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Ordinanza — n. 9056/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding choice of alternative obligation timing in bankruptcy proceedings under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9056/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the appeal against a Rome Court of Appeal judgment concerning the choice of alternative obligations in bankruptcy. The appellant argued the lower court incorrectly identified the moment of irrevocable choice, citing the court's admission of the debt rather than the initial request. The Court agreed that the choice cannot be equated with the judicial admission of the claim in bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1286 cod. civ.; Art. 2932 cod. civ.: The manifestation of choice in alternative obligations cannot be identified with the judicial provision admitting a claim to the bankruptcy estate, but must be determined by the first irrevocable act of will.

Parole chiave

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alternative obligations bankruptcy proceedings choice of obligation irrevocable choice Civil Code Italy judicial admission legitimacy appeal trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1286 cod. civ.
La scelta, a mente dell’art. 1286 cod. civ., spetta al debitore, salvo diversa pattuizione ed essa deve essere portata a conoscenza della controparte perché diventi irrevocabile.
Art. 2932 cod. civ.
art. 2932 cod. civ
art. 101 cod. proc. civ
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa interpretazione e applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., anche con riferimento al n.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 141 cod. proc. civ
Assume la ricorrente che la notifica dell’atto di citazione in primo grado della Tivoli era stata effettuata presso la sede legale della convenuta, invece che al domicilio eletto in contratto, ai sensi dell’art. 141 cod. proc. civ.
art. 1286 cod. civ
La scelta, a mente dell’art. 1286 cod. civ., spetta al debitore, salvo diversa pattuizione ed essa deve essere portata a conoscenza della controparte perché diventi irrevocabile.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5445-2017 proposto da: POLVERIFICI GIOVANNI STACCHINI S.R.L .IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 26, presso lo studio dell'avvocato PIETRO BORIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro TIVOLI 2000 S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 4770/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5445/2017 Numero sezionale 370/2022 Numero di raccolta generale 9056/2022 La Corte osserva Data pubblicazione 21/03/2022 1. La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti: - con contratto del 6/7/1992 la Interporto Roma est s.r.l. si obbligò a cedere alla Multiservices s.r.l. le proprie partecipazioni sociali nella s.r.l.

Polverifici Giovanni Stacchini in liquidazione, costituenti l’intero capitale sociale di quest’ultima società; il 19/11/1993 alla Multiservices subentrò Tivoli 2000 s.r.l. (già denominata Serena 2001 s.r.l.); - la Tivoli convenne in giudizio la Polverifici perché fosse dichiarato l’avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà, inclusi i diritti volumetrici del compendio immobiliare sito in Tivoli o, comunque, perché si facesse luogo al consenso mancante, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; - della complessa vicenda che successivamente si è innestata (la Interporto avrebbe dovuto vendere le quote della Polverifici, con trasferimento a società fiduciaria, svincolare dal pegno un parte del pacchetto azionario, nel mentre la Tivoli si era obbligata ad attivarsi per un migliore assetto urbanistico, nonché a pagare un proprio debito ammontante a 49 miliardi di lire) è qui utile ricordare che la Interporto e la Tivoli, con scrittura dell’8/9/1997, avevano “risolto consensualmente la convenzione”, previo avveramento della condizione posta a carico di Interporto, la quale avrebbe dovuto farsi carico di ottenere una autorizzazione del Credito Italiano <<e con l’obbligo di far vendere dalla Polverifici Stacchini alla Tivoli 20000, entro il 30.10.1997, una quota identificata del terreno pari a circa mq 10.720 per la somma di 10.000.000.000 (miliardi) di lire oltre oneri (…) L’interporto aveva però la facoltà unilaterale di sostituire alle obbligazioni assunte quella di versare entro il medesimo termine, la somma pari a lire 12.000.000.000 alla Tivoli 2000>> (così riferisce la ricorrente); - sorta controversia, il 22.12.2006/23.1.2007 Tivoli, Interporto e Polverifici stipularono una transazione, con la quale Polverifici e Interporto si riconoscevano debitori solidali per € 5.700.000,00 e, per contro, Tivoli riconosceva alle controparti il diritto di pagare la minor somma di e 4.100.000,00 e, in caso d’inadempimento, di <<trasformare il corrispettivo in una quota del compendio F i r m a t o D a :

N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5445/2017 Numero sezionale 370/2022 immobiliare, e dei relativi diritti volumetrici, di proprietà della Polverifici Numero di raccolta generale 9056/2022 Data pubblicazione 21/03/2022 Stacchini>>; - l’azione sopra anticipata era stata avviata dalla Tivoli, essendo rimaste insoddisfatte le obbligazioni di cui alla transazione; - il Tribunale, accolta la domanda attorea subordinata, trasferì, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. il terreno con gli annessi diritti volumetrici; - la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione di Polverifici.

