Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8601/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes appeal ruling that airport parking lot is public land, requiring re-examination of custody liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8601/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy quashed the Court of Appeal's decision which had reclassified the parking lot as public land, thereby applying public law custody rules instead of private law deposit contracts. The appellant argued the facility was public due to its location and historical concession, while the respondent contended it operated as a private business. The court ruled that the private nature of the structure and management precludes automatic assimilation to public land, noting the new argument lacked prior contradictory examination. Consequently, the case was remanded for a fresh assessment of the contractual relationship and applicable liability standards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1766 e ss. cod. civ.; A private parking structure adjacent to an airport, managed by a private entity, is not automatically assimilated to public land for the purpose of establishing custody obligations under deposit law, requiring specific factual evidence of public function.

Parole chiave

Generato dall'IA
private parking facility airport adjacent area custody liability deposit contract public land assimilation remand for re-examination civil liability domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge n. 122/1989
Posto che quanto rubricato dal ricorrente come primo motivo non denuncia un vizio della sentenza impugnata, ma si limita a sostenere l’ammissibilità del presente ricorso, il secondo motivo è rubricato “falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla legge n. 122/1989, all’art.
art. 7 comma 1 lett.f) Codice della Strada
122/1989, all’art. 7, comma 1, lett.
art. 1766 e ss. cod. civ.
art. 1336 cod. civ
civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ.
art. 2697 cod.civ
Il terzo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., nonché degli artt.115, 116 cod.proc.civ., in relazione all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16216-2017 proposto da: SANGIORGI GABRIELE, elettivamente domiciliato in Rimini, Via Flaminia n.171, presso lo studio dell'avv. Marzio Pecci, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Maria Caterina Cabiddu; - ricorrente - contro AEROPORTI DI ROMA ADR SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Francia 178, presso lo studio dell'avv. Piero Mancusi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonella Persico; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2407/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 11/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16216/2017 Numero sezionale 390/2022 1. Con ricorso notificato in data 17/06/2017 Gabriele Sangiorgi Numero di raccolta generale 8601/2022Data pubblicazione 16/03/2022 chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 11/4/2017 e notificata il 20/4/2017 con cui è stata respinta la domanda dal medesimo proposta nei confronti di Aeroporti di Roma ADR s.p.a..

2. Esponendo di aver subito il furto della propria automobile mentre era posteggiata nel parcheggio multipiano dello scalo dell’aeroporto di Roma Fiumicino, Gabriele Sangiorgi ha convenuto in giudizio la società ADR S.p.a. (d’ora in poi solo ADR), gestrice dell’anzidetto parcheggio, affinché ne venisse accertata e dichiarata la responsabilità civile, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno e delle spese di lite.

3. Si è costituita in giudizio ADR, che, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ha concluso per il rigetto delle domande attoree.

4. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1058/2008, dopo aver rilevato che si trattava di parcheggio meccanizzato, ha qualificato il contratto concluso inter partes come contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme sul deposito con conseguente obbligo del depositario alla custodia del bene.

5. Pertanto il primo giudice ha accolto la domanda attorea e ha condannato ADR al risarcimento del danno, liquidato in euro 17.772,72 oltre interessi, a favore di Sangiorgi, nonché al pagamento delle spese di lite.

6. Avverso detta sentenza ha spiegato appello ADR, lamentando l’erronea qualificazione giuridica del negozio intervenuto tra le parti, l’erronea valutazione sull’an debeatur, l’infondatezza della domanda e la mancanza di prove in ordine al preteso furto.

7. Si è costituito in giudizio Sangiorgi che, contestando l’impugnazione proposta, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16216/2017 Numero sezionale 390/2022 8. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2407/2017, ha Numero di raccolta generale 8601/2022Data pubblicazione 16/03/2022 riformato la sentenza di prime cure, accogliendo l’appello proposto da ADR.

9. La Corte territoriale ha rilevato l’intervento della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 14319/2011 che ha affermato il principio di diritto per cui l’area di sosta a pagamento non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di essa parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo).

10. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha rilevato che:

i) il servizio offerto da ADR, ancorché gestito da soggetto privato, assolve a finalità di interesse pubblico, ii) nel giudizio di primo grado la società appellante ha provato per testi che prima dell’ingresso alle pareti di tutti i parcheggi vi è un cartello, visibile e leggibile, nel quale si indica che il parcheggio non è custodito.

11. Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice del gravame ha pertanto sussunto il rapporto tra le parti entro la figura della locazione atipica e non, invece, del deposito, per l’effetto condannando Sangiorgi alla restituzione della somma versata da ADR in esecuzione della sentenza impugnata. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16216/2017 Numero sezionale 390/2022 12. Sangiorgi impugna per cassazione detta sentenza con ricorso Numero di raccolta generale 8601/2022Data pubblicazione 16/03/2022 affidato a quattro motivi, cui resiste ADR, con controricorso notificato in data 25/07/2017.

13. Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hanno depositato memoria ex art. 380bis.1 cod.proc.civ.

14. Posto che quanto rubricato dal ricorrente come primo motivo non denuncia un vizio della sentenza impugnata, ma si limita a sostenere l’ammissibilità del presente ricorso, il secondo motivo è rubricato “falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla legge n. 122/1989, all’art. 7, comma 1, lett.

f) d.l.gs. n. 285/1992 (codice della strada), violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1362 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ.”. 14.1. Il ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto l’attività di parcheggio gestita da ADR per scopo di lucro su area privata senza che per il privato sia possibile rinvenire un’area per la sosta non a pagamento, assimilabile all’attività di parcheggio gestita su area demaniale, anche in concessione, di cui all’art. 7 comma 1, lett.

f) del d.l.gs. n. 285/1992.

15. Il terzo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., nonché degli artt.115, 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod.proc.civ., violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., in relazione all’art.360, comma 1, n.4, cod. proc.civ.”. 15.1. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia fatto cattivo governo delle disposizioni che disciplinano l’acquisizione e la valutazione delle prove, nonché il principio di non contestazione, per aver posto a fondamento della decisione una circostanza – ossia, la presenza del cartello recante la scritta “parcheggio non custodito”- , mai dedotta da ADR, ma riferita dal teste (peraltro di dubbia credibilità, in quanto dipendente di ADR) su richiesta del giudice, senza che Sangiorgi avesse avuto la possibilità di contraddirla.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16216/2017 Numero sezionale 390/2022 16. Il quarto motivo è rubricato “violazione di norme di diritto con Numero di raccolta generale 8601/2022Data pubblicazione 16/03/2022 riferimento agli artt. 1322, 1766-1782 cod.civ. e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1571-1606 cod.civ., violazione degli artt. 1341, comma 2, 1362, comma 2 cod.civ., violazione dell’art.33 e seguenti del Codice del Consumo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ.”. 16.1.

Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver sussunto la fattispecie entro la figura del contratto di locazione atipico, e non entro quella del deposito, laddove il contratto di parcheggio differirebbe da quello di locazione sotto il profilo causale, non essendo l’area oggetto di posteggio concessa in godimento continuato del locatario. 16.2. Inoltre, censura la sentenza per non aver ritenuto la clausola di esclusione dell’obbligo di cauzione vessatoria o comunque nulla ai sensi dell’art. 33 Codice del consumo, nonostante il consumatore sia privo dell’effettiva possibilità di scelta, essendo tutti i parcheggi dell’aeroporto di Fiumicino gestiti da ADR.

17. Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.5 cod.proc.civ.. 17.1 Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di valutare le dichiarazioni del teste Nardi, che ha riferito della presenza di telecamere di sorveglianza all’interno delle aree di parcheggio, fatto che sarebbe decisivo in quanto tale da qualificare in termini univoci il servizio reso come comprensivo della custodia delle autovetture parcheggiate.

18. Osserva il Collegio che il secondo motivo, con cui si denuncia la falsa applicazione della legge n. 122/1989 cd. Legge Tognoli e dell’art. 7, comma 1, lett.

f) del d.lgs. n. 285/1992 è fondato.

19. La Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 14319/2011, ha identificato puntualmente la fattispecie alla quale applicare il principio di diritto ivi enunciato. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16216/2017 Numero sezionale 390/2022 19.1.

In primo luogo, è stato evidenziato che la legge Numero di raccolta generale 8601/2022n. 122/1989, Data pubblicazione 16/03/2022 cd. Legge Tognoli, mira a ovviare al problema della paralisi della circolazione stradale attraverso la realizzazione e la organizzazione di un servizio essenziale per le città e per i loro abitanti mediante la creazione di aree di parcheggio dei veicoli privati finalizzate all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo. 19.2. A tal fine, la legge ha previsto che i Comuni interessati al perseguimento di detta finalità possano provvedere alla progettazione ed alla realizzazione di dette aree, anche attraverso imprese convenzionate, avvalendosi del finanziamento pubblico fornito dalla Cassa Depositi e Prestiti (artt. 3, 5, 6, 8). 19.3.

Inoltre, i suddetti interventi sono stati coordinati con la disciplina del Codice della Strada, mediante l’introduzione, con l’art. 15 della legge Tognoli della disposizione, poi sostanzialmente recepita nell’art. 7, comma 1 lett.

f) d.lgs. 285/1992, a tenore del quale: “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco (…) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane”. 19.4.

