserva 1. Il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.1061 cod. civ., assumendo mancare le opere visibili e permanenti del passaggio anche carraio, non supera lo scrutinio d’ammissibilità, trattandosi di doglianza non puntualmente sottoposta alla Corte d’appello. Ciò risulta dalla sentenza impugnata, la quale non riporta un tal motivo; non solo i ricorrenti non addebitano specificamente alla sentenza impugnata di avere omesso di riportare il motivo, ma, addirittura, confermano di non averlo formulato, siccome si trae da pag. 8 del ricorso, laddove gli stessi scrivono di avere appellato la sentenza di primo grado <<chiedendo che, in sua riforma, accertata la comodità del percorso alternativo offerto, fosse accolta la domanda già svolta, previo eventuale rinnovo del CTU, ed in subordine, per l’accoglimento della domanda risarcitoria alternativa>>.
2. Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo a riguardo dell’apparenza della servitù di passo carraio, è inammissibile. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 949/2017 Numero sezionale 371/2022 In presenza di “doppia conforme”, trovando Numero di raccolta generale 9067/2022Data pubblicazione 21/03/2022 applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 949/2017 Numero sezionale 371/2022 Numero di raccolta generale 9067/2022 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il Data pubblicazione 21/03/2022 ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022. Il Presidente (Felice Manna) F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N