Polverifici Giovanni Stacchini s.r.l. in liquidazione ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi e Tivoli 20000 s.r.l. è rimasta intimata.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa interpretazione e applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., anche con riferimento al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la notifica dell’atto di citazione in primo grado della Tivoli era stata effettuata presso la sede legale della convenuta, invece che al domicilio eletto in contratto, ai sensi dell’art. 141 cod. proc. civ. e, pertanto, poiché l’appellata non era mai venuta a conoscenza dell’impugnazione, era difettato radicalmente il contraddittorio. 3.1. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento. Il Giudice del merito ha motivatamente negato valore di esclusività alla clausola e un tale apprezzamento, si è più volte chiarito, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 25731/2015, 14011/2005).

4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia <<insufficienza ed illogicità della motivazione circa un punto fondamentale della controversia ex art. 360 c. 1 n.

5) c.p.c.>>. Assume la ricorrente che la transazione prevedeva <<l’alternatività delle richieste: o la somma prevista o il trasferimento dell’immobile>> in favore di Tivoli 2000. La scelta, a mente dell’art. 1286 cod. civ., spetta al debitore, salvo diversa pattuizione ed essa deve essere portata a conoscenza della controparte perché diventi irrevocabile. Prosegue la ricorrente che, anche a volere ammettere che la Tivoli abbia operato la scelta direttamente con l’atto di citazione (la cui notifica la Polverifici contesta con il precedente infondato motivo), essa non avrebbe avuto effetto poiché con l’istanza di ammissione al F i r m a t o D a :

N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5445/2017 Numero sezionale 370/2022 Numero di raccolta generale 9056/2022 passivo nella procedura fallimentare riguardante la Interporto, coobbligata Data pubblicazione 21/03/2022 solidale per contratto, depositata l’8/10/2007, la Tivoli aveva manifestato la volontà d’incassare la somma di denaro; da ciò conseguiva che alla data del 15/11/2007 (notifica della citazione) essa aveva già scelto irrevocabilmente.

La Corte di merito aveva irragionevolmente deciso sul punto e in contrasto con i documenti in atti, non potendosi confondere la data della richiesta d’ammissione con il provvedimento giudiziale che accoglie l’istanza (nel caso all’esito dell’udienza del 16/9/2008). 4.1. Il motivo è fondato. In primo luogo occorre chiarire che nel corpo del motivo s’individua piuttosto nitidamente che la ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 1286 cod. civ., perché la sentenza impugnata, dopo avere inquadrato l’obbligazione nella categoria di quelle alternative, afferma che la Tivoli aveva effettuato la scelta irreversibile con la notifica dell’atto di citazione del 15/11/2007, con il quale aveva domandato farsi luogo del consenso mancante, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; nel mentre aveva giudicato irrilevante, perché successiva, la richiesta della somma di denaro, in relazione alla quale era stata ammessa al passivo fallimentare solo all’esito dell’udienza del 16/9/2008.

In sostanza, l’omesso esame che si addebita alla statuizione riguarda la corretta applicazione della legge, consistente nell’avere individuato la manifestazione di volontà della scelta con il provvedimento con il quale il giudice aveva ammesso al passivo il vantato credito e non già con il deposito dell’istanza d’ammissione, di epoca necessariamente anteriore. Ciò premesso, se per un verso il contenuto della doglianza è chiaro, senza necessità di opera integrativa alcuna, per altro verso, l’impropria evocazione dell’omesso esame di un fatto non risulta inficiare il significato censuratorio del motivo.

Discende da quanto sin qui esposto che la Corte di Roma è incorsa in errore, in quanto, ad ammettere che la scelta spettasse al creditore (sul punto non risulta essere stata richiamata censura formulata davanti al Giudice d’appello), la manifestazione di volontà della scelta non può identificarsi con il provvedimento giudiziario d’ammissione al passivo fallimentare. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a :

M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5445/2017 Numero sezionale 370/2022 Numero di raccolta generale 9056/2022 Alla luce di questo principio giuridico andrà, di conseguenza, verificato quale Data pubblicazione 21/03/2022 sia stata la prima irrevocabile scelta e quale la inefficace seconda, se l’istanza d’insinuazione nella procedura fallimentare della Interporto Roma Est s.r.l. o la citazione notificata alla Polverifici Stacchini s.r.l.

Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022. Il Presidente (Felice Manna) F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A