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Ordinanza Interlocutoria — n. 8175/2022 — snciv Generato dall'IA

Court authorizes public proclamations for notifying heirs of a deceased party in Italian civil procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8175/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court authorized the plaintiff to serve the integration of the contradictory act against the heirs of a deceased party via public proclamations. While most heirs were successfully notified, the defendant could not locate the heirs of another deceased party despite exhaustive searches. The court ruled that public proclamations are legally permissible when standard notification methods fail to identify successors. This decision ensures procedural integrity by allowing the litigation to continue against unknown heirs.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 150 c.p.c.: When heirs of a deceased party cannot be identified through standard notification methods despite exhaustive efforts, the court may authorize service via public proclamations to guarantee the integrity of the contradictory.

Parole chiave

Generato dall'IA
public proclamations service of process heirs of deceased integrity of contradictory civil procedure law notification failure procedural integrity prova della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331 c.p.c.
Art. 150 c.p.c.
Art. 371-bis c.p.c.
art. 1158 c.c
art. 150 c.p
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Testo completo

eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Diritti reali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21523/2016) proposto da: LAI ANDREANA (C.F.: LAI NRN 48B65 E646B), in proprio e nella qualità di erede di Ruiu Giuseppe e Ruiu Giovanni Antonio), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Pietro Antonio Sanna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Deiana, in Roma, via Monte Zebio, n. 19; - ricorrente principale - contro SINI ERCOLE (C.F.: SNI RCL 40A21 E646X), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall'Avv.

Giuseppe Mascia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bruno, in Roma, v. Calcutta, n. 25; - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché CHESSA LORENZO, CHESSA PETRONILLA, CHESSA SEBASTIANO, CHESSA ANTONIO, CHESSA GIUSEPPA, RUIU MARIA, FLORIS MARIA, RUIU GIUSEPPINA, RUIU FRANCESCO, RUIU GIUSEPPE, RUIU PETRONILLA, RUIU SEBASTIANA, RUIU SEBASTIANO, RUIU GIUSEPPA, RIUI ANDREANA, RUIU ANTIOCO E RUIU MARIA ANNA; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sez. dist. di Sassari n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2022 dal Consigliere relatore Dott.

Aldo Carrato; udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dr. Corrado Mistri, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di assorbimento di quello incidentale condizionato; ( udito l'Avv. Ivana Benavoli (con delega) nell'interesse del controricorrente Sinì Ercole; rilevato: - che con sentenza n. 897/2011 il Tribunale di Nuoro rigettava (per il rilevato difetto del requisito temporale) la domanda proposta da gni Ercole nei confronti di Ruiu Giuseppe, Ruíu Giovanni Antonio e Lai Andreana al fine di ottenere il riconoscimento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in Loculi (regione Istiai Leporeddu), distinto in catasto terreni al foglio 16, mappale 58, della superficie di are 93, centiare 34.

Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti per l'ottenimento del rilascio del medesimo terreno, con compensazione integrale delle spese giudiziali; - che, decidendo sull'appello avanzato dal Sini Ercole e nella costituzione della sola Lai Andreana (in proprio e nella qualità di erede di Ruiu Giuseppe e Ruiu Giovanni Antonio, nelle more deceduti), la Corte di appello di Cagliari-sez. dist. di Sassari, dopo aver fatto espletare perizia grafologica per la verifica dell'autenticità della scrittura privata di compravendita della quale l'appellante aveva dichiarato tempestivamente di volersi avvalere, con sentenza n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016), accoglieva il gravame e dichiarava, pertanto, l'intervenuto acquisto, da parte del Sini, per usucapione della proprietà del summenzionato terreno, condannando l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado; - che avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Lai Andreana (in proprio ed anche nella citata qualità di erede di Ruíu Giuseppe e Ruiu Giovanni Antonio), resistito con controricorso (contenente ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi) dal solo intimato Sini Ercole, mentre tutte le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; - che, in un primo momento, la congiunta trattazione dei ricorsi veniva fissata per l'adunanza camerale del 13 aprile 2021 ma in essa veniva rilevato che dagli avvisi di ricevimento, ritualmente depositati dal difensore della ricorrente unitamente al ricorso per cassazione, si evinceva che le notificazioni di quest'ultimo non si erano perfezionate nei confronti delle intimate Ruiu Maria (nata a Loculi il 15 novembre 1916), Floris Maria (nata a Loculi il 24 novembre 1919), Ruiu Giuseppe (nato a Loculi il 15 agosto 2012) e Ruiu Sebastiana (nata a Loculi il 21 agosto 1925), e che, peraltro, per come evincibile dai relativi certificati prodotti, tutte le suddette parti intimate erano nelle more decedute (la prima il 1° giugno 2012, la seconda il 17 dicembre 2013, il terzo il 20 marzo 2016 e la quarta il 2 settembre 2016) e che, pertanto, vedendosi in tema di processo litisconsortile, rendendosi necessario, ai sensi dell'ad. 331 c.p.c., garantire l'integrità del contraddittorio, con ordinanza n. 13075/2021 (pubblicata il 14 maggio 2021), si provvedeva a disporre l'integrazione dello stesso con la rinnovazione della notificazione del ricorso e dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di ciascuna delle suddette parti intimate, rinviando la causa a nuovo ruolo, poi rífíssata per l'udienza pubblica del 14 gennaio 2022; - che il difensore della ricorrente ha provveduto tempestivamente a dare seguito all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i conosciuti eredi di Ruiu Maria (nata a Loculi il 15 novembre 1916), Floris Maria (nata a Loculi il 24 novembre 1919), Ruiu Giuseppe (nato a Loculi il 15 agosto 2012) e Ruiu Sebastiana (nata a Loculi il 21 agosto 1925), producendo - ai sensi dell'ad. 371-bis c.p.c. - la necessaria documentazione comprovante l'avvenuta positiva notificazione dell'atto di integrazione del confronti degli stessi, salvo che per Cadoni Maria Gabriella, il cui avviso di ricevimento risulta restituito al mittente privo di qualsivoglia sottoscrizione ed indicazione dell'effettivo recapito della destinataria; - che il citato difensore si è riattivato prontamente ad eseguire nuovamente la notificazione nei riguardi della menzionata Cadoni Maria Gabriella, risultata poi deceduta il 9 giugno 2020, senza che sia stato possibile accertare, nonostante tutte le ricerche effettuate (adeguatamente riscontrate in via documentale) e la ricostruzione della sua condizione personale (nubile, senza sorelle e fratelli e con i genitori premorti), la presenza di suoi eventuali eredi; - che lo stesso difensore, a fronte di tali esiti e per l'estrema difficoltà di tale ricerca riferita alla individuazione di detti eredi, ulteriori successori o aventi causa della Cadoni Maria Gabriella, ha chiesto di provvedere alla conseguente notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi nella forma dei pubblici proclami; - che l'istanza è accoglibile sussistendo i presupposti di legge, con la conseguente autorizzazione a provvedervi nelle forme di cui all'ad. 150 c.p.c. e nel termine di cui in parte dispositiva;

P.Q.M.

Autorizza la ricorrente LAI ADRIANA alla rinnovazione della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori di Cadoni Maria Gabriella nelle forme dei pubblici proclami come prescritte dall'art. 150 c.p.c., concedendo, per il conseguente adempimento, il termine di giorni 150 (centocinquanta) a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 14 gennaio 2022. Il President