Le Sezioni Unite della Corte nella sentenza in esame hanno sottolineato che il complesso di tali norme attesta la chiara volontà del legislatore di rimettere la regolamentazione della sosta e del parcheggio e il pagamento per il tempo di sosta al potere deliberante della giunta comunale e del Sindaco in considerazione del pubblico interesse sotteso alla realizzazione di dette aree. 19.5. Giova ribadire che, come pure osservato dalla Corte, tale assetto normativo è stato ritenuto conforme alle norme e ai principi F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16216/2017 Numero sezionale 390/2022 costituzionali (cfr. Corte Cost., n. 66/2005, richiamatNumero di raccolta generale 8601/2022Data pubblicazione 16/03/2022a nell’argomentazione della sentenza n.14319/2011, sub 3.1.). 19.6.

Sulla base del suddetto quadro normativo, la Corte ha poi ravvisato la possibilità di configurare due diverse discipline applicabili al contratto di autoparcheggio la cui scelta è rimessa all’utente. 19.6.1. Con la prima si privilegia, oltre all’intenzione di utilizzare l’area comunale di sosta, anche l’interesse del conducente alla conservazione e restituzione del veicolo nello stato in cui è stato consegnato, con conseguente affidamento in custodia dello stesso. In tal caso, appare fondatamente invocabile la disciplina del deposito. 19.6.2.

La seconda disciplina privilegia esclusivamente l’interesse dell’utente all’uso di uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in violazioni del codice della strada, pagando la somma corrispettiva della prestazione di messa a disposizione dell’area, senza alcun trasferimento della detenzione del veicolo, purché l’avviso dell’esclusione della custodia sia posto in modo ben visibile prima della conclusione del contratto. 19.7.

Nel caso deciso dalle Sezioni Unite con la pronuncia 14319/2011 è stato ritenuto che l’istituzione dell’area di sosta a pagamento era regolata dalla normativa pubblicistica sin qui esaminata e la Corte ha concluso per la ravvisabilità delle caratteristiche del contratto di parcheggio del primo tipo, cioè senza obbligo di custodia. 20.La fattispecie oggetto del ricorso in esame presenta indici di diversità rispetto a quella esaminata in detta pronuncia delle Sezioni Unite, tali da rendere non immediatamente applicabile il principio di diritto ivi enunciato, con conseguente fondatezza della censura di falsa applicazione della normativa pubblicistica ed assorbimento degli altri motivi (Cass. 28663/2013, Cass. 13534/2018).

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16216/2017 Numero sezionale 390/2022 20.1. In primo luogo, l’area gestita da ADR risulta essere privata e Numero di raccolta generale 8601/2022Data pubblicazione 16/03/2022 non comunale, né formalmente destinata a finalità assimilabili a quelle considerate dalla legge n.122/1989 c.d.Legge Tognoli ed attuate in coordinamento con l’art.7 comma 1 lett.f) Codice della Strada. 20.2 In secondo luogo, ADR ha precisato solo nel controricorso (cfr. pag.

12) che il parcheggio in questione insiste sull’area demaniale e non privata dell’aeroporto, area oggetto di concessione risalente al 1974 in forza della quale ha assunto la gestione degli Aeroporti di Fiumicino e di Ciampino. A fronte di ciò si osserva che risulta dalla sentenza impugnata che aveva invece allegato di svolgere un’attività di parcheggio in forma di impresa, con la conseguenza che quanto sopra evidenziato costituisce profilo nuovo, non oggetto di contraddittorio e di esame nel merito e non apprezzabile dal giudice di legittimità. 20.3 Appare pertanto effettivamente ingiustificata, alla stregua delle sopra evidenziate differenze, la qualificazione operata dalla Corte d’appello del contratto di parcheggio di cui è causa come contratto di locazione di area sulla scorta dell’assunta finalità pubblica (decongestionamento dell’area) del servizio offerto con esclusione dell’applicabilità della disciplina del deposito ex art. 1766 e ss. cod. civ., non ricorrendo indici oggettivi e normativi a sostegno della conclusione formulata .

21. Deve quindi essere cassata la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame del Sangiorgi alla luce del seguente principio di diritto: “la struttura privata destinata al parcheggio di veicoli posta nelle adiacenze di un aeroporto e gestita da un soggetto privato, nel caso di furto dell’automezzo ivi posteggiato, non è di per sé assimilabile, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile con specifico riferimento al riconoscimento o meno dell’obbligazione di custodia del mezzo rubato e della conseguente responsabilità ex recepto del F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16216/2017 Numero sezionale 390/2022 gestore, alla fattispecie configurabile nel caso di furto di autoveicolo Numero di raccolta generale 8601/2022Data pubblicazione 16/03/2022 posteggiato nel c.d. parcheggio scambiatore realizzato su area comunale di sosta istituito ai sensi della Legge n. 122/1989 e dell’art. 7, comma 1, lett.

f) del codice della strada”. 22.La Corte d’appello di Roma provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 23 febbraio 2022. La Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7