Cassation court allows appeal against lower court's misinterpretation of a partial waiver of legal fees in a debt dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the Crotone Tribunal's judgment, which had incorrectly interpreted a partial waiver of legal fees. The appellant argued that a specific declaration from 2013 waived only legal costs, not the underlying debt, while the lower court erroneously treated the waiver as covering the entire claimed amount. The Court ruled that the lower court misread the evidence by failing to distinguish between the waiver of fees and the retention of the debt, constituting a violation of procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345, comma 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: When a party's declaration explicitly limits a waiver to specific costs like legal fees, a lower court cannot extend that waiver to the principal debt; such misinterpretation of evidence constitutes a ground for cassation if it affects the decisive outcome.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13861-2017 proposto da: FALVO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ACILIA, 4, presso lo studio dell'avvocato FABIO RAMPIONI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PACENZA MARIANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 169/2017 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 05/03/2017; Ric. 2017 n. 13861 sez. S2 - ud. 09/02/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a :
M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13861/2017 Numero sezionale 299/2022 Numero di raccolta generale 7974/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE FATTI DI CAUSA 1. Marianna Piacenza proponeva appello dinanzi il Tribunale di Crotone avverso la sentenza del giudice di pace di Cirò, lamentando la nullità della decisione per l’incompetenza per valore del giudice adito, per la violazione delle norme sull’astensione, per ultra petizione sulla statuizione circa la domanda riconvenzionale, in quanto specificamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito la Piacenza contestava la prova del credito oggetto di opposizione fondata solo sul parere di congruità espresso dal consiglio dell’ordine di appartenenza della controparte, e sulle spese.
2. Si costituiva Roberto Falvo deducendo l’inammissibilità del gravame.
3. Il Tribunale rigettava l’appello; preliminarmente evidenziava che la controversia traeva origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l’Avvocato Roberto Falvo aveva ottenuto l’ingiunzione di pagamento per onorari professionali dovuti dall’appellante in relazione all’attività svolta nell’ambito di due procedimenti penali. Marianna Piacenza non aveva contestato l’an del credito ma ne aveva disconosciuto il quantum, censurando le voci «corrispondenza e sessioni» e «indennità accesso uffici». Successivamente, l’appellante deduceva quale sopravvenienza fattuale l’intervenuta rinuncia al credito liquidato con il decreto ingiuntivo, formalizzata il 28 febbraio 2013 dalla controparte, Ric. 2017 n. 13861 sez.
S2 - ud. 09/02/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13861/2017 Numero sezionale 299/2022 Numero di raccolta generale 7974/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 rinuncia di cui forniva documentazione in copia ex articolo 345, comma tre, c.p.c.
Tale documento attestava la rinuncia dell’odierno dell’appellato alle somme indicate nei crediti ingiuntivi a titolo di compenso con riguardo all’esposto presentato nei suoi confronti dalla Marianna Piacenza. Tale documento conteneva non una dichiarazione confessoria, come indicato dall’appellante ma unicamente una volontà abdicativa dei diritti di credito scaturenti da una serie non specificata di procedimenti monitori con le conseguenze di cui all’articolo 1236 c.c. Tale documento non era stato disconosciuto dalla difesa del Falvo, quanto alla riferibilità della dichiarazione alla sua persona, ma unicamente quanto all’oggetto non rappresentato dal decreto ingiuntivo di specie.
Ciò premesso il Tribunale riteneva ammissibile il documento in quanto prodotto tempestivamente e riteneva che la remissione del debito comportasse la declaratoria della sopravvenuta estinzione limitatamente alle spettanze liquidate in favore del Falvo nel decreto ingiuntivo oggetto di causa. Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale, pur ritenendo provata la quantità e qualità del lavoro prestato dal Falvo, statuiva che la somma liquidata nel decreto ingiuntivo opposto non era più dovuta per remissione ex latere creditoris, riferibile anche alle spese del giudizio del procedimento monitorio ex articolo 633 c.p.c.
