Cassation court dismisses appeal on condominium fees citing procedural violation of Article 101 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alevtyna Romanenko inadmissible against the Second Instance Court's rejection of her opposition to a default judgment. Romanenko argued violations of Articles 101, 3, and 24 of the Civil Procedure Code and the Constitution, while the opposing condominium and individual defendant resisted the claim. The court rejected the appeal because the procedural grounds raised did not justify reopening the case, resulting in a dismissal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.p.c.; Art. 3, 24 Cost.; Art. 645, 647 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not constitute a violation of the law or a defect in the judgment that warrants reopening the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 22196-2017 proposto da: ROMANENKO ALEVTYNA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CAPOLUPO; - ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA MONTEGRAPPA N. 31 COSENZA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANONACO, che lo rappresenta e difende; F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22196/2017 Numero sezionale 357/2022 Numero di raccolta generale 8716/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 COLISTRO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA DI CATALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORELLA PERNA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 302/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile, o in subordine di rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA Alevtyna Romanenko ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione degli artt. 101 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., 183, 645, 647 c.p.c.) avverso la sentenza n. 302/2017 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 23 febbraio 2017. Resistono con distinti controricorsi Franco Colistro ed il Condominio di via Montegrappa 31, Cosenza. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a :
S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22196/2017 Numero sezionale 357/2022 Numero di raccolta generale 8716/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 La Corte d’appello di Catanzaro respinse l’impugnazione di Alevtyna Romanenko contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cosenza il 28 giugno 2010, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, pronuncia con cui, revocato il decreto ingiuntivo, e dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra l’altro intimato Franco Colistro ed il Condominio di via Montegrappa 31, la signora Romanenko venne condannata al pagamento della somma di € 5.733,01.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente fissava l'adunanza della camera di consiglio per il 20 settembre 2018. All’esito di tale adunanza, venne tuttavia pronunciata ordinanza interlocutoria pubblicata il 18 dicembre 2018, avendo il Collegio escluso che ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 1, c.p.c., essendo meritevole di ulteriore trattazione la questione della improcedibilità del ricorso notificato a mezzo posta elettronica, non corredato dal deposito in cancelleria di copia analogica, con attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, in ipotesi di mancata contestazione della controparte regolarmente costituitasi.
La causa veniva perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a :
M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22196/2017 Numero sezionale 357/2022 Numero di raccolta generale 8716/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Pubblico Ministero ha formulato le sue conclusioni motivate e Franco Colistro ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo del ricorso di Alevtyna Romanenko lamenta in rubrica che la Corte di Catanzaro non avrebbe “assolto al potere- dovere di accertare il rispetto del principio del contraddittorio e del rispetto del diritto di difesa”. Viene denunciata anche l’omessa, e/o apparente ed illogica motivazione. Si richiama nel contenuto della censura l’eccezione spiegata contro la riunione dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo separatamente promossi dai due condebitori ingiunti Alevtyna Romanenko e Franco Colistro, e poi si prospettano in subordine vizi inerenti al procedimento di convocazione dell’assemblea di condominio che aveva approvato le spese ingiunte, nonché la tardività della produzione e i vizi di validità del verbale di assemblea che aveva liberato Franco Colistro dal vincolo solidale.
Il controricorrente Franco Colistro ha eccepito la nullità della notifica del ricorso operata a mezzo posta elettronica certificata, quanto al formato dell’allegato contenente la procura alla lite (jpeg, anziché pdf), sprovvisto di firma digitale, nonché la mancata attestazione di conformità del documento informatico all’originale analogico. Tali eccezioni non vanno accolte. Alevtyna Romanenko ha notificato il ricorso a mezzo posta elettronica il 25 settembre 2017, come da relata di notifica F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22196/2017 Numero sezionale 357/2022 Numero di raccolta generale 8716/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 telematica, senza poi provvedere al deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità munita di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, inerente al messaggio di posta elettronica certificata, ai suoi allegati, alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
Le eccezioni del controricorrente Franco Colistro possono essere superate in quanto entrambi gli intimati si sono costituiti e non hanno espressamente disconosciuto la conformità agli originali dei messaggi di PEC e degli allegati depositati in copie analogiche non autenticate dalla ricorrente (cfr. Cass. Sez. U, 24/09/2018, n. 22438; Cass. Sez. U , 25/03/2019, n. 8312). Il ricorso di Alevtyna Romanenko è peraltro inammissibile. Il motivo di ricorso è sprovvisto dei caratteri di tassatività e specificità imposti dagli artt. 360 e 366, comma 1, n. 4, c.p.c., sfuggendo alle categorie logiche previste dalla prima norma e riducendosi ad una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati.
La ricorrente non ha comunque ragione di dolersi della riunione della opposizione a decreto ingiuntivo da lei spiegata con quella invece avanzata (si assume tardivamente) dal condebitore Franco Colistro, parimenti intimato dal creditore Condominio di via Montegrappa 31. Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori solidali, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che si realizza ove lo stesso sia da loro separatamente F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a :
S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22196/2017 Numero sezionale 357/2022 Numero di raccolta generale 8716/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 opposto rende i distinti giudizi di opposizione meramente connessi, e l’eventuale valore di giudicato che l’ingiunzione acquisti per la mancata o tardiva opposizione di uno dei coobbligati non produce effetto nei confronti degli altri.
Ne consegue che l’eventuale riunione delle distinte opposizioni al decreto ingiuntivo, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (arg. da Cass. Sez. U, 06/02/2015, n. 2245; Cass. Sez. 6 - 1, 30/03/2018, n. 8024). Né possono essere avanzate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali ragioni di annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione (nella specie, per omessa convocazione), se non in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto (Cass.
Sez. U, 14/04/2021, n. 9839). Totalmente inosservanti delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. sono le ulteriori allegazioni contenute nel ricorso con riguardo al verbale di assemblea del 26 febbraio 2010 ed alle circostanze della sua produzione in giudizio, non indicandosi né il relativo "dato", né "come" e "quando" tali questioni siano state oggetto di discussione processuale tra le parti, né quale "decisività" esse possano rivestire. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 22196/2017 Numero sezionale 357/2022 Numero di raccolta generale 8716/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore di ciascuno dei controricorrenti, nell'ammontare liquidato in dispositivo. Benché la ricorrente Alevtyna Romanenko risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato (delibera 21 settembre 2017 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro), non di meno, stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto" (Cass.
Sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente Franco Colistro le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.100,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonché a rimborsare al controricorrente Condominio di via Montegrappa 31, Cosenza le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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Il Consigliere estensore ANTONIO SCARPA Il Presidente FELICE MANNA F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c