Minister's appeal dismissed for tardiness; appeal filed after short deadline expired under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry's appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the short statutory deadline. Although the respondent argued the appeal was timely due to a specific notification date, the Court found the filing occurred post-limitation. Consequently, the appeal and the incidental appeal were rejected, and the Ministry was ordered to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, co. 2 cod. proc. civ.; Art. 369 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if filed after the short deadline expires, regardless of procedural notifications or delays in service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27341-2018 proposto da: MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - RECH EMANUELE PERSONALMENTE E NELLA SUA QUALITA' DI TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VIIN.186 presso lo studio dell'avv. SABRINA MARIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO MASCOTTO; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 190639/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE GRASSO; La Corte osserva Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia di cui in epigrafe, la quale, in riforma di quella di primo grado, accolta l'impugnazione di Emanuele Rech, annullò l'ordinanza ingiunzione, opposta dall'appellante, con la quale a quest'ultimo il Ministero predetto aveva inflitto la sanzione amministrativa di C 49.392,00, pari al premio comunitario che il sanzionato, secondo l'incolpazione, aveva illecitamente percepito a titolo di agevolazione dell'attività zootecnica.
Il Reich, oltre a resistere con controricorso propone ricorso incidentale. Non v'è luogo a disamina del merito stante la inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso. Il controricorrente ha preliminarmente dedotto che, a differenza di quanto enunciato dal Ministero nel ricorso, la sentenza d'appello era stata ritualmente notificata presso la competente Avvocatura distrettuale dello stato a mezzo pec, in data 30/3/2018. Dalla relata allegata al ricorso consta che quest'ultimo venne notificato, sempre a mezzo pec, al procuratore del Reich il 17/9/2018.
Il controricorrente ha allegato al controricorso la copia della sentenza d'appello con la prova della notifica della stessa alla data sopra indicata del 30/3/2018. In primo luogo deve ribadirsi la ritualità della notifica della sentenza d'appello presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato (cfr., ex multis, Cass. nn. 15415/2017 e 27424/2020). Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite il ricorso non è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., avendo il controricorrente provveduto a depositare la copia della sentenza munita della relativa relata di notifica (S.U. n. 10648/2017).
Tuttavia, all'evidenza, il ricorso è inammissibile poiché notificato ben dopo la consumazione del termine breve di cui all'art. 325, co. 2, cod. proc. civ. L'inammissibilità del ricorso principale rende privo d'efficacia quello incidentale. Il ricorrente Ministero va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso principale inammissibile e inefficace quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; Così deciso nella camera di consiglio di giorno 27 gennaio 2022. Il Prside