Infatti, l’avv.to Falvo, come testualmente risultante dalla dichiarazione del 28/2/2013, si era impegnato ad accollarsi le spese dell’avvocato Zizza per i suddetti decreti ingiuntivi. Ric. 2017 n. 13861 sez. S2 - ud. 09/02/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13861/2017 Numero sezionale 299/2022 Numero di raccolta generale 7974/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 4.
Roberto Falvo ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
5. Marianna Piacenza è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione dell’articolo 1236 c.c. e degli articoli 116 e 641, ultimo comma, c.p.c. Secondo il ricorrente la remissione del debito avvenuta con la dichiarazione rilasciata al 28 febbraio 2013 sarebbe stata erroneamente interpretata dal Tribunale di Crotone. Egli, infatti, non avrebbe rimesso il debito derivante dai decreti ingiuntivi emessi per il pagamento delle competenze professionali spettanti per l’attività svolta ma avrebbe rinunciato esclusivamente alle spese e competenze liquidate per l’emissione di decreti ingiuntivi posto che la debitrice lo aveva denunciato al consiglio dell’ordine degli avvocati per l’abusivo frazionamento del credito per più richieste giudiziali di adempimento.
Dunque, vi sarebbe stata un’erronea applicazione dell’articolo 1236 c.c. non avendo il creditore rimesso il debito, ma solo rinunciato alle somme liquidate nei decreti ingiuntivi a titolo di spese del procedimento monitorio. L’errore consisterebbe nella confusione tra somme liquidate, ovvero spese e competenze della fase monitoria e somme ingiunte ovvero sorte capitale in ordine alle quali il ricorrente non ha mai rinunciato. Il ricorrente riporta la dichiarazione del 28 febbraio 2013 che testualmente recita: con riguardo all’esposto presentato alla signora Marianna Piacenza dichiara di essere disposto a rinunciare come in effetti rinuncia alle somme liquidate nei decreti ingiuntivi a Ric. 2017 n. 13861 sez.
S2 - ud. 09/02/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13861/2017 Numero sezionale 299/2022 Numero di raccolta generale 7974/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 titolo di compenso, così come i diritti di precetto, impegnandosi ad accollarsi personalmente le spese legali dell’avvocato Angelo Zizza dovute per detti decreti ingiuntivi e per gli atti di precetto.
È evidente che la suddetta rinuncia riguarda solo le spese legali dei decreti ingiuntivi e dei precetti, facendo salvi i diritti spettanti per tutte le cause, ivi comprese quelle relative alle opposizioni a decreto ingiuntivo.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della prova documentale ex articolo 116 c.p.c. La prova documentale rappresentata dalla dichiarazione del 28 febbraio 2013 sarebbe stato erroneamente valutata determinando un errore processuale. 2.1 I due motivi, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Il Tribunale non ha tenuto conto della precisazione contenuta nella dichiarazione di rinuncia ai compensi effettuata dal ricorrente in data 28 febbraio 2013. Nella seconda parte della suddetta dichiarazione, infatti, il Falvo ha specificato che la rinuncia aveva ad oggetto esclusivamente le spese legali - comprensive dei compensi - per i decreti ingiuntivi e i precetti, senza alcuna rinuncia alle somme di cui ai decreti ingiuntivi medesimi, pur sempre aventi ad oggetto crediti professionali.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto erroneamente che la rinuncia riguardasse anche le somme ingiunte pari a euro 1230,35. Risulta evidente, pertanto, il travisamento della suddetta dichiarazione. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione Ric. 2017 n. 13861 sez. S2 - ud. 09/02/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a :
M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13861/2017 Numero sezionale 299/2022 Numero di raccolta generale 7974/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3, Sent. n. 1163 del 2020).
3. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 9 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Felice Manna Ric. 2017 n. 13861 sez. S2 - ud. 09/02